giovedì 5 novembre 2026

Preavviso di rigetto incomprensibile e diritto di partecipazione: TAR Piemonte n. 2087/2026

Il contraddittorio procedimentale non può essere considerato effettivo soltanto perché l'amministrazione abbia materialmente consegnato una comunicazione. Il TAR Piemonte, sezione III, con sentenza n. 2087 del 30 ottobre 2026, ha affrontato la concreta comprensibilità del preavviso di rigetto in relazione alla situazione personale di una cittadina straniera che chiedeva un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. La ricorrente era residente in Italia da oltre dieci anni, aveva un livello certificato di conoscenza della lingua italiana A2 e presentava una severa patologia psichiatrica documentata. Il preavviso di rigetto era stato notificato soltanto in italiano, con contenuti tecnici, in condizioni nelle quali il giudice ha ritenuto plausibile che l'interessata non fosse stata in grado di comprenderne la portata né di partecipare consapevolmente al procedimento. La funzione dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 è consentire alla persona di conoscere le ragioni ostative e di presentare osservazioni prima della decisione definitiva. Quando la comunicazione, pur formalmente trasmessa, non permette una partecipazione effettiva in ragione di circostanze personali specificamente documentate, la garanzia può risultare svuotata del suo contenuto. Non si tratta di affermare un obbligo generale e indiscriminato di tradurre ogni preavviso amministrativo, ma di valutare se, nel caso concreto, il destinatario abbia potuto comprenderlo e difendersi. Il TAR ha rilevato inoltre un'incongruenza ulteriore, particolarmente significativa: la comunicazione dei motivi ostativi si riferiva a un titolo per lavoro, mentre il provvedimento finale aveva riguardato una domanda di soggiorno di lungo periodo per residenza elettiva. Il disallineamento tra oggetto dell'istruttoria e oggetto della decisione impediva all'interessata di confrontarsi adeguatamente con le ragioni del diniego. La condizione di invalidità lavorativa documentata rafforzava l'inadeguatezza di una valutazione costruita attorno al titolo lavorativo. L'annullamento del diniego non equivale all'accertamento giudiziale del diritto al rilascio del permesso. Esso impone all'amministrazione una rinnovata valutazione rispettosa delle garanzie di partecipazione, con riferimento alla domanda effettivamente presentata. La vicenda dimostra che il procedimento deve essere adattato, entro i limiti della legge, alle circostanze che incidono sull'effettiva capacità dell'interessato di comprendere e rappresentare la propria posizione. Il principio è importante anche sul piano pratico. La difesa dovrebbe documentare fin dalla fase amministrativa le condizioni linguistiche e sanitarie rilevanti, segnalare le ambiguità dell'istruttoria e verificare che il diniego finale riguardi la stessa domanda sulla quale è stato instaurato il contraddittorio. Il commento si fonda sulla sintesi pubblica di Trovanorma elaborata sul testo ufficiale della sentenza n. 2087/2026; il provvedimento integrale non è stato acquisito direttamente. Fonte e documentazione: https://www.trovanorma.it/fonti/b2191782-b6d4-4951-a8ed-8bd830a1bb5b/sentenza-n-2087-2026-torino-sezione-3 Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista presso il Registro per la trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo, n. 280782895721-36 ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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