giovedì 5 novembre 2026

Soggiornante di lungo periodo e conoscenza dell'italiano: TAR Piemonte n. 2091/2026

Il requisito della conoscenza della lingua italiana per ottenere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere verificato attraverso una valutazione effettiva della documentazione prodotta dall'interessato. Il TAR Piemonte, Torino, sezione III, con sentenza n. 2091 del 30 ottobre 2026, ha annullato il diniego adottato dalla Questura di Torino in un procedimento nel quale erano stati depositati titoli di studio potenzialmente rilevanti per dimostrare il possesso della competenza linguistica. La disciplina dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e delle disposizioni attuative richiede, nelle ipotesi previste, la dimostrazione di una conoscenza dell'italiano almeno corrispondente al livello stabilito dalla legge. Il controllo amministrativo non può tuttavia essere ridotto alla sola verifica dell'esistenza di uno specifico certificato quando la disciplina consente di attribuire rilievo a titoli di studio o ad altre condizioni equipollenti. L'amministrazione deve confrontarsi con i documenti pertinenti e motivare la propria valutazione. Nel caso sottoposto al TAR era già intervenuta un'ordinanza cautelare che disponeva il riesame della decisione, richiamando le carenze istruttorie e motivazionali relative ai titoli di studio prodotti. Secondo la ricostruzione della sentenza, la Questura non aveva dato effettiva esecuzione a tale indicazione. Il Collegio ha valorizzato l'inerzia ingiustificata come argomento di prova ai sensi dell'articolo 64, ultimo comma, del codice del processo amministrativo e dell'articolo 116 del codice di procedura civile. La rilevanza del comportamento processuale dell'amministrazione non deve essere confusa con una presunzione assoluta di possesso del requisito linguistico. Il giudice ha annullato il diniego e fatto salve le successive determinazioni dell'autorità, che deve ora riesaminare la domanda rispettando quanto affermato nella decisione e nell'ordinanza cautelare. Il provvedimento giudiziario non sostituisce automaticamente la valutazione finale su tutti i requisiti del permesso. La sentenza evidenzia il rapporto fra oneri del richiedente e doveri dell'amministrazione. La parte deve documentare la propria posizione, ma gli uffici sono tenuti a considerare effettivamente gli elementi rilevanti; il diniego non può fondarsi sull'omissione di un accertamento che la documentazione consente di svolgere. La conoscenza della lingua è uno strumento di integrazione, ma la sua misurazione deve avvenire secondo criteri legali trasparenti e controllabili. L'approfondimento si basa sulla sintesi pubblica di Trovanorma elaborata sul testo ufficiale della sentenza n. 2091/2026. Il provvedimento integrale non è stato direttamente acquisito; non vengono quindi attribuite al giudice statuizioni ulteriori rispetto a quelle documentate. Fonte e documentazione: https://www.trovanorma.it/fonti/fd7d675f-2517-42ad-8ea3-44394e6abdbf/sentenza-n-2091-2026-torino-sezione-3 Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista presso il Registro per la trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo, n. 280782895721-36 ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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