giovedì 5 novembre 2026
Corte EDU, Dotani contro Grecia: il ricongiungimento dei rifugiati non può essere bloccato da certificazioni impossibili
Il diritto al rispetto della vita familiare può essere leso anche quando l'amministrazione non respinga formalmente una domanda di ricongiungimento, ma la lasci priva di decisione a causa dell'impossibilità concreta di produrre documenti richiesti. È il problema affrontato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Dotani contro Grecia del 23 giugno 2026, ricorso n. 31077/23, relativa a un rifugiato afghano che chiedeva di ricongiungersi con la moglie e cinque figli rimasti in Afghanistan.
Il richiedente aveva ottenuto in Grecia lo status di rifugiato nel 2018 e aveva presentato nello stesso anno la domanda di ricongiungimento. Il procedimento richiedeva documenti attestanti il rapporto familiare, tradotti e certificati attraverso la rappresentanza consolare greca competente. Le difficoltà degli spostamenti e i cambiamenti politici in Afghanistan avevano reso estremamente problematico completare tale adempimento, anche a causa della posizione assunta dalle autorità consolari dopo il ritorno dei talebani al potere.
L'accertamento dei legami familiari costituisce un'esigenza legittima. Le autorità hanno il diritto e il dovere di prevenire abusi e di verificare l'autenticità dei rapporti invocati a fondamento di una richiesta di ingresso. Ma le garanzie amministrative devono essere applicate con attenzione alle circostanze specifiche delle persone riconosciute rifugiate, che spesso non possono rivolgersi liberamente alle autorità del Paese d'origine o ottenere documenti secondo le procedure ordinarie.
La Corte EDU ha ravvisato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione per il mancato raggiungimento di un equo bilanciamento fra l'interesse pubblico al controllo dei requisiti documentali e quello del richiedente alla riunificazione familiare. Ha riscontrato anche una violazione dell'articolo 13 in relazione all'assenza di un rimedio interno effettivo capace di affrontare la prolungata situazione di stallo. Il problema non era dunque la sola astratta esistenza di un requisito documentale, ma l'incapacità del procedimento di tener conto dell'impossibilità concreta di soddisfarlo.
La pronuncia deve essere letta senza trasformarla in un'esenzione generale dall'onere di dimostrare il vincolo familiare. Quando l'adempimento ordinario è oggettivamente impraticabile, l'amministrazione deve valutare la situazione individuale e gli strumenti probatori alternativi disponibili, nei limiti della disciplina applicabile. Una decisione deve intervenire in tempi compatibili con l'effettività della tutela della famiglia.
La vicenda presenta evidenti ricadute comparative per il contenzioso italiano sui visti di ricongiungimento dei rifugiati. L'impossibilità di ottenere certificazioni da amministrazioni non funzionanti o non riconosciute non può essere analizzata come una semplice negligenza del richiedente. Occorrono allegazioni documentate delle difficoltà, una verifica della praticabilità degli adempimenti e un esame del bilanciamento degli interessi in gioco.
Il contenuto della pronuncia è stato verificato nella raccolta UNHCR Refworld e nella banca dati dell'EUAA. Non si attribuisce alla Corte un obbligo indiscriminato di rilascio del visto in assenza di qualsiasi prova del rapporto familiare; il principio riguarda l'effettività della procedura e del rimedio nelle circostanze del caso.
Fonte e documentazione: https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/echr/2026/151753
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista presso il Registro per la trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo, n. 280782895721-36
ORCID 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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