giovedì 5 novembre 2026
Conversione tardiva del permesso stagionale: il TAR Lombardia n. 1350/2026 esclude l'effetto prenotativo della prima domanda
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un titolo per lavoro non stagionale presuppone, secondo la ricostruzione adottata dal TAR Lombardia, la permanenza di un titolo suscettibile di essere convertito. Con sentenza n. 1350 del 12 ottobre 2026, la sezione I di Brescia ha respinto il ricorso proposto contro la revoca di un nulla osta rilasciato in relazione a un'istanza presentata quando il permesso stagionale era scaduto da oltre un anno.
La controversia presentava una circostanza particolare: il lavoratore aveva già proposto una prima domanda di conversione in un momento precedente alla scadenza, ma l'amministrazione l'aveva respinta per mancanza dei requisiti sostanziali e quel diniego non era stato impugnato. Successivamente era stata presentata una seconda domanda, fondata su una situazione lavorativa modificata e corredata da nuovi elementi. La questione era stabilire se la prima istanza potesse conservare una sorta di priorità temporale anche per la nuova domanda.
Il TAR ha escluso tale effetto. Una domanda presentata tempestivamente ma definitivamente respinta non produce, in assenza di una previsione normativa, una prenotazione di efficacia per domande successive. La conversione è un istituto che muta il titolo già esistente e non può essere trasformata in uno strumento di regolarizzazione indefinita dopo la sua cessazione. La sentenza richiama, nella propria impostazione, un limite ricavato dalla natura del titolo e considera al più il termine di sessanta giorni dalla scadenza, comunque ampiamente superato nel caso concreto.
Il ricorrente aveva inoltre invocato l'affidamento generato dal nulla osta originariamente rilasciato in relazione alla seconda domanda. Il giudice ha considerato che l'amministrazione, rilevata in seguito la mancanza dei presupposti, potesse procedere alla revoca secondo la disciplina dell'articolo 22, comma 5-quater, del Testo unico immigrazione. Il semplice rilascio di un atto favorevole, se avvenuto senza la verifica di un requisito essenziale, non consente necessariamente di conservarlo contro il sopravvenuto accertamento della carenza originaria.
L'articolo 5, comma 5, del Testo unico impone di valutare gli elementi sopravvenuti nelle condizioni previste dalla legge. Tuttavia, secondo questa pronuncia, tale disposizione non trasforma automaticamente in tempestiva una domanda presentata dopo il venir meno del titolo che si intende convertire. La possibilità di valorizzare il percorso lavorativo va dunque distinta dall'esistenza di un presupposto procedimentale ormai mancante.
L'esito è il rigetto del ricorso e la conferma della revoca, non una pronuncia generale sulla legittimità di ogni domanda tardiva relativa a qualsiasi titolo di soggiorno. Il caso invita a verificare la data di scadenza, l'esito delle eventuali domande precedenti e l'esatta natura del procedimento richiesto. La tempestiva impugnazione del primo diniego può avere un ruolo decisivo nella tutela della posizione del lavoratore.
Il commento utilizza la ricostruzione pubblica di Trovanorma elaborata sulla sentenza n. 1350/2026; il testo integrale non è stato direttamente acquisito.
Fonte e documentazione: https://www.trovanorma.it/fonti/a3f8ed12-c335-42e7-9aea-e5d84020a659/sentenza-n-1350-2026-brescia-sezione-1
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista presso il Registro per la trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo, n. 280782895721-36
ORCID 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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