Benvenuti nel blog ufficiale dell'Avv. Fabio Loscerbo, uno spazio dedicato al diritto dell'immigrazione, alla protezione internazionale e complementare, e alla tutela dei diritti fondamentali. Questo blog nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per chiunque sia interessato ad approfondire temi legati al diritto degli stranieri, sia in ambito giuridico che umano.
domenica 21 dicembre 2025
New on TikTok: العنوان: الحماية التكميلية بعد مرسوم كوترو: ماذا تعني فعلاً؟ مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسيربو. اليوم نتحدث عن قرار مهم صادر عن محكمة بولونيا بتاريخ 5 ديسمبر 2025، ويتعلق بـ الحماية التكميلية. بعد مرسوم كوترو، اعتقد الكثير من الناس أن هذا النوع من الحماية قد أُلغي. لكن المحكمة توضح بشكل واضح أن هذا غير صحيح. الحماية التكميلية ما زالت قائمة. بكلمات بسيطة، يجب على الدولة الإيطالية الاستمرار في احترام الحقوق الأساسية للأشخاص الأجانب. من بين هذه الحقوق، حق الحياة الخاصة، أي الحق في الاستمرار في حياة تم بناؤها في إيطاليا، من عمل وعلاقات واستقرار. القانون تغيّر، نعم، لكن الحماية لم تختفِ. ما تغيّر هو أنه لم تعد هناك قواعد صارمة. الآن يجب على القاضي أن ينظر في كل حالة بشكل فردي، حالة بحالة. في القضية التي نظرت فيها محكمة بولونيا، كان العمل عنصراً مهماً جداً. ليس فقط لأن الشخص كان لديه دخل، بل لأن العمل يساعد على بناء علاقات وصداقات وحياة طبيعية في إيطاليا. لكن انتبهوا: الحماية التكميلية ليست تلقائية وليست عفواً عاماً. إذا كانت هناك مشاكل خطيرة تتعلق بالأمن أو النظام العام، يمكن رفض الحماية. الرسالة واضحة: من بنى حياة حقيقية ومنتظمة في إيطاليا يمكن أن يحصل على حماية قانونية، لكن كل حالة يجب أن تُقيَّم بعناية. شكراً لكم على الاستماع. أنا المحامي فابيو لوسيربو، وكان هذا بودكاست قانون الهجرة.
New on TikTok: Complementary Protection and the Right to Private Life: Bologna Court Judgment of 12 December 2025, General Register No. 13822 of 2025 Good morning, I am Attorney Fabio Loscerbo, and this is a new episode of the podcast Immigration Law. In this episode, we examine a particularly significant judgment delivered by the Tribunale Ordinario di Bologna on 12 December 2025, entered under General Register number 13822 of 2025, which addresses in a clear and structured manner the issue of complementary protection based on the right to respect for private and family life, pursuant to Article 19 of the Italian Consolidated Immigration Act. The case concerns a foreign national who has been living in Italy for many years and has built a life that is now firmly rooted in the country. The police authority had rejected the application for complementary protection, relying on the negative opinion of the Territorial Commission and considering the level of social integration to be insufficiently demonstrated. The Bologna Court, by its decision of 12 December 2025, upheld the appeal and reaffirmed legal principles that should by now be well established, yet continue to be disregarded in administrative practice. First and foremost, the Court clarified that complementary protection does not require proof of a risk of persecution or of inhuman or degrading treatment. The core of the assessment lies elsewhere: it requires verification of whether removal from the national territory would result in a concrete violation of the right to private and family life. This right is not limited to family ties in a strict sense, but encompasses the full range of social, emotional, and working relationships that a person has developed over time. In the case at hand, the Court placed significant weight on very concrete factual elements: long-term residence in Italy, the stable presence of the family unit, the children’s school attendance, employment activity—even if characterised by seasonal discontinuity—and housing autonomy. Taken together, these factors outline a genuine and structured life project, which cannot be disregarded on the basis of abstract or purely formal assessments. A central aspect of the judgment concerns the principle of proportionality. The Bologna Court recalled that the removal of a person who is already integrated into the host society may be justified only where there are concrete and current reasons relating to national security or public order. In the absence of such reasons, uprooting the individual from the social and personal context built in Italy amounts to an unjustified interference with fundamental rights, contrary to Article 8 of the European Convention on Human Rights. The decision also addresses the notion of integration, clarifying that it must not be understood as an ideal or total achievement. The law does not require full, irreversible, or definitive integration. It is sufficient to demonstrate an appreciable effort to integrate into Italian society, through employment, participation in family and social life, and the establishment of stable relationships. This is a realistic interpretation, consistent with the very purpose of complementary protection, which is designed to safeguard concrete human situations rather than theoretical models. Of particular importance is the reference to the transitional legal regime. The Court reiterated that, since the application had been submitted before the entry into force of the so-called Cutro Decree, the previous legal framework continues to apply. As a result, the applicant is entitled to a residence permit with a two-year duration, allowing employment, renewable, and convertible into a work-related residence permit. This aspect is often overlooked in administrative practice, yet it is decisive for the everyday lives of those concerned. The Bologna Court judgment of 12 December 2025, General Register number 13822 of 2025, fits within an already consolidated line of case law
sabato 20 dicembre 2025
New on TikTok: Título: Protección complementaria después del Decreto Cutro: qué significa realmente Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de la Inmigración. Mi nombre es Avv. Fabio Loscerbo. Hoy hablamos de una decisión importante del Tribunal de Bolonia, del 5 de diciembre de 2025, que se refiere a la protección complementaria. Después del Decreto Cutro, muchas personas pensaron que este tipo de protección había sido eliminada. El Tribunal explica con claridad que esto no es cierto. La protección complementaria sigue existiendo. En palabras sencillas, el Estado italiano debe seguir respetando los derechos fundamentales de las personas extranjeras. Uno de estos derechos es el derecho a la vida privada, es decir, el derecho a continuar una vida construida en Italia, con trabajo, relaciones y estabilidad. La ley ha cambiado, pero la protección no ha desaparecido. Lo que ha cambiado es que ya no existen reglas rígidas. Ahora el juez debe analizar cada situación personal, caso por caso. En el caso decidido por el Tribunal de Bolonia, el trabajo fue muy importante. No solo porque la persona tenía un ingreso, sino porque a través del trabajo se construyen relaciones, amistades y una vida normal en Italia. Pero atención: la protección complementaria no es automática y no es una regularización general. Si existen problemas graves de orden público o de seguridad, la protección puede ser negada. El mensaje es claro: si una persona ha construido una vida real y regular en Italia, la ley puede proteger esa vida. Pero cada caso debe ser evaluado con cuidado. Gracias por escuchar. Mi nombre es Avv. Fabio Loscerbo y esto fue Derecho de la Inmigración.
venerdì 19 dicembre 2025
New on TikTok: Title: Complementary Protection after the Cutro Decree: what it really means Welcome to a new episode of the Immigration Law podcast. My name is Avv. Fabio Loscerbo. Today we talk about an important decision of the Court of Bologna, issued on 5 December 2025, concerning complementary protection. After the Cutro Decree, many people thought that this type of protection had been cancelled. The Court clearly explains that this is not true. Complementary protection still exists. In simple words, the Italian State must continue to respect the fundamental rights of foreign nationals. One of these rights is the right to private life, meaning the right to continue a life built in Italy, with work, relationships and stability. The law has changed, but the protection has not disappeared. What changed is that there are no more rigid rules. Now the judge must look at each personal situation, case by case. In the case decided by the Court of Bologna, work was very important. Not only because the person had an income, but because work helps people build relationships, friendships and a normal life in Italy. But attention: complementary protection is not automatic and it is not an amnesty. If there are serious problems related to public order or security, protection can be refused. The message is clear: if a person has built a real and regular life in Italy, the law can protect that life. But every case must be carefully evaluated. Thank you for listening. My name is Avv. Fabio Loscerbo, and this was Immigration Law.
New on TikTok: Permiso de residencia denegado por una condena pasada: cuando la conversión a permiso de trabajo se vuelve imposible Buenos días, soy el abogado Fabio Loscerbo y este es un nuevo episodio del podcast Derecho de la Inmigración. Hoy abordamos un problema práctico muy frecuente: la conversión del permiso de residencia en un permiso por trabajo por cuenta ajena denegada a causa de una condena penal previa. La cuestión fue aclarada por el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña, Sección Primera, con la sentencia número 01561 de 2025, dictada en diciembre de 2025. El Tribunal reiteró que, en presencia de una condena firme por delitos en materia de drogas en sus formas más graves, en particular los previstos en el artículo 73, apartado 1-bis, del Decreto del Presidente de la República 309 de 1990, existe una causa automática que impide la concesión o la conversión del permiso de residencia por motivos de trabajo. En estos casos no tienen relevancia ni la suspensión de la pena, ni las circunstancias atenuantes, ni el tiempo transcurrido desde la condena. La administración aplica de manera vinculada los artículos 4, apartado 3, y 5 del Texto Único de Inmigración. El único posible margen de valoración discrecional se refiere a la existencia de vínculos familiares efectivos y actuales en Italia. Solo cuando existe una unidad familiar real, acreditada y no meramente declarada de forma formal, la administración está obligada a realizar una ponderación entre la peligrosidad social y la protección de la vida familiar, también a la luz del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si dichos vínculos no están probados o resultan interrumpidos, la denegación se convierte en sustancialmente obligatoria. El problema práctico, por tanto, es este: muchos extranjeros confían en que una condena ya “cumplida” o lejana en el tiempo no incida más en su situación administrativa. La realidad es distinta. En materia de permisos de residencia por trabajo por cuenta ajena, algunas condenas siguen siendo una barrera infranqueable, con independencia del recorrido laboral posterior o del grado de integración social. Soy el abogado Fabio Loscerbo, gracias por escuchar y hasta pronto para un nuevo episodio del podcast Derecho de la Inmigración.
giovedì 18 dicembre 2025
La protezione complementare tra tipizzazione normativa e valutazione giudiziale del caso concreto
La protezione complementare tra tipizzazione normativa e valutazione giudiziale del caso concreto
La ricostruzione secondo cui l’eliminazione del permesso per motivi umanitari prima, e la successiva rimodulazione del permesso per protezione speciale poi, avrebbero determinato una restrizione dell’area di tutela riconducibile al diritto di asilo non è condivisibile sotto il profilo sistematico. Tale impostazione muove da una lettura meramente nominalistica delle categorie di soggiorno, confondendo il piano delle figure amministrative tipizzate con quello, ben più ampio e sovraordinato, della protezione complementare quale forma di attuazione del diritto di asilo costituzionale e convenzionale.
Occorre, al contrario, distinguere nettamente tra il genus della protezione complementare e le species che, nel tempo, il legislatore ordinario ha introdotto per darvi attuazione. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, prima, e il permesso per protezione speciale, poi, non hanno mai esaurito il contenuto del diritto di asilo, ma ne hanno rappresentato esclusivamente modalità contingenti di concretizzazione amministrativa.
In questa prospettiva, l’intervento normativo non va letto in termini di progressiva “chiusura” del sistema, bensì come un mutamento della tecnica di regolazione: dal tentativo di tipizzare le ipotesi di tutela a una progressiva destipizzazione, che ha avuto come effetto – anche se non sempre dichiarato – quello di restituire centralità alla valutazione giudiziale del caso concreto.
La fase della tipizzazione: l’art. 19 TUI nella formulazione post-2020
La formulazione dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998 introdotta con la riforma del 2020 costituisce un esempio paradigmatico di norma a struttura semi-chiusa. Essa richiedeva al giudice l’accertamento di “fondati motivi di ritenere” che l’allontanamento dal territorio nazionale comportasse una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, prevedendo contestualmente un espresso bilanciamento con esigenze di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica, nonché un richiamo formale alle fonti sovranazionali di riferimento.
Si trattava, sotto il profilo tecnico, di una fattispecie articolata, che delimitava il perimetro dello scrutinio giudiziale attraverso una griglia di parametri predeterminati. Il giudice era chiamato a verificare la ricorrenza di quegli specifici presupposti, operando all’interno di un quadro normativo che, pur ampio, rimaneva strutturato e guidato dal legislatore.
In tale assetto, la tutela non era rimessa a una valutazione libera del diritto di asilo in quanto tale, ma passava attraverso il filtro di una specifica figura di permesso di soggiorno, con il rischio – non teorico – che la mancanza di uno dei parametri espressamente indicati potesse condurre a un esito negativo, anche in presenza di situazioni di vulnerabilità costituzionalmente rilevanti.
La destipizzazione e il recupero della centralità del giudice
La successiva eliminazione di quella parte dell’art. 19 non ha determinato la scomparsa della protezione sostanziale, ma la rimozione della sua tipizzazione legislativa. Venendo meno l’elenco dei presupposti e la struttura analitica della fattispecie, il giudice non è più chiamato a verificare l’inquadrabilità del caso in una specifica figura amministrativa, bensì a valutare direttamente la compatibilità dell’allontanamento con il complesso degli obblighi costituzionali e convenzionali gravanti sullo Stato.
Si assiste, in tal modo, a un passaggio da una tutela “mediata” dalla norma tipizzante a una tutela “diretta”, ancorata immediatamente ai principi del non-refoulement, alla salvaguardia dei diritti fondamentali e al contenuto essenziale del diritto di asilo di cui all’art. 10, comma 3, Cost.
Contrariamente a quanto spesso sostenuto, questa evoluzione non comporta una restrizione della tutela, ma un ampliamento dello spazio valutativo del giudice, il quale non è più vincolato a una fattispecie chiusa o semi-chiusa, ma può – e deve – procedere a una valutazione individualizzata, complessiva e concreta della situazione del singolo.
Il parallelismo con l’abolizione del permesso per motivi umanitari
Il medesimo schema si era già manifestato con l’eliminazione del permesso per motivi umanitari. Anche in quel caso, la soppressione di una specifica categoria di soggiorno era stata letta, in una prima fase, come una drastica compressione del diritto di asilo. In realtà, l’effetto sistemico è stato quello di spostare il fulcro della tutela dal nomen iuris del permesso alla verifica sostanziale delle condizioni di vulnerabilità.
Privato di una etichetta normativa precostituita, il giudice è stato chiamato a interrogarsi non più sulla riconducibilità del caso a una figura tipica, ma sulla legittimità costituzionale e convenzionale dell’allontanamento in concreto. Ancora una volta, la caduta della species non ha comportato l’estinzione del genus, ma ha reso più evidente la sua autonomia concettuale.
Protezione complementare come categoria aperta
La protezione complementare si configura, pertanto, come un’area di tutela strutturalmente aperta, che non può essere compressa o eliminata per via terminologica. Essa non coincide con una singola forma di permesso di soggiorno, ma rappresenta il contenitore giuridico entro cui si collocano tutte le ipotesi in cui l’allontanamento dello straniero risulterebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento.
In questa prospettiva, il venir meno di una tipizzazione normativa non riduce la protezione, ma ne riafferma la natura primaria e sovraordinata, sottraendola al rischio di una eccessiva amministrativizzazione e riaffidandola alla funzione propria del giudice quale garante ultimo dei diritti.
Considerazioni conclusive
La tesi secondo cui il Decreto Salvini e le successive riforme avrebbero progressivamente ristretto l’area del diritto di asilo si fonda, dunque, su una lettura formalistica e non sistematica. Il legislatore ha inciso sulle modalità di attuazione amministrativa, non sull’esistenza del diritto. Anzi, la progressiva destipizzazione ha finito per rafforzare il ruolo del giudice e per rendere ancora più evidente che la protezione complementare non è una concessione discrezionale, ma un obbligo giuridico che discende direttamente dalle fonti supreme dell’ordinamento.
In definitiva, il permesso per motivi umanitari prima e il permesso per protezione speciale poi devono essere correttamente intesi come specie contingenti di una categoria permanente. Quando le specie mutano o vengono eliminate, il diritto resta, e continua a imporsi all’interprete come parametro imprescindibile di legittimità dell’azione amministrativa.
New on TikTok: Titulli: Mbrojtja plotësuese pas Dekretit Cutro: çfarë do të thotë vërtet Mirë se vini në një episod të ri të podcast-it E Drejta e Imigracionit. Unë jam Avv. Fabio Loscerbo. Sot flasim për një vendim të rëndësishëm të Gjykatës së Bolonjës, të datës 5 dhjetor 2025, që ka të bëjë me mbrojtjen plotësuese. Pas Dekretit Cutro, shumë persona menduan se kjo formë mbrojtjeje ishte hequr. Gjykata shpjegon qartë se kjo nuk është e vërtetë. Mbrojtja plotësuese vazhdon të ekzistojë. Me fjalë të thjeshta, shteti italian duhet të vazhdojë të respektojë të drejtat themelore të personave të huaj. Një nga këto të drejta është e drejta për jetën private, pra e drejta për të vazhduar një jetë të ndërtuar në Itali, me punë, marrëdhënie dhe stabilitet. Ligji ka ndryshuar, por mbrojtja nuk është zhdukur. Ajo që ka ndryshuar është se nuk ka më rregulla të ngurta. Tani gjyqtari duhet të shqyrtojë çdo situatë personale, rast pas rasti. Në çështjen e vendosur nga Gjykata e Bolonjës, puna ka pasur një rol shumë të rëndësishëm. Jo vetëm sepse personi kishte të ardhura, por sepse përmes punës ndërtohen marrëdhënie, miqësi dhe një jetë normale në Itali. Por kini kujdes: mbrojtja plotësuese nuk është automatike dhe nuk është një rregullim i përgjithshëm. Nëse ka probleme serioze që lidhen me rendin publik ose sigurinë, mbrojtja mund të refuzohet. Mesazhi është i qartë: nëse një person ka ndërtuar një jetë reale dhe të rregullt në Itali, ligji mund ta mbrojë atë jetë. Por çdo rast duhet të vlerësohet me kujdes. Faleminderit për dëgjimin. Unë jam Avv. Fabio Loscerbo dhe ky ishte podcast-i E Drejta e Imigracionit.
La protezione complementare nel regime successivo al D.L. 20/2023: continuità della tutela della vita privata ex art. 8 CEDU e funzione dell’art. 5, comma 6, TUI
La protezione complementare nel regime successivo al D.L. 20/2023: continuità della tutela della vita privata ex art. 8 CEDU e funzione dell’art. 5, comma 6, TUI
Con riferimento alla pubblicazione integrale del decreto disponibile su Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae
Premessa
Il presente contributo analizza il decreto del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, emesso in data 5 dicembre 2025 nel procedimento R.G. 10860/2024. Il provvedimento affronta in modo articolato la disciplina della protezione complementare nel quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla legge 50/2023.
La decisione assume particolare rilievo poiché interviene su una delle questioni più controverse del nuovo assetto normativo: la sorte della tutela della vita privata e familiare dopo l’abrogazione dei parametri espressamente previsti dall’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/1998 nella sua formulazione previgente.
Il testo integrale del decreto è consultabile alla seguente pubblicazione:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae
La riforma del 2023 e la permanenza della tutela convenzionale
Il Tribunale chiarisce che l’intervento del legislatore del 2023 non ha inciso sul nucleo essenziale del divieto di refoulement né ha determinato l’eliminazione della tutela della vita privata e familiare quale fondamento della protezione complementare, in quanto diritto soggettivo ancorato a obblighi costituzionali e internazionali.
La motivazione valorizza il richiamo, tuttora presente nell’art. 19 del Testo unico sull’immigrazione, all’art. 5, comma 6, del medesimo testo normativo, quale norma di chiusura del sistema e veicolo di integrazione degli obblighi derivanti dalla CEDU. In questa prospettiva, l’abrogazione dei criteri legali tipizzati non equivale alla soppressione della tutela, ma comporta il superamento di una disciplina rigida a favore di una clausola elastica.
La protezione complementare e il ruolo della giurisprudenza di legittimità
La decisione si inserisce consapevolmente nel solco tracciato dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha ribadito come la protezione complementare continui a operare anche in relazione alla vita privata e familiare dello straniero, in quanto espressione di obblighi sovraordinati rispetto alla legislazione ordinaria.
Il Tribunale recepisce l’impostazione secondo cui la riforma del 2023 ha inciso sulla tipicità normativa dell’istituto, ma non sulla sua funzione di tutela dei diritti fondamentali, riaffermando il ruolo del giudice nel ricostruire il contenuto della protezione complementare attraverso il bilanciamento degli interessi in gioco.
L’integrazione lavorativa come dimensione della vita privata
Nel caso esaminato, la protezione complementare viene riconosciuta sulla base della dimostrata esistenza di una vita privata radicata sul territorio nazionale. Il Tribunale attribuisce rilievo centrale alla stabilità lavorativa e reddituale del richiedente, richiamando espressamente l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui l’attività lavorativa costituisce uno degli spazi principali di sviluppo delle relazioni sociali e personali.
Il lavoro viene così considerato non come mero indicatore economico, ma come elemento strutturale della vita privata tutelata dall’art. 8 CEDU, coerentemente con l’evoluzione giurisprudenziale europea e nazionale in materia di protezione complementare.
Bilanciamento e limiti della protezione complementare
La pronuncia ribadisce che la protezione complementare non configura un diritto automatico né uno strumento di regolarizzazione generalizzata. Resta imprescindibile il bilanciamento con le esigenze di sicurezza nazionale e di ordine pubblico, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.
La tutela opera, dunque, solo in presenza di un radicamento effettivo e significativo e in assenza di elementi ostativi prevalenti, confermando una concezione rigorosa e non espansiva dell’istituto.
Considerazioni conclusive
Il decreto del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 rappresenta un contributo di particolare rilievo alla ricostruzione dell’istituto della protezione complementare nel periodo successivo al D.L. 20/2023. La decisione conferma che la riforma non ha svuotato l’istituto, ma ne ha ridefinito la tecnica applicativa, restituendo centralità al giudizio concreto e al bilanciamento dei diritti fondamentali.
La pubblicazione integrale del provvedimento consente di apprezzare una motivazione ampia e sistematica, idonea a costituire un punto di riferimento per la prassi giudiziaria e per il dibattito dottrinale.
Testo integrale del decreto disponibile su Calameo:
https://www.calameo.com/books/008079775ebab26d3b1ae
Avv. Fabio Loscerbo