giovedì 5 novembre 2026

Secondo il TAR di Bologna, il rinnovo tardivo del permesso richiede una valutazione concreta

Secondo il TAR di Bologna, il rinnovo tardivo del permesso non può essere respinto senza esaminare la situazione concreta dello straniero

Il diritto dell’immigrazione conosce termini che organizzano l’azione amministrativa, ma non sempre la loro inosservanza determina la perdita irreversibile della possibilità di ottenere un titolo. Una sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I, 28 gennaio 2026, n. 142, offre lo spunto per riflettere su un confine essenziale: la differenza fra il rispetto delle regole e l’automatismo che impedisce di valutare i fatti. La questione riguarda il rinnovo di un permesso di soggiorno richiesto oltre il termine ordinario e la garanzia del preavviso di rigetto.

Il caso esaminato a Bologna

Lo straniero aveva impugnato un provvedimento della Questura di Ravenna che dichiarava irricevibile la domanda presentata nell’aprile 2024, originariamente diretta a ottenere un duplicato di un titolo che risultava scaduto nel dicembre 2021. L’amministrazione aveva richiamato il termine previsto dall’art. 5, comma 4, del d.lgs. 286/1998 per domandare il rinnovo e la disciplina dell’art. 13 del medesimo testo unico. Il ricorrente, tuttavia, allegava elementi relativi alla propria situazione lavorativa e reddituale, all’assenza di precedenti penali e alle difficoltà incontrate nel Paese d’origine; lamentava inoltre di non avere ricevuto il preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.

In fase cautelare il Tribunale aveva già disposto un riesame, sottolineando la natura non perentoria del termine di rinnovo secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato e la necessità di instaurare il contraddittorio. Al momento della decisione di merito la pratica non risultava ancora conclusa.

Il punto decisivo: l’istruttoria non può essere sostituita da un automatismo

Con la sentenza n. 142/2026, il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha rilevato che la natura non perentoria del termine, richiamando anche Consiglio di Stato n. 1410/2025, imponeva una valutazione complessiva della posizione del richiedente. In un procedimento che richiede apprezzamenti discrezionali, il preavviso di rigetto non è una formalità superflua: permette all’interessato di contestare le ragioni ostative e produrre documenti prima che l’amministrazione adotti un atto sfavorevole.

Il giudice ha altresì richiamato l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 nella formulazione successiva al d.l. n. 76/2020, evidenziando che la clausola che esclude talune conseguenze invalidanti dei vizi procedimentali non può essere impiegata per neutralizzare, nel modo prospettato dall’amministrazione, la violazione dell’art. 10-bis. Il risultato processuale è stato l’annullamento, non il rilascio giudiziale del permesso: la Questura conserva il dovere di riesaminare la situazione, svolgere una completa istruttoria e decidere nel contraddittorio.

Una garanzia che deve funzionare prima del ricorso

La pronuncia solleva un tema pratico per ogni difesa amministrativa. Il provvedimento che qualifica una richiesta come tardiva deve essere letto con attenzione: il decorso del tempo costituisce un fatto importante, ma occorre verificare quale disciplina si applichi al caso concreto e se l’amministrazione potesse arrestarsi a quel dato senza considerare l’interesse sostanziale protetto. Il richiedente non può, d’altra parte, ritenere automaticamente sanata qualunque irregolarità solo perché il termine di rinnovo non è perentorio. La disponibilità di un lavoro, il reddito, l’eventuale interruzione del soggiorno, la condotta personale e la sussistenza delle condizioni legali continuano a richiedere valutazione.

Per questo, quando una Questura comunica motivi ostativi, le osservazioni difensive dovrebbero essere specifiche e documentate, non limitarsi a richiamare genericamente il diritto al soggiorno. E quando la comunicazione manca, va accertato se il provvedimento sia discrezionale e quale utilità avrebbero potuto avere gli elementi non esaminati, individuando puntualmente i vizi da far valere.

Legalità dell’immigrazione significa anche legalità dell’amministrazione

Il controllo della permanenza degli stranieri non è incompatibile con la tutela del contraddittorio. Al contrario, un sistema che pretende regolarità, responsabilità e rispetto delle condizioni del soggiorno deve a sua volta adottare decisioni motivate, proporzionate ai fatti rilevanti e rispettose delle garanzie procedimentali. La sentenza di Bologna non introduce un diritto generalizzato al rinnovo tardivo; ricorda che il rifiuto deve essere il risultato di un procedimento valido, non la conseguenza meccanica di una data.

La lezione operativa è chiara: prima di ricorrere bisogna ricostruire il contenuto esatto dell’istanza, la sequenza cronologica delle comunicazioni e la documentazione sull’inserimento lavorativo e personale. In presenza di un diniego già notificato è indispensabile verificare tempestivamente l’azione giurisdizionale praticabile e i termini applicabili. Il precedente offre uno strumento di controllo della legalità, non un’esenzione dalle condizioni sostanziali richieste dalla legge.

Pronuncia commentata: TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sezione I, sentenza 28 gennaio 2026, n. 142, Presidente Carpentieri, Estensore Falferi. Testo integrale della sentenza.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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