giovedì 5 novembre 2026
Dublino e maggiore età sopravvenuta: il Tribunale di Turku tutela chi aveva chiesto asilo da minorenne
Il trasferimento di un richiedente asilo da uno Stato membro all'altro in applicazione del regolamento Dublino III non trasforma la domanda originaria in una nuova domanda ai fini della valutazione dell'età e delle esigenze di protezione. Il Tribunale amministrativo regionale di Turku, in Finlandia, con decisione n. 1971/2026 del 6 ottobre 2026, ha affrontato il caso di una persona che aveva chiesto protezione quando era minorenne in un altro Stato membro, diventando maggiorenne prima del successivo trasferimento in Finlandia.
La controversia riguarda l'interazione fra regole di attribuzione della competenza, qualificazione del richiedente come minore e obbligo di valutazione individuale. Il regolamento Dublino III individua lo Stato responsabile dell'esame della domanda; il suo funzionamento non consente, tuttavia, di ricostruire artificialmente l'inizio della procedura nel giorno in cui viene materialmente eseguito il trasferimento. La domanda resta quella presentata in origine, con i fatti rilevanti collegati al momento della sua presentazione.
Secondo la ricostruzione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il giudice finlandese ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-768/19, Bundesrepublik Deutschland contro SE, del 9 settembre 2021, e la giurisprudenza della propria Corte suprema amministrativa. Ha ritenuto che l'autorità per l'immigrazione non potesse decidere senza attribuire rilievo alla minore età posseduta al momento della domanda iniziale, né trascurare la possibile influenza sulla posizione del richiedente della protezione riconosciuta a un genitore in Finlandia.
La distinzione non è meramente cronologica. La condizione di minorenne può incidere sulla qualificazione della vulnerabilità, sulle esigenze di protezione e sui rapporti familiari che devono essere valutati. La maggiore età sopravvenuta nel corso di tempi amministrativi e trasferimenti fra Stati non elimina automaticamente tutti gli effetti giuridici delle circostanze esistenti quando il procedimento è stato avviato.
Il Tribunale amministrativo ha annullato la decisione negativa e rinviato la posizione all'autorità competente per un nuovo esame. Non ha riconosciuto direttamente la protezione internazionale e non ha stabilito che ogni persona trasferita dopo i diciotto anni debba essere considerata minorenne per qualsiasi effetto futuro. Ha individuato, invece, un vizio nell'omessa considerazione delle circostanze temporali e familiari rilevanti ai fini della decisione.
Il precedente può essere utile come termine di confronto con il diritto italiano, soprattutto nei casi di domande presentate prima della maggiore età e formalizzate o esaminate successivamente. Occorre tuttavia distinguere l'interpretazione del regolamento Dublino III dalla disciplina applicabile dopo l'avvio del nuovo Patto europeo sull'asilo e verificare, in ogni caso, le regole transitorie pertinenti.
La decisione n. 1971/2026 è documentata nella banca dati giurisprudenziale ufficiale dell'EUAA; non è stato direttamente acquisito il testo originale in lingua finlandese. L'analisi è limitata al principio e all'esito verificati.
Fonte e documentazione: https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=6227
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista presso il Registro per la trasparenza dell’Unione europea in materia di Migrazione e Asilo, n. 280782895721-36
ORCID 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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