domenica 4 ottobre 2026

Rinnovo del permesso di soggiorno e cambio di residenza: come tenere aggiornato il fascicolo https://ift.tt/otGqgUm Durante il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno può intervenire un cambio di residenza o di domicilio. In questi casi è importante verificare quali comunicazioni siano necessarie nel procedimento concreto e quali dati risultino utilizzati dall’amministrazione per le notifiche e le altre comunicazioni. La residenza anagrafica e il procedimento relativo al titolo di soggiorno restano giuridicamente distinti. Tuttavia, l’aggiornamento dell’indirizzo può avere una rilevanza pratica significativa quando una pratica è ancora pendente. È opportuno conservare copia delle dichiarazioni relative al cambio di indirizzo, delle ricevute e delle comunicazioni trasmesse, insieme ai documenti della pratica di soggiorno. Questo consente di ricostruire con precisione quali informazioni siano state comunicate e in quale momento. Se una comunicazione non viene ricevuta o nel fascicolo compare ancora un indirizzo precedente, occorre verificare la situazione amministrativa concreta e valutare gli strumenti appropriati per aggiornare il procedimento e tutelare la posizione dell’interessato. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/uxaU7Ce

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Rinovimi i lejes së qëndrimit në Itali: pse duhen ruajtur dëshmitë e paraqitjes https://ift.tt/mhAcWBV Kur paraqitet një kërkesë për rinovimin e lejes së qëndrimit në Itali, është e rëndësishme të ruhet dëftesa dhe një kopje e dokumenteve të dorëzuara ose të dërguara administratës. Këto dokumente ndihmojnë për të provuar paraqitjen e kërkesës dhe për të rindërtuar përmbajtjen e dosjes nëse lind një problem. Gjatë procedurës administrata mund të kërkojë dokumente shtesë ose përditësimin e informacioneve të paraqitura më parë. Një dosje e organizuar lejon krahasimin e kërkesës së re me materialin e dërguar dhe ndihmon për të kuptuar nëse mungon vërtet një dokument apo kërkohet vetëm një përditësim. Nëse vendimi vonohet ose gjendja e praktikës nuk është e qartë, sipas rastit mund të kërkohen informacione mbi fazën e procedurës dhe të vlerësohen mjetet administrative për të njohur përmbajtjen e dosjes. Ruajtja e dëftesave, komunikimeve dhe dokumenteve nuk është thjesht një formalitet, por një masë praktike për të mbrojtur pozitën e aplikantit dhe për të ndjekur me saktësi procedurën. Avv. Fabio Loscerbo Avokat me të drejtë përfaqësimi pranë Gjykatës së Kasacionit I regjistruar në Regjistrin e përfaqësuesve të interesave të Dhomës së Deputetëve në fushën e Imigracionit Lobist i regjistruar në Regjistrin e Transparencës të Bashkimit Evropian nr. 280782895721-36 në fushën e Migracionit dhe Azilit ORCID: 0009-0004-7030-0428 Artikulli është hartuar me ndihmën e mjeteve të inteligjencës artificiale, nën drejtimin, rishikimin dhe përgjegjësinë editoriale të autorit. https://ift.tt/uxaU7Ce

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Rinovimi i lejes së qëndrimit në Itali: pse duhen ruajtur dëshmitë e paraqitjes https://ift.tt/mhAcWBV Kur paraqitet një kërkesë për rinovimin e lejes së qëndrimit në Itali, është e rëndësishme të ruhet dëftesa dhe një kopje e dokumenteve të dorëzuara ose të dërguara administratës. Këto dokumente ndihmojnë për të provuar paraqitjen e kërkesës dhe për të rindërtuar përmbajtjen e dosjes nëse lind një problem. Gjatë procedurës administrata mund të kërkojë dokumente shtesë ose përditësimin e informacioneve të paraqitura më parë. Një dosje e organizuar lejon krahasimin e kërkesës së re me materialin e dërguar dhe ndihmon për të kuptuar nëse mungon vërtet një dokument apo kërkohet vetëm një përditësim. Nëse vendimi vonohet ose gjendja e praktikës nuk është e qartë, sipas rastit mund të kërkohen informacione mbi fazën e procedurës dhe të vlerësohen mjetet administrative për të njohur përmbajtjen e dosjes. Ruajtja e dëftesave, komunikimeve dhe dokumenteve nuk është thjesht një formalitet, por një masë praktike për të mbrojtur pozitën e aplikantit dhe për të ndjekur me saktësi procedurën. Avv. Fabio Loscerbo Avokat me të drejtë përfaqësimi pranë Gjykatës së Kasacionit I regjistruar në Regjistrin e përfaqësuesve të interesave të Dhomës së Deputetëve në fushën e Imigracionit Lobist i regjistruar në Regjistrin e Transparencës të Bashkimit Evropian nr. 280782895721-36 në fushën e Migracionit dhe Azilit ORCID: 0009-0004-7030-0428 Artikulli është hartuar me ndihmën e mjeteve të inteligjencës artificiale, nën drejtimin, rishikimin dhe përgjegjësinë editoriale të autorit. https://ift.tt/uxaU7Ce

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Cittadinanza italiana: perché è importante conservare tutte le comunicazioni della pratica https://ift.tt/GIPdZLo Quando viene presentata una domanda di cittadinanza italiana, è importante conservare in modo ordinato la documentazione trasmessa e le comunicazioni ricevute durante il procedimento. Una pratica può durare nel tempo e, nel frattempo, possono essere richiesti aggiornamenti o integrazioni. È utile mantenere copia della domanda, delle ricevute, dei documenti allegati e delle successive comunicazioni dell’amministrazione. In questo modo è più semplice verificare quali informazioni siano già state fornite e quali elementi vengano eventualmente richiesti in una fase successiva. Se cambiano residenza, situazione familiare o altri dati rilevanti, occorre valutare se e come tali variazioni debbano essere comunicate nell’ambito della specifica procedura. Non tutte le modifiche hanno lo stesso effetto e la valutazione deve essere effettuata sul caso concreto. Quando il procedimento si prolunga o sorgono difficoltà, una documentazione completa permette di ricostruire la pratica e di individuare con maggiore precisione gli strumenti amministrativi o giudiziari eventualmente utilizzabili. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/uxaU7Ce

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TAR Lazio n. 14874/2026: cittadinanza e condotte penali senza condanna definitiva

TAR Lazio n. 14874/2026: cittadinanza e condotte penali senza condanna definitiva

La sentenza del TAR Lazio n. 14874/2026 affronta il rapporto tra procedimento di naturalizzazione e fatti penalmente rilevanti non necessariamente conclusi con una condanna definitiva.

Il TAR riconosce che, nell’ambito della valutazione discrezionale prevista per la concessione della cittadinanza, l’Amministrazione può prendere in considerazione anche condotte storicamente accertate o elementi emersi in procedimenti penali, purché non vengano utilizzati in modo automatico e siano sottoposti a una istruttoria seria e a una motivazione ragionevole.

Il punto è delicato perché la naturalizzazione non coincide con un mero controllo formale dei requisiti. L’Amministrazione valuta anche l’affidabilità complessiva del richiedente e il suo inserimento nella comunità nazionale.

Questo non significa però che un semplice precedente di polizia o una contestazione non definitiva possano essere trasformati automaticamente in causa ostativa. Occorre spiegare quale significato concreto assumano quei fatti e perché incidano ancora oggi sul giudizio complessivo.

Per la difesa, la strategia non può limitarsi a invocare l’assenza di una condanna definitiva. È necessario ricostruire l’intera traiettoria personale: esito dei procedimenti, eventuale archiviazione, tempo trascorso, condotta successiva, lavoro, famiglia, stabilità abitativa, regolarità fiscale e inserimento sociale.

La pronuncia ricorda quindi che lavoro e lunga residenza non neutralizzano automaticamente elementi negativi, ma allo stesso tempo impone all’Amministrazione di evitare giudizi stereotipati e di motivare sul caso concreto.

In materia di cittadinanza, la questione non è soltanto “esiste un precedente?”, ma quale peso può ancora avere oggi quel fatto nella valutazione complessiva della persona.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

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Cassazione n. 25248/2026: trent’anni in Italia non bastano senza un radicamento effettivo

Cassazione n. 25248/2026: trent’anni in Italia non bastano senza un radicamento effettivo

La Cassazione civile, con l’ordinanza n. 25248/2026, affronta un punto centrale nella valutazione della protezione speciale: la lunga permanenza in Italia non coincide automaticamente con un effettivo radicamento.

Nel caso esaminato, il ricorrente viveva in Italia da circa trent’anni, ma il giudizio di merito aveva evidenziato plurime condanne penali, assenza di un inserimento familiare significativo e debolezza del percorso lavorativo e sociale.

La Corte ha confermato che la durata della presenza è un elemento rilevante, ma non autosufficiente. Il giudizio deve riguardare la qualità della vita privata sviluppata in Italia e la consistenza concreta dei legami costruiti nel tempo.

Per la difesa questo significa che il certificato storico di residenza non basta. Occorre documentare lavoro, continuità contributiva, abitazione, lingua, relazioni sociali, famiglia, autonomia e condotta personale.

La pronuncia evita però anche il rischio opposto: il radicamento non può essere ridotto a una formula astratta. Va ricostruito attraverso elementi concreti, letti nel loro insieme e nel tempo.

Il messaggio è particolarmente importante nelle pratiche di protezione complementare: presenza temporale e integrazione effettiva sono concetti distinti.

La lunga permanenza acquista quindi rilievo quando si traduce in legami reali, stabili e riconoscibili nella vita sociale della persona.


Avv. Fabio Loscerbo
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Tribunale di Bologna: il ritardo della Questura non può cambiare il regime giuridico a danno del richiedente

Tribunale di Bologna: il ritardo della Questura non può cambiare il regime giuridico a danno del richiedente

Il Tribunale di Bologna, con decisione del 16 settembre 2026, affronta un problema transitorio molto concreto: cosa accade quando la volontà di chiedere protezione internazionale è stata manifestata prima dell’entrata in applicazione del nuovo Regolamento europeo, ma la formalizzazione avviene successivamente per ritardi imputabili all’Amministrazione.

Il giudice valorizza il principio di affidamento e la necessità di evitare che un ritardo amministrativo produca, da solo, un peggioramento della posizione processuale del richiedente.

La questione è particolarmente importante perché la data rilevante può incidere sulla disciplina applicabile, sui termini del ricorso e sull’effetto sospensivo della decisione della Commissione.

Se la persona ha manifestato tempestivamente la volontà di chiedere asilo, ma la Questura ha rinviato di settimane o mesi la formalizzazione, non è ragionevole trattare quel ritardo come se dipendesse dal richiedente.

Per la difesa diventa quindi essenziale conservare ogni prova della prima manifestazione di volontà: PEC, richieste di appuntamento, attestazioni del centro di accoglienza, accessi in Questura, comunicazioni del difensore e qualsiasi documento che consenta di ricostruire la cronologia reale.

La decisione si inserisce in un contenzioso destinato a crescere nella fase di passaggio al nuovo sistema europeo. Il punto di fondo è semplice: l’Amministrazione non può beneficiare processualmente del proprio ritardo.

Nei ricorsi a cavallo delle date di transizione, la prima domanda da porsi non è quindi solo “quando è stato compilato il C3?”, ma “quando il richiedente ha effettivamente manifestato la volontà di chiedere protezione e perché la formalizzazione è avvenuta dopo?”.


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Tribunale di Milano: la procedura di frontiera richiede un luogo formalmente individuato

Tribunale di Milano: la procedura di frontiera richiede un luogo formalmente individuato

Il Tribunale di Milano, con decisione del 19 settembre 2026, ha affrontato due questioni molto concrete sulla nuova procedura di frontiera: il luogo in cui essa può essere svolta e il collegamento tra il rintraccio della persona e l’attraversamento della frontiera esterna.

Secondo il Tribunale, la procedura di frontiera non può essere applicata in modo retroattivo in un luogo che, al momento dell’avvio del procedimento, non era ancora formalmente individuato come sede abilitata. Nel caso esaminato, il decreto che includeva Milano tra i luoghi competenti era entrato in vigore successivamente.

La decisione chiarisce inoltre che il semplice rintraccio nell’entroterra non basta a qualificare la persona come soggetto “fermato alla frontiera”. È necessario uno stretto legame temporale e spaziale con l’attraversamento irregolare della frontiera esterna.

Il principio ha conseguenze processuali importanti, perché la qualificazione della procedura incide sul rito applicabile, sui termini e sull’effetto sospensivo del ricorso.

Per la difesa, la verifica deve quindi partire da quattro domande: dove è stata rintracciata la persona, quando è avvenuto il rintraccio, quale frontiera è coinvolta e se il luogo in cui si è svolta la procedura era già formalmente abilitato.

La pronuncia mostra che la nozione di “frontiera” non può essere dilatata fino a coincidere con qualunque controllo effettuato dopo l’ingresso. La procedura speciale richiede un collegamento reale e documentabile con il momento e il luogo dell’attraversamento.

È un tema destinato a produrre nuovo contenzioso, perché nel nuovo sistema europeo la corretta qualificazione del luogo e del momento del rintraccio può cambiare radicalmente le garanzie processuali applicabili.


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La richiesta di documenti non è un dettaglio: capire cosa manca prima di rispondere alla Questura

Quando la Questura chiede un’integrazione documentale in una pratica di soggiorno, la prima reazione è spesso quella di cercare immediatamente il documento indicato. Prima ancora, però, occorre capire perché quel documento venga richiesto e quale elemento della pratica l’amministrazione ritenga non sufficientemente dimostrato.

Una buona gestione del procedimento parte dalla ricostruzione del fascicolo. Bisogna sapere che cosa è stato depositato, quando è stato trasmesso e quali comunicazioni sono intervenute successivamente. Senza questa ricostruzione si rischia di inviare nuovamente documenti già prodotti oppure di rispondere solo formalmente senza affrontare il punto che interessa realmente l’istruttoria.

Per questo consiglio sempre di conservare ricevute, copie dei documenti e comunicazioni dell’amministrazione. Quando necessario, l’accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990 consente di verificare ciò che risulta effettivamente nel fascicolo amministrativo.

Il problema diventa ancora più evidente quando, durante il procedimento, cambia qualcosa nella vita dell’interessato: un nuovo lavoro, un cambio di residenza, una modifica della situazione familiare. Non ogni cambiamento produce automaticamente una conseguenza negativa, ma deve essere valutato in rapporto al titolo richiesto e alla fase della pratica.

Rispondere bene a una richiesta di integrazione significa quindi fare qualcosa di più che allegare un documento: significa comprendere l’istruttoria e fornire all’amministrazione gli elementi realmente utili per decidere correttamente.

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sabato 3 ottobre 2026

Permesso di soggiorno: come gestire una richiesta di documenti integrativi https://ift.tt/KA8viTZ Nel corso di un procedimento relativo al permesso di soggiorno, la Questura può richiedere documenti o chiarimenti ulteriori. La richiesta deve essere letta con attenzione, verificando quali elementi siano considerati mancanti, quale sia la finalità dell’integrazione e quale termine sia stato indicato per rispondere. È opportuno conservare copia della domanda originaria, della ricevuta, dei documenti già prodotti e di tutte le comunicazioni ricevute. In questo modo è possibile verificare se l’amministrazione richieda un documento effettivamente assente oppure un aggiornamento relativo a una situazione che nel frattempo è cambiata. Quando il documento richiesto non è disponibile o la richiesta non appare sufficientemente chiara, occorre valutare il caso concreto prima di rispondere. A seconda della situazione possono assumere rilievo una richiesta di chiarimenti, l’accesso agli atti amministrativi o altri strumenti previsti dall’ordinamento. La gestione tempestiva dell’integrazione documentale è importante perché consente all’amministrazione di proseguire l’istruttoria sulla base di informazioni complete e permette all’interessato di documentare con precisione quanto trasmesso nel corso del procedimento. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/dJNmfnp

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October 4, 2026 at 12:00AM Episodio 3 – J'attends mon titre de séjour : est-ce que je peux commencer à travailler ? Episodio 3 – J'attends mon titre de séjour : est-ce que je peux commencer à travailler ? Bienvenue dans un nouvel épisode du Podcast Droit de l'Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo, avocat. Vous avez demandé la délivrance, le renouvellement ou la conversion de votre titre de séjour, mais le nouveau document n'est pas encore arrivé. Pouvez-vous travailler ou devez-vous attendre la décision de l'administration ? Cette question est particulièrement importante car, aujourd'hui, la réponse est plus favorable que beaucoup de personnes ne le pensent. L'article 5, paragraphe 9 bis, du décret législatif numéro 286 de 1998 prévoit que, lorsque les conditions établies par la loi sont remplies, l'étranger qui attend la délivrance, le renouvellement ou la conversion de son titre de séjour peut séjourner légalement en Italie et exercer temporairement une activité professionnelle. Et il faut souligner un détail important : la loi mentionne expressément également la conversion du titre de séjour. Dans les situations prévues par la loi, il n'est donc pas toujours nécessaire d'attendre de recevoir matériellement le nouveau titre avant de pouvoir travailler. Mais comment démontrer sa situation ? Le reçu délivré après la présentation de la demande joue un rôle particulièrement important, puisqu'il prouve qu'une procédure administrative est en cours. Naturellement, les conditions prévues pour la demande doivent être respectées et il faut toujours vérifier le type de titre sollicité. Mais le principe est essentiel : les délais de l'administration ne doivent pas nécessairement empêcher une personne étrangère de travailler pendant plusieurs mois dans l'attente de son document. Cela devient particulièrement important lorsque les rendez-vous sont fixés plusieurs mois plus tard. Si un employeur affirme qu'il ne peut pas vous embaucher uniquement parce que vous n'avez pas encore reçu matériellement votre nouveau titre, il faut donc vérifier attentivement votre situation juridique. Le reçu ne prouve pas seulement que vous attendez un document. Dans les cas prévus par la loi, il peut démontrer que vous êtes déjà autorisé à séjourner et à travailler régulièrement en Italie. Je suis Maître Fabio Loscerbo et vous écoutez le Podcast Droit de l'Immigration. À bientôt pour le prochain épisode. https://www.youtube.com/watch?v=mg5L0TnLAs4 https://www.youtube.com/watch/mg5L0TnLAs4

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Procedura di frontiera: il tasso Eurostat sotto il 20% non basta da solo

Procedura di frontiera: il tasso Eurostat sotto il 20% non basta da solo

Il Tribunale di Lecce, con decreto del 25 settembre 2026, ha affrontato uno dei nodi più delicati della nuova disciplina europea delle procedure di frontiera: il ruolo del tasso medio di riconoscimento della protezione internazionale.

La decisione considera il dato statistico un elemento meramente indiziario e non autosufficiente. Il fatto che, per una determinata cittadinanza, il tasso medio di riconoscimento sia inferiore al 20% non consente di sostituire la valutazione individuale della domanda con un automatismo statistico.

Il principio è importante perché il nuovo Regolamento (UE) 2024/1348 utilizza anche indicatori quantitativi per individuare alcune ipotesi di procedura accelerata o di frontiera. Ma la statistica non può cancellare la necessità di esaminare la storia personale, le allegazioni, le vulnerabilità e gli eventuali rischi specifici del richiedente.

Per la difesa, quindi, il dato Eurostat deve essere letto nel suo corretto ruolo: può orientare la selezione procedurale, ma non decide da solo l’esito della domanda né rende irrilevanti gli elementi individuali.

Nei ricorsi sarà utile verificare non soltanto il dato percentuale richiamato dall’Amministrazione, ma anche il periodo statistico considerato, la nazionalità corretta, l’eventuale appartenenza a categorie specifiche e la presenza di fattori personali che impongano una valutazione più approfondita.

La decisione del Tribunale di Lecce è una pronuncia di merito e non costituisce un orientamento vincolante. Tuttavia pone una regola metodologica essenziale: la statistica può essere un criterio di ingresso nella procedura, non un sostituto del giudizio individuale.

È una distinzione destinata a diventare centrale nella prima applicazione del nuovo Patto europeo, soprattutto nei contenziosi in cui la scelta della procedura incide sui termini, sull’effetto sospensivo e sulle garanzie processuali.


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Concorsi pubblici: illegittimo escludere automaticamente gli stranieri ammessi dall’art. 38

Concorsi pubblici: illegittimo escludere automaticamente gli stranieri ammessi dall’art. 38

Il Tribunale di Milano ha recentemente affrontato il tema dell’accesso degli stranieri ai concorsi pubblici, dichiarando discriminatorio il requisito della sola cittadinanza italiana previsto in una procedura per 622 assistenti dell’Agenzia delle Entrate.

Il punto centrale è l’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001, che consente l’accesso al pubblico impiego, nei limiti previsti dalla legge, anche a determinate categorie di cittadini stranieri, tra cui cittadini dell’Unione europea, loro familiari aventi diritto di soggiorno, soggiornanti di lungo periodo e titolari di protezione internazionale.

La riserva ai soli cittadini italiani può essere giustificata soltanto quando la posizione comporti, in modo concreto, esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o funzioni attinenti alla tutela dell’interesse nazionale. Non può essere utilizzata come regola generale per qualunque posto nella pubblica amministrazione.

La questione è particolarmente importante perché molte amministrazioni continuano a utilizzare bandi standardizzati con clausole sulla cittadinanza che non sempre tengono conto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Per chi viene escluso, la prima verifica deve riguardare la categoria di appartenenza ai sensi dell’art. 38 e la natura effettiva delle mansioni messe a concorso. Se queste non implicano l’esercizio di pubblici poteri in senso proprio, l’esclusione automatica può essere contestata.

La decisione del Tribunale di Milano è una pronuncia di merito, ma si inserisce in una linea ormai significativa che tende a limitare le riserve di cittadinanza ai soli casi realmente giustificati dalle funzioni esercitate.

Il principio pratico è quindi chiaro: nel pubblico impiego non conta soltanto il nome dell’amministrazione, ma la concreta natura del posto.


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