domenica 23 agosto 2026

Rinnovo del permesso di soggiorno: 90 giorni prima della scadenza e nuovi termini per la Questura

Dal 4 giugno 2026 è cambiato un riferimento operativo importante per chi deve rinnovare il permesso di soggiorno: la domanda deve essere presentata almeno novanta giorni prima della scadenza. La modifica, introdotta dal decreto legislativo 16 aprile 2026, n. 83, incide direttamente sulla gestione dei rinnovi e rende ancora più importante programmare per tempo la pratica, distinguendo però il termine per presentare la domanda dai diversi termini entro i quali l’Amministrazione deve decidere.

Il decreto legislativo n. 83/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 ed entrato in vigore il 4 giugno 2026, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2024/1233 sul cosiddetto permesso unico di soggiorno e lavoro. Nel farlo ha modificato più punti dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 286/1998, cioè del Testo unico sull’immigrazione.

Il rinnovo va chiesto almeno novanta giorni prima

La prima novità riguarda l’articolo 5, comma 4, del Testo unico. La disposizione stabiliva in precedenza che il rinnovo dovesse essere richiesto almeno sessanta giorni prima della scadenza. Dal 4 giugno 2026 il termine è stato anticipato a novanta giorni prima della scadenza.

Per chi ha un permesso in scadenza, quindi, la regola pratica è semplice: non è più prudente attendere gli ultimi due mesi. La documentazione va preparata con maggiore anticipo e la domanda dovrebbe essere presentata appena si entra nella finestra dei novanta giorni, soprattutto quando occorrono documenti che richiedono tempo, come certificazioni anagrafiche, prove reddituali, documentazione lavorativa o integrazioni richieste dalla Questura.

È importante, tuttavia, non confondere questo termine anticipato con una decadenza automatica. Il fatto che la legge chieda di presentare il rinnovo almeno novanta giorni prima non significa che una domanda presentata successivamente debba essere necessariamente dichiarata irricevibile. Il sistema continua infatti a distinguere il momento fisiologico nel quale il rinnovo deve essere richiesto dalla diversa disciplina dell’articolo 13 del Testo unico, che considera rilevante, ai fini dell’espulsione, la situazione dello straniero il cui permesso sia scaduto da più di sessanta giorni senza che sia stato chiesto il rinnovo. Resta quindi essenziale valutare il singolo caso e, soprattutto, non attendere inutilmente la scadenza del titolo.

Novanta giorni anche per la decisione amministrativa

Il decreto ha modificato anche l’articolo 5, comma 9. Il termine generale entro il quale il permesso di soggiorno deve essere rilasciato, rinnovato o convertito è oggi fissato in novanta giorni dalla presentazione della domanda, se ricorrono i requisiti previsti dalla legge.

Questo dato è particolarmente importante quando il procedimento rimane fermo per mesi. Una volta decorso il termine, il ritardo dell’Amministrazione può essere formalmente contestato mediante sollecito, diffida e, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, attraverso gli strumenti di tutela contro il silenzio amministrativo. Il decorso dei novanta giorni non comporta però il rilascio automatico del titolo: segna il momento oltre il quale il procedimento non dovrebbe più restare privo di definizione.

Nell’attesa, la ricevuta della domanda continua ad avere una funzione essenziale. L’articolo 5, comma 9-bis, prevede che, in attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione, lo straniero possa legittimamente soggiornare in Italia e, quando ricorrono gli altri requisiti previsti dalla legge, svolgere attività lavorativa fino all’eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza circa l’esistenza di motivi ostativi. Per questo la ricevuta della pratica deve essere conservata con particolare attenzione.

Per il permesso unico lavoro il termine è di trenta giorni

La disciplina contiene poi una regola speciale che non deve essere confusa con il termine generale dei novanta giorni. Il nuovo comma 8.1-bis dell’articolo 5 stabilisce che il permesso unico lavoro è rilasciato dal Questore entro trenta giorni dal completamento della domanda.

È una previsione rilevante soprattutto nei procedimenti collegati all’ingresso per lavoro subordinato. Il sistema italiano resta articolato in una fase davanti allo Sportello unico per l’immigrazione, relativa al nulla osta, e in una successiva fase davanti alla Questura per il rilascio del titolo. Per il permesso unico, una volta completata la domanda, il legislatore ha quindi introdotto un termine specifico più breve.

Non bisogna però generalizzare. Non ogni permesso che consente di lavorare è, tecnicamente, un “permesso unico lavoro”. L’articolo 5, comma 8.2, esclude espressamente diverse categorie, tra cui, a seconda dei casi, soggiornanti di lungo periodo, lavoratori stagionali, lavoratori autonomi, titolari o richiedenti protezione internazionale, titolari di protezione temporanea e soggiornanti per studio o formazione. Prima di invocare il termine dei trenta giorni occorre quindi verificare quale sia esattamente il titolo richiesto.

Il datore di lavoro deve informare il lavoratore sull’iter del nulla osta

Un’altra modifica utile sul piano pratico riguarda l’articolo 22, comma 5-quinquies. Il datore di lavoro è ora tenuto a informare tempestivamente il cittadino straniero di ogni comunicazione ricevuta in relazione all’iter del nulla osta. È una regola importante perché, nella pratica, il lavoratore si trova spesso all’estero e dipende dalle informazioni che il datore riceve attraverso il portale o dagli uffici competenti.

La mancata conoscenza di una richiesta di integrazione, di una comunicazione dello Sportello unico o della conclusione degli accertamenti può infatti compromettere l’intero procedimento. La nuova previsione rafforza quindi il diritto del lavoratore a essere concretamente informato sullo stato della pratica.

Cosa conviene fare in concreto

Per i rinnovi in scadenza la regola operativa dovrebbe ormai essere quella di iniziare la preparazione della pratica almeno tre mesi prima. Dopo la presentazione occorre conservare ricevuta, documentazione trasmessa e ogni comunicazione ricevuta. Se il procedimento supera il termine previsto dalla legge, è opportuno verificare immediatamente se la domanda sia completa e, in assenza di ragioni ostative, formalizzare la richiesta di definizione del procedimento.

Nel caso del permesso unico lavoro bisogna invece ricostruire con precisione quando la domanda possa considerarsi completata, perché da quel momento decorre il termine speciale di trenta giorni. Nei procedimenti collegati al nulla osta, inoltre, il lavoratore dovrebbe mantenere un contatto costante con il datore di lavoro, che ha oggi un preciso obbligo informativo.

La modifica del 2026 rende quindi ancora più evidente un principio che nella pratica dell’immigrazione è decisivo: i termini non possono essere considerati tutti allo stesso modo. Occorre distinguere il termine per presentare l’istanza, quello entro il quale l’Amministrazione deve decidere e quello eventualmente applicabile alla specifica tipologia di titolo. È proprio da questa distinzione che dipende spesso la corretta tutela del diritto al soggiorno.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

CPR e non-refoulement: cosa deve controllare il giudice del trattenimento dopo la sentenza Hardeker

La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-182/26 PPU, Hardeker, con sentenza del 25 giugno 2026, ha chiarito un punto di notevole importanza pratica nel contenzioso sui trattenimenti finalizzati al rimpatrio.

La questione riguardava una decisione definitiva di rimpatrio che indicava più possibili Paesi di destinazione. La Corte distingue nettamente due piani: da un lato il controllo sulla legittimità della decisione di rimpatrio; dall’altro il controllo sulla legittimità e sulla persistente giustificazione del trattenimento.

Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla convalida o sulla prosecuzione del trattenimento non è tenuto a riaprire automaticamente il giudizio sulla correttezza di una precedente decisione di rimpatrio divenuta definitiva. Tuttavia non può limitarsi a prenderne atto in modo meccanico. Deve verificare se continui a esistere una prospettiva ragionevole di allontanamento effettivo e giuridicamente legittimo.

È in questo secondo passaggio che assume rilievo il principio di non-refoulement. Se l’allontanamento verso il Paese concretamente individuato esporrebbe lo straniero a un rischio vietato dal diritto dell’Unione o dalle convenzioni internazionali, la mera esistenza di un precedente provvedimento definitivo non basta a giustificare la prosecuzione del trattenimento.

La sentenza evita però un automatismo opposto. L’eventuale omissione dell’amministrazione nella valutazione del non-refoulement non comporta, da sola e in ogni caso, l’immediata liberazione. Il giudice deve compiere una propria verifica sulla possibilità effettiva e lecita del rimpatrio.

La distinzione è particolarmente importante nei procedimenti relativi ai CPR. Il difensore deve interrogarsi non soltanto sulla validità originaria del decreto di espulsione o della decisione di rimpatrio, ma anche sulla situazione attuale: esiste realmente un Paese verso il quale l’allontanamento può essere eseguito? È identificato con sufficiente precisione? Vi sono ostacoli giuridici o fattuali? È rispettato il principio di non-refoulement?

Il trattenimento, proprio perché costituisce una misura fortemente incidente sulla libertà personale, non può trasformarsi in una custodia priva di prospettiva concreta. La decisione Hardeker ribadisce che la ragionevole prospettiva di rimpatrio deve permanere durante tutta la durata della misura e deve essere verificabile dal giudice.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

Domanda di asilo: quando nasce giuridicamente? Il “momento genetico” chiarito dalla Cassazione

La domanda di protezione internazionale non nasce necessariamente nel momento in cui viene compilato il modello C3. È questo uno dei punti di maggiore rilievo dell’ordinanza della Corte di cassazione, Prima Sezione civile, n. 14851 del 18 maggio 2026, che interviene su una questione destinata ad assumere particolare importanza nel nuovo quadro normativo europeo e nella disciplina transitoria applicabile alle domande presentate a cavallo delle recenti riforme.

La Corte distingue infatti tra la mera dichiarazione generica dello straniero e una vera manifestazione della volontà di chiedere protezione. Perché possa parlarsi di domanda è necessario che la volontà sia espressa, anche in forma non rituale, nei confronti di un’autorità appartenente all’apparato statale e che tale dichiarazione presenti una minima idoneità ad attivare il procedimento.

Quando questi requisiti ricorrono, la manifestazione di volontà costituisce il momento genetico della domanda. La successiva formalizzazione non crea dunque necessariamente la domanda, ma può rappresentare una fase successiva di un procedimento già iniziato.

La distinzione ha conseguenze pratiche molto rilevanti. La data della domanda può incidere sull’individuazione della disciplina applicabile, sui termini procedimentali, sul diritto al lavoro e, più in generale, sulle garanzie riconosciute al richiedente. Per questa ragione diventa decisivo conservare ogni elemento capace di documentare il momento in cui la volontà di chiedere asilo sia stata effettivamente manifestata: PEC inviate alla Questura, verbali, attestazioni, comunicazioni dell’amministrazione, ricevute di accesso agli uffici e ogni altro documento utile.

La pronuncia rafforza un principio già coerente con la struttura del diritto europeo dell’asilo: la protezione non può dipendere esclusivamente dalla disponibilità dell’amministrazione a completare tempestivamente gli adempimenti formali. Se il richiedente ha espresso in modo riconoscibile la propria volontà davanti all’autorità competente, quella dichiarazione assume rilievo giuridico autonomo.

Resta naturalmente necessario distinguere i casi nei quali vi sia una vera manifestazione della volontà di chiedere protezione da quelli in cui lo straniero si limiti a riferire genericamente timori, difficoltà o intenzioni future. La Cassazione non elimina tale distinzione, ma individua il criterio decisivo: occorre una volontà sufficientemente chiara e concretamente idonea a mettere in moto il procedimento.

Per il contenzioso attuale, soprattutto nella fase di transizione verso il nuovo sistema europeo, il principio è destinato ad avere un peso significativo. La data del C3 resta importante, ma non può essere considerata automaticamente e in ogni caso come la data di nascita della domanda.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

sabato 22 agosto 2026

Il ritardo amministrativo non può trasformarsi in causa di diniego del permesso di soggiorno

 

Il ritardo amministrativo non può trasformarsi in causa di diniego del permesso di soggiorno

Il titolo per tirocinio, la successiva conversione per lavoro e il principio secondo cui l’Amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia

Nota a TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 29 giugno 2026, n. 1260

Abstract

Con la sentenza 29 giugno 2026, n. 1260, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha annullato il diniego opposto dalla Questura di Bologna a una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio, presentata ai sensi dell’art. 39-bis, comma 1-quater, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il lavoratore straniero era entrato regolarmente in Italia, aveva presentato tempestivamente la domanda, aveva svolto integralmente e con esito positivo il tirocinio previsto dal visto e aveva successivamente stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’Amministrazione aveva tuttavia definito il procedimento soltanto dopo la conclusione del tirocinio, contestando il mancato rinnovo del progetto formativo e l’assenza di una domanda di conversione del titolo in lavoro subordinato.

Il TAR ha escluso che il ritardo dell’Amministrazione possa essere utilizzato per negare il titolo richiesto o per imputare allo straniero la mancata attivazione di una conversione che presupponeva il previo rilascio del permesso per tirocinio. La pronuncia afferma così un principio di particolare rilievo sistematico: sebbene i termini di conclusione del procedimento non abbiano ordinariamente natura perentoria, l’inerzia amministrativa non può produrre effetti sostanziali sfavorevoli a carico del richiedente diligente.

1. La vicenda oggetto del giudizio

La controversia riguardava un cittadino straniero entrato regolarmente in Italia il 14 luglio 2024, munito di visto per studio e tirocinio.

Il progetto formativo, finalizzato all’acquisizione delle competenze relative alla qualifica regionale di operatore edile alle strutture, doveva svolgersi dal 2 agosto 2024 al 31 gennaio 2025. Il 9 agosto 2024, pochi giorni dopo l’inizio dell’attività, l’interessato aveva trasmesso alla Questura di Bologna la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall’art. 39-bis, comma 1-quater, del Testo unico sull’immigrazione.

Il successivo 17 settembre si era presentato presso l’Ufficio immigrazione per l’identificazione e i rilievi fotodattiloscopici. Il procedimento era dunque stato regolarmente avviato e il richiedente aveva adempiuto agli obblighi posti a suo carico.

Il tirocinio si era concluso positivamente il 31 gennaio 2025. Nonostante ciò, la Questura non aveva ancora rilasciato il permesso richiesto. Soltanto nell’estate del 2025, a circa un anno dalla presentazione della domanda e quando il progetto era ormai terminato da diversi mesi, l’Amministrazione aveva inviato il preavviso di rigetto, contestando la mancata documentazione del rinnovo del tirocinio.

Nel frattempo, l’interessato aveva consolidato il proprio percorso di inserimento professionale e, l’8 settembre 2025, aveva stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il diniego definitivo, adottato il 31 marzo 2026 e notificato il 17 aprile successivo, si fondava essenzialmente su due elementi: la mancata proroga del tirocinio e l’assenza di una domanda di conversione del titolo per tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento e imponendo alla Questura di rivalutare l’istanza.

2. Il permesso di soggiorno per tirocinio

L’art. 39-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 disciplina l’ingresso e il soggiorno degli stranieri per finalità formative, comprendendo anche le ipotesi di tirocinio curriculare o formativo svolto sulla base di convenzioni e progetti approvati dalle autorità competenti.

Il comma 1-quater consente l’ingresso dello straniero per la partecipazione a un tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale. Il titolo di soggiorno è strettamente collegato alla durata e alle caratteristiche del progetto approvato.

Nella fattispecie esaminata, il visto era stato rilasciato per un tirocinio di sei mesi, dal 2 agosto 2024 al 31 gennaio 2025. Il progetto era stato effettivamente svolto e regolarmente completato.

Il presupposto sostanziale che aveva giustificato l’ingresso non era quindi venuto meno. Non si era verificata una rinuncia al tirocinio, un’interruzione anticipata o una difformità rispetto al progetto autorizzato.

L’unica anomalia derivava dal fatto che il procedimento amministrativo per il rilascio del permesso aveva avuto una durata superiore a quella dello stesso tirocinio.

La decisione del TAR muove proprio da tale constatazione: l’Amministrazione non può confondere la scadenza fisiologica del progetto con l’assenza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti per il titolo.

3. Il carattere tempestivo della domanda

La domanda di permesso era stata presentata il 9 agosto 2024, quando il tirocinio era appena iniziato.

Il richiedente non aveva atteso la conclusione del progetto né aveva presentato tardivamente la richiesta. Aveva inoltre partecipato alla procedura di identificazione ed era rimasto in attesa della definizione della pratica.

L’elemento è decisivo ai fini dell’imputabilità del ritardo.

Quando la domanda è proposta tempestivamente e corredata dalla documentazione necessaria, l’eventuale sopravvenuta scadenza del progetto non può essere ricondotta alla condotta dello straniero. Essa costituisce il naturale effetto del decorso del tempo durante la pendenza del procedimento.

Diversamente, l’inerzia amministrativa finirebbe per svuotare retroattivamente l’utilità della domanda: il titolo sarebbe negato perché il periodo al quale si riferisce è terminato, ma tale periodo sarebbe terminato proprio perché l’Amministrazione non ha deciso in tempo.

Si creerebbe così un meccanismo circolare nel quale il ritardo diventa esso stesso la causa del rigetto.

4. Il preavviso di rigetto inviato dopo la conclusione del tirocinio

Il TAR attribuisce particolare rilievo all’incongruenza del preavviso di rigetto.

La comunicazione dei motivi ostativi, datata 29 luglio 2025, contestava la mancata documentazione del rinnovo del progetto di tirocinio conclusosi il 31 gennaio dello stesso anno.

La motivazione era irragionevole per una ragione elementare: il progetto non doveva necessariamente essere rinnovato. Esso aveva una durata prestabilita, conforme al visto e alla documentazione approvata, ed era stato portato regolarmente a termine.

La domanda non aveva per oggetto il rilascio di un permesso per un nuovo tirocinio o per la prosecuzione di quello originario. Riguardava il titolo corrispondente all’attività formativa già autorizzata e svolta.

Pretendere, a un anno dalla presentazione dell’istanza, la prova della proroga significava modificare successivamente l’oggetto del procedimento e introdurre un requisito non richiesto al momento della domanda.

Il vizio non era soltanto temporale. Era anche logico e motivazionale: l’Amministrazione aveva assunto come ostativa una circostanza — la conclusione del tirocinio nella data originariamente prevista — che dimostrava, al contrario, la corretta esecuzione del progetto.

5. I termini procedimentali non perentori e i limiti dell’inerzia amministrativa

Uno dei passaggi più importanti della sentenza riguarda la natura dei termini di conclusione del procedimento.

Il TAR riconosce che i termini entro i quali la Questura deve definire la domanda di permesso di soggiorno non hanno, in via generale, carattere perentorio. Il loro superamento non determina automaticamente la consumazione del potere amministrativo né il rilascio tacito del titolo.

Questa premessa, tuttavia, non consente all’Amministrazione di ignorare gli effetti sostanziali del ritardo.

La natura ordinatoria del termine significa che il provvedimento tardivo può ancora essere adottato. Non significa che l’Amministrazione possa valutare la domanda come se fosse stata presentata nel momento in cui decide, trascurando la situazione esistente al momento della sua proposizione.

Il potere deve essere esercitato tenendo conto della sequenza temporale reale:

  • il richiedente era entrato con un visto valido;

  • aveva presentato tempestivamente la domanda;

  • aveva svolto regolarmente il tirocinio;

  • il periodo formativo era terminato mentre il procedimento risultava ancora pendente;

  • il permesso non era stato rilasciato esclusivamente per il ritardo dell’autorità competente.

Il ritardo non priva l’Amministrazione del potere, ma le impedisce di fondare il diniego sulle conseguenze temporali prodotte dalla propria inerzia.

6. Il principio secondo cui l’Amministrazione non può trarre vantaggio dal proprio ritardo

La sentenza applica, pur senza formularlo espressamente in questi termini, il principio generale secondo cui nessun soggetto può trarre vantaggio da una situazione determinata dal proprio comportamento.

Nel diritto amministrativo tale principio si collega alla buona fede, alla correttezza, alla tutela dell’affidamento e al divieto di aggravare ingiustificatamente la posizione del privato.

L’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione devono essere improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

La regola opera bilateralmente. Il privato deve presentare tempestivamente la domanda, collaborare all’istruttoria e comunicare gli elementi sopravvenuti. L’Amministrazione, dal canto suo, deve decidere in un tempo coerente con la natura del titolo richiesto e non può trasformare la propria inefficienza in un ostacolo per il richiedente.

Nel caso del tirocinio, il fattore temporale è parte integrante della fattispecie. Un procedimento che dura più del progetto formativo rischia di rendere strutturalmente impossibile il rilascio del titolo secondo la logica seguita dalla Questura.

Il TAR impedisce proprio questo risultato.

7. La durata breve del progetto e il dovere di tempestività

La durata semestrale del tirocinio rende particolarmente evidente la gravità del ritardo.

Una procedura relativa a un titolo collegato a un’attività di sei mesi non può essere gestita secondo tempi incompatibili con la finalità dell’ingresso. Qualora il provvedimento venga adottato dopo uno o due anni, il titolo rischia di perdere qualsiasi utilità pratica.

La tempestività amministrativa assume dunque, in tali procedimenti, una valenza sostanziale.

Non si tratta soltanto di rispettare un termine astratto, ma di evitare che il diritto riconosciuto dall’ordinamento venga reso ineffettivo. La durata del procedimento deve essere ragionevolmente proporzionata alla durata dell’attività che legittima il soggiorno.

Quanto più breve è il progetto, tanto maggiore è l’esigenza di una definizione rapida.

Un permesso per tirocinio rilasciato dopo la conclusione del tirocinio può conservare un’utilità giuridica, soprattutto ai fini della ricostruzione della regolarità del soggiorno e della successiva conversione. Tuttavia, il ritardo compromette la funzione primaria del titolo e crea ostacoli successivi non imputabili allo straniero.

8. La conversione in lavoro subordinato e il necessario titolo presupposto

Il secondo fondamento del diniego riguardava la mancata presentazione di una domanda di conversione in lavoro subordinato.

Anche questa motivazione è stata giudicata illegittima.

La conversione presuppone l’esistenza del titolo da convertire. Non si può rimproverare allo straniero di non avere convertito un permesso che l’Amministrazione non aveva ancora rilasciato.

Il ragionamento della Questura produceva un paradosso:

  1. il permesso per tirocinio non veniva rilasciato durante il periodo formativo;

  2. lo straniero non poteva disporre materialmente del titolo;

  3. successivamente gli veniva contestato di non averne chiesto la conversione;

  4. la mancata conversione era utilizzata per giustificare il diniego della domanda originaria.

Il TAR interrompe tale circolo, riconoscendo che l’impossibilità di attivare tempestivamente la conversione derivava dal ritardo amministrativo.

La sentenza non afferma che la stipulazione di un contratto di lavoro produca automaticamente la conversione. Ribadisce, però, che l’Amministrazione deve rivalutare la vicenda senza attribuire allo straniero le conseguenze della mancata disponibilità del titolo presupposto.

9. La sopravvenienza del contratto di lavoro

L’8 settembre 2025 il ricorrente aveva stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tale circostanza dimostrava che il progetto formativo aveva prodotto un risultato coerente con la sua finalità: l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e il successivo inserimento occupazionale.

Il contratto non modificava retroattivamente i requisiti della domanda per tirocinio, ma costituiva un elemento sopravvenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare nella complessiva rivalutazione della posizione.

L’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 impone infatti, in determinati procedimenti, di tenere conto degli elementi sopravvenuti che consentano il rilascio di un titolo diverso rispetto a quello inizialmente richiesto.

Il principio generale è quello della conservazione della regolarità del soggiorno quando lo straniero abbia acquisito nuovi requisiti prima della conclusione del procedimento.

La sentenza non dispone direttamente il rilascio di un permesso per lavoro subordinato, ma impone una nuova valutazione che non potrà ignorare l’effettivo svolgimento del tirocinio e la successiva instaurazione del rapporto lavorativo.

10. La tutela dell’affidamento dello straniero

Il richiedente era entrato in Italia sulla base di un visto rilasciato dalle autorità consolari italiane. Aveva svolto l’attività prevista, presentato la domanda, partecipato agli adempimenti identificativi e sollecitato più volte la definizione della pratica.

Il comportamento complessivo era dunque idoneo a fondare un affidamento qualificato sulla regolare conclusione del procedimento.

La tutela dell’affidamento non comporta il diritto automatico al permesso quando manchino i presupposti sostanziali. Impedisce però che l’interessato venga penalizzato per il solo fatto che l’Amministrazione non abbia verificato quei presupposti nei tempi ragionevoli.

L’affidamento assume una consistenza ancora maggiore quando il privato abbia organizzato il proprio percorso di vita sulla base di atti provenienti dalle autorità italiane: visto, progetto approvato, ingresso autorizzato e avvio della procedura di soggiorno.

Il diniego tardivo incide non soltanto sulla posizione amministrativa, ma anche sull’inserimento lavorativo e sulla continuità del progetto migratorio legittimamente avviato.

11. Il difetto di motivazione

Il TAR accoglie anche la censura relativa alla carenza motivazionale.

Dal provvedimento non emergeva con sufficiente chiarezza quale fosse l’effettiva ragione del rigetto.

La Questura richiamava contemporaneamente:

  • la conclusione del tirocinio;

  • la mancata proroga del progetto;

  • l’esistenza di un contratto di lavoro;

  • la limitata contribuzione risultante all’INPS;

  • l’assenza di una domanda di conversione;

  • la mancanza dei requisiti per il rilascio o per un titolo analogo.

La pluralità degli elementi non rendeva più completa la motivazione. Al contrario, impediva di individuare il presupposto giuridico realmente decisivo.

Una motivazione amministrativa deve consentire al destinatario di comprendere il percorso logico e normativo seguito dall’autorità. Non può limitarsi ad accumulare dati eterogenei senza chiarire quale disposizione sia stata applicata e perché gli elementi favorevoli siano stati ritenuti insufficienti.

Nel caso concreto, il dato centrale — il tirocinio regolarmente concluso — veniva paradossalmente utilizzato come argomento sfavorevole.

12. L’annullamento e il riesercizio del potere

Il TAR non ha ordinato il rilascio immediato del permesso.

Ha annullato il diniego e imposto alla Questura di rivalutare l’istanza.

La distinzione è rilevante. Il giudice amministrativo ha accertato l’illegittimità dei motivi utilizzati, ma ha lasciato all’Amministrazione il compito di verificare nuovamente la sussistenza di tutti i requisiti e di individuare il titolo eventualmente rilasciabile.

Nel nuovo procedimento, la Questura dovrà attenersi ai principi affermati dalla sentenza:

  • non potrà considerare ostativa la conclusione del tirocinio avvenuta secondo il progetto;

  • non potrà contestare la mancata proroga come requisito della domanda originaria;

  • non potrà imputare allo straniero la mancata conversione di un permesso mai rilasciato;

  • dovrà valutare la domanda con riferimento alla situazione esistente al momento della sua presentazione;

  • dovrà tenere conto degli elementi sopravvenuti rilevanti, compreso il rapporto di lavoro.

L’annullamento produce quindi un obbligo conformativo preciso, pur senza predeterminare integralmente l’esito finale.

13. La portata generale della sentenza

La pronuncia non riguarda soltanto i permessi per tirocinio.

Il principio affermato può assumere rilievo in tutti i procedimenti nei quali il requisito sostanziale abbia una durata temporalmente limitata: lavoro stagionale, corsi di studio, progetti formativi, attività di ricerca, volontariato e altre categorie di ingresso speciale.

In tali casi, il ritardo amministrativo può determinare la scadenza dell’attività prima del rilascio del titolo. Se la conclusione naturale del progetto venisse sempre considerata ostativa, l’Amministrazione potrebbe rendere inutilizzabile qualunque domanda semplicemente non decidendola in tempo.

Il diritto amministrativo non può ammettere un simile risultato.

La valutazione deve essere riferita al momento in cui la domanda è stata presentata e deve distinguere tra la mancanza originaria dei requisiti e la loro fisiologica evoluzione durante il procedimento.

La sopravvenienza non può essere letta in modo avulso dalla causa che l’ha determinata. Quando la scadenza è intervenuta durante un ritardo non imputabile all’interessato, deve essere preservata l’utilità giuridica dell’istanza.

14. Considerazioni conclusive

La sentenza n. 1260 del 2026 affronta un problema ricorrente dell’amministrazione dell’immigrazione: la distanza tra la durata formale dei procedimenti e la durata reale dei progetti che giustificano l’ingresso.

Il TAR afferma un principio netto. La non perentorietà dei termini procedimentali non attribuisce alla pubblica amministrazione il potere di far ricadere sullo straniero le conseguenze del proprio ritardo.

Il richiedente aveva presentato tempestivamente la domanda, svolto regolarmente il tirocinio e successivamente ottenuto un contratto di lavoro. Il mancato rilascio del permesso nei tempi utili non dipendeva dalla sua condotta.

La Questura non poteva quindi negare il titolo perché il tirocinio si era concluso secondo il programma, né contestare l’assenza di una conversione che presupponeva un permesso mai materialmente rilasciato.

La decisione valorizza la buona fede procedimentale e restituisce concretezza al principio di effettività della tutela amministrativa. Un diritto riconosciuto dalla legge non può essere neutralizzato attraverso una durata del procedimento incompatibile con la sua funzione.

Il vero nodo non è soltanto la tardività del provvedimento, ma il modo in cui il tempo amministrativo incide sulle situazioni giuridiche personali. La pendenza della domanda deve proteggere il richiedente diligente, non trasformarsi in una zona di incertezza dalla quale l’Amministrazione possa successivamente ricavare la ragione del diniego.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Manica, la cooperazione franco-britannica ferma 185 partenze: il controllo delle frontiere torna a essere una funzione stabile dello Stato https://ift.tt/EgmQ9Mv Nei primi tre mesi del nuovo accordo tra Regno Unito e Francia, le unità francesi finanziate da Londra hanno impedito 185 tentativi di partenza attraverso la Manica, coinvolgendo circa 4.300 migranti. Secondo i dati diffusi il 21 agosto dal governo britannico, l’intervento comprende il blocco delle imbarcazioni prima della partenza, il sequestro di mezzi e motori e l’azione contro le reti di trafficanti. Il dato è interessante perché mostra un progressivo spostamento dalla gestione emergenziale degli sbarchi alla costruzione di un apparato permanente di controllo. L’accordo prevede nuove unità operative sulle coste francesi, sorveglianza con droni, elicotteri e sistemi di telecamere, mentre a Dunkerque è in costruzione un centro permanente per i rimpatri. È una direzione che richiama direttamente uno dei punti centrali del paradigma Integrazione o ReImmigrazione: la gestione dell’immigrazione non può essere affidata a interventi episodici e frammentati, ma richiede strutture specializzate, cooperazione internazionale e una funzione pubblica stabile dedicata al governo dei flussi. Il modello franco-britannico non coincide con la proposta italiana di una Polizia dell’Immigrazione, ma parte dallo stesso problema: individuare responsabilità operative chiare e strumenti permanenti di controllo. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 via WordPress https://ift.tt/o4agv2K https://ift.tt/B8kaPfW IFTTT, WordPress

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Domanda di asilo e lavoro: dal 2026 i 90 giorni decorrono dalla formalizzazione

Domanda di asilo e lavoro: dal 2026 i 90 giorni decorrono dalla formalizzazione

Il decreto-legge n. 100 del 12 giugno 2026, convertito senza modificazioni dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, ha modificato una regola molto concreta per chi chiede protezione internazionale: l’accesso al lavoro non è più consentito dopo sessanta giorni dalla presentazione della domanda, ma dopo novanta giorni dalla formalizzazione, purché il procedimento non sia concluso e il ritardo non sia imputabile al richiedente. La modifica rende decisiva una distinzione che nella pratica viene spesso trascurata: manifestare la volontà di chiedere asilo, registrare la domanda e formalizzarla sono oggi tre momenti giuridicamente distinti.

La novità deriva dall’art. 10 del decreto-legge n. 100/2026, ormai stabilizzato dalla legge di conversione n. 145/2026. Il nuovo testo dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 142/2015 stabilisce che il documento rilasciato dopo la formalizzazione della domanda consente lo svolgimento di attività lavorativa trascorsi novanta giorni dalla formalizzazione stessa, se l’esame non è ancora concluso e il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

Manifestazione, registrazione e formalizzazione non coincidono

Il nuovo sistema, costruito anche in attuazione del Regolamento (UE) 2024/1348, separa con maggiore precisione le diverse fasi della domanda di protezione internazionale.

La prima fase è la manifestazione della volontà. È il momento in cui lo straniero dichiara a un’autorità competente di voler chiedere protezione internazionale. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 14851 del 18 maggio 2026, ha chiarito che una manifestazione di volontà può assumere rilievo giuridico anche se non espressa attraverso formule sacramentali, purché sia rivolta a un’autorità riconducibile all’apparato statale e sia concretamente idonea ad attivare il procedimento.

Segue la registrazione. Il nuovo art. 26-bis del d.lgs. n. 25/2008 attribuisce questo compito alla Questura o all’ufficio di polizia di frontiera. Il Regolamento (UE) 2024/1348 prevede, in via generale, che la registrazione avvenga prontamente e comunque entro cinque giorni da quando la domanda è stata fatta, termine che può essere esteso fino a quindici giorni in presenza di un numero sproporzionato di domande.

Infine vi è la formalizzazione, disciplinata dall’art. 26-ter del d.lgs. n. 25/2008. Nel nuovo modello italiano essa avviene, di regola, presso le Commissioni territoriali tramite i soggetti esterni convenzionati; per chi è accolto nei centri tramite i gestori delle strutture; per i richiedenti trattenuti o detenuti tramite la Questura. A seguito della formalizzazione viene rilasciato il documento previsto dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015.

Da quale giorno si contano i novanta giorni per lavorare?

Su questo punto il testo vigente è particolarmente chiaro. Il nuovo art. 22 non collega il termine alla semplice manifestazione di volontà e neppure alla registrazione della domanda. La decorrenza è espressamente fissata alla formalizzazione.

In termini pratici, quindi, se una persona manifesta oggi la volontà di chiedere protezione, viene registrata pochi giorni dopo e formalizza la domanda successivamente, il termine dei novanta giorni parte dalla data della formalizzazione. È quella data che deve essere individuata e documentata con precisione.

La modifica rispetto al sistema precedente è rilevante sotto due profili. Il primo è quantitativo: il termine passa da sessanta a novanta giorni. Il secondo, ancora più importante nella pratica, riguarda il dies a quo, perché il legislatore non utilizza più una formula generica riferita alla presentazione della domanda, ma individua espressamente la formalizzazione come momento iniziale.

La formalizzazione non può però essere rinviata senza limiti

Il fatto che il diritto al lavoro decorra dalla formalizzazione non significa che l’Amministrazione possa differirla liberamente. L’art. 28 del Regolamento (UE) 2024/1348 stabilisce che il richiedente deve poter formalizzare la domanda quanto prima e, in via ordinaria, entro ventuno giorni dalla registrazione. In caso di un numero sproporzionato di richieste, l’appuntamento può essere fissato in una data che non superi due mesi dalla registrazione.

Questo passaggio è essenziale. La nuova disciplina rende la formalizzazione un momento capace di incidere direttamente sulla possibilità di lavorare. Di conseguenza, un ritardo amministrativo nella fissazione della formalizzazione non è più soltanto un problema organizzativo: può produrre un effetto concreto sulla posizione lavorativa del richiedente.

Occorre allora distinguere due questioni. La prima riguarda la regola sostanziale: secondo il testo vigente, i novanta giorni decorrono dalla formalizzazione. La seconda riguarda la legittimità di un eventuale ritardo dell’Amministrazione nel consentire quella formalizzazione. Se i termini previsti dal Regolamento europeo non vengono rispettati senza una giustificazione riconducibile alle ipotesi previste dalla normativa, può sorgere un problema autonomo di tutela nei confronti dell’inerzia amministrativa.

Perché è importante conservare la prova delle diverse date

Nella gestione pratica della domanda diventa ancora più importante conservare la documentazione relativa a ciascuna fase: la prova della manifestazione di volontà, la data della registrazione e il documento rilasciato, la convocazione per la formalizzazione e infine il documento consegnato a seguito di essa.

Queste date possono non coincidere e producono effetti diversi. La manifestazione della volontà continua ad avere una propria rilevanza giuridica, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione, soprattutto per individuare il momento genetico della richiesta e il regime normativo applicabile. La registrazione fa scattare ulteriori garanzie procedurali e deve avvenire entro termini definiti. La formalizzazione, invece, è oggi il riferimento espresso scelto dal legislatore nazionale per il successivo accesso al lavoro.

Per datori di lavoro, consulenti e operatori è quindi rischioso limitarsi a chiedere genericamente “da quanto tempo è stata fatta la domanda di asilo”. La verifica corretta deve riguardare la data di formalizzazione e il documento rilasciato ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015.

Il documento che consente il lavoro

La riforma ha modificato anche la documentazione rilasciata al richiedente. Al momento della registrazione la Questura o l’ufficio di polizia di frontiera rilasciano un documento nominativo che attesta l’avvenuta registrazione della domanda. A seguito della formalizzazione viene invece rilasciato il documento previsto dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 142/2015, validato dalla Prefettura territorialmente competente.

È quest’ultimo documento che l’art. 22 collega espressamente alla possibilità di svolgere attività lavorativa una volta trascorsi i novanta giorni previsti dalla legge. La norma aggiunge una condizione: il procedimento di esame non deve essere già concluso e il ritardo non deve essere attribuibile al richiedente.

La nuova disciplina rende dunque necessario un controllo più preciso della sequenza procedimentale. Manifestazione, registrazione e formalizzazione non possono più essere utilizzate come espressioni equivalenti, perché producono conseguenze differenti. Per chi assiste il richiedente, il primo controllo da compiere è ormai cronologico: quando è stata manifestata la volontà, quando è stata registrata la domanda, quando è stata formalizzata e quale documento è stato effettivamente rilasciato.

La distinzione può sembrare formale, ma nella pratica può determinare settimane di differenza nell’accesso regolare al lavoro. Ed è proprio per questo che, nel nuovo sistema europeo e nazionale dell’asilo, la corretta ricostruzione delle date diventa parte integrante della tutela giuridica del richiedente.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
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venerdì 21 agosto 2026

Ricorso contro il diniego di asilo: quando la sospensione è automatica

Una volta accertata la tempestività del ricorso contro il diniego della protezione internazionale, l’effetto sospensivo previsto dalla legge non può essere negato per una mera carenza documentale relativa alla prova della notifica. È il principio affermato dalla Corte d’Appello di Bari con il decreto n. 1317 del 4 maggio 2026.

La vicenda affronta un problema molto concreto nella pratica dei ricorsi in materia di protezione internazionale: la difficoltà del richiedente di dimostrare con immediatezza la data esatta in cui ha ricevuto il provvedimento della Commissione territoriale.

Nel caso esaminato, il Tribunale aveva inizialmente negato la sospensione perché non risultava prodotta la prova della data di notifica del diniego, elemento necessario per verificare la tempestività dell’impugnazione.

Successivamente, però, la tempestività del ricorso era stata accertata. A quel punto, secondo la Corte d’Appello, non era più possibile negare l’effetto sospensivo che deriva dalla disciplina dell’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008.

Il principio è importante: se il ricorso rientra nel regime nel quale la legge prevede la sospensione automatica e la sua tempestività viene accertata, la sospensione non dipende da una valutazione discrezionale del giudice.

La Corte richiama inoltre un profilo particolarmente significativo sul piano processuale. Quando la prova della data di notifica è nella disponibilità dell’Amministrazione e non facilmente accessibile al richiedente, il giudice può utilizzare i propri poteri officiosi per acquisire i chiarimenti necessari.

Il problema si presenta soprattutto quando il diniego viene notificato per posta al richiedente che vive autonomamente. In queste situazioni la documentazione relativa al perfezionamento della notifica può non essere immediatamente nella disponibilità dell’interessato, mentre l’Amministrazione conserva gli elementi necessari per ricostruirla.

Per il difensore resta comunque fondamentale documentare il più possibile la ricezione del provvedimento: busta, avviso di ricevimento, tracciamento postale e ogni altro elemento utile devono essere conservati e prodotti tempestivamente.

La decisione della Corte d’Appello di Bari evita però che una difficoltà meramente documentale possa trasformarsi automaticamente nella perdita di una garanzia processuale prevista dalla legge.

Tempestività del ricorso ed effetto sospensivo devono essere valutati in modo coerente: una volta riconosciuto che l’impugnazione è stata proposta nei termini, non è logicamente possibile trattarla come tardiva ai soli fini della sospensione.

La pronuncia rappresenta quindi un richiamo all’effettività della tutela giurisdizionale in una materia nella quale l’esecutività del diniego può incidere immediatamente sulla posizione dello straniero e sul suo diritto a permanere nel territorio durante il giudizio.


Avv. Fabio Loscerbo
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Seconda domanda di protezione: la Cassazione chiarisce quale giudice è competente

Con l’ordinanza n. 22804 del 6 luglio 2026 la Prima Sezione civile della Corte di cassazione è tornata sulla competenza territoriale nelle controversie relative alle domande reiterate di protezione internazionale, valorizzando il principio di prossimità rispetto alla situazione concreta del richiedente.

La questione è particolarmente rilevante nei casi in cui lo straniero presenti una nuova domanda di protezione dopo una precedente decisione e, nel frattempo, si trovi in un territorio diverso da quello della Commissione che aveva esaminato la prima istanza.

La Cassazione ha ribadito che, quando il richiedente non è trattenuto e non è ospitato in una struttura di accoglienza, la competenza territoriale deve essere individuata tenendo conto della sua effettiva dimora o del suo domicilio.

Il criterio risponde a una logica precisa: garantire che il giudice competente sia quello territorialmente più vicino alla situazione concreta della persona interessata e assicurare un accesso effettivo alla tutela giurisdizionale.

Ne consegue che l’eventuale trasmissione amministrativa della domanda a una determinata Commissione territoriale non può, da sola, modificare il giudice competente quando i criteri previsti dalla legge conducono a un diverso foro.

Per il difensore si tratta di un principio di notevole utilità pratica. Prima di depositare il ricorso relativo a una domanda reiterata è necessario verificare con attenzione dove il richiedente dimori effettivamente, se sia inserito in una struttura di accoglienza e se sia eventualmente sottoposto a trattenimento.

Questi elementi possono determinare direttamente l’individuazione del Tribunale competente ed evitare contestazioni processuali che rischiano di rallentare la tutela.

La pronuncia conferma inoltre un orientamento importante: l’organizzazione interna dell’Amministrazione non può prevalere sui criteri legali di competenza territoriale.

Nelle controversie sulla protezione internazionale, la prossimità del giudice alla situazione effettiva del richiedente non rappresenta soltanto un criterio organizzativo. È anche uno strumento per rendere concretamente esercitabile il diritto alla difesa.


Avv. Fabio Loscerbo
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Espulsione e protezione speciale: la Cassazione torna sul diritto alla vita privata e familiare

Due recenti ordinanze della Corte di Cassazione tornano su un nodo centrale del diritto dell’immigrazione: quanto devono pesare, nelle decisioni su protezione speciale ed espulsione, la vita privata e familiare costruita dallo straniero in Italia e gli eventuali elementi di pericolosità o precedenti penali.

La questione è tutt’altro che astratta. Nei procedimenti che riguardano la permanenza dello straniero sul territorio nazionale, il giudice non può limitarsi a verificare in modo meccanico la presenza di un precedente penale oppure, al contrario, l’esistenza di una relazione familiare o di un percorso lavorativo. Deve compiere una valutazione individuale e complessiva.

Le due ordinanze della Prima Sezione civile della Cassazione del 10 agosto 2026, nn. 24590 e 24591, si inseriscono proprio in questa linea interpretativa. In entrambe emerge la necessità di un bilanciamento effettivo tra esigenze di ordine pubblico e tutela della vita privata e familiare, alla luce dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Nel primo caso, relativo alla protezione speciale, la Corte ha censurato una valutazione troppo rigida dei presupposti della tutela. La presenza di elementi negativi nella storia personale dello straniero non consente di evitare l’esame concreto del grado di integrazione raggiunto, della durata della permanenza, dei legami familiari e sociali costruiti in Italia e dei rapporti ancora esistenti con il Paese di origine.

Nel secondo caso, relativo a un provvedimento di espulsione, la Cassazione ha nuovamente sottolineato che il radicamento sociale e familiare non può essere trattato come un elemento marginale. Il giudice deve verificare in modo specifico l’incidenza che l’allontanamento avrebbe sulla vita privata e familiare dell’interessato.

Il principio è importante perché evita due automatismi opposti. Da un lato, non basta affermare che lo straniero ha lavorato o vive da molti anni in Italia per escludere ogni misura di allontanamento. Dall’altro, la presenza di precedenti penali non può trasformarsi automaticamente in una ragione sufficiente per ignorare tutto il resto.

Il cuore della decisione deve essere il bilanciamento. Devono essere considerati la natura e la gravità degli eventuali reati, il tempo trascorso, il comportamento successivo, la stabilità lavorativa, i rapporti familiari, la presenza di figli, la durata del soggiorno e l’effettiva integrazione sociale.

Per il difensore questo significa che la documentazione del radicamento assume un ruolo decisivo. Contratti di lavoro, dichiarazioni fiscali, percorsi formativi, relazioni familiari, partecipazione alla vita sociale e durata della presenza in Italia non sono elementi accessori: possono diventare centrali nella valutazione giudiziale.

Le ordinanze confermano quindi un principio ormai consolidato ma ancora spesso applicato in modo disomogeneo: la posizione dello straniero non può essere decisa attraverso formule astratte. Ogni provvedimento che incida in modo così profondo sulla vita personale e familiare richiede una motivazione concreta e individualizzata.

In materia di protezione speciale ed espulsione, dunque, il giudice non deve scegliere tra “integrazione” e “ordine pubblico” come se fossero categorie incompatibili. Deve invece spiegare perché, nel singolo caso, una delle due esigenze debba prevalere sull’altra.


Avv. Fabio Loscerbo
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Renouvellement du permis de séjour : quatre convocations ignorées https://ift.tt/wH8uJz5 Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

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Renouvellement du permis de séjour : quatre convocations ignorées

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Italie : une alerte Schengen bloque une demande de régularisation, le tribunal confirme le refus https://ift.tt/NaIvA1T Avv. Fabio Loscerbo Italie : une alerte Schengen bloque une demande de régularisation, le tribunal confirme le refus Un tribunal administratif italien a confirmé le rejet d’une demande de régularisation du travail irrégulier, au motif que le demandeur faisait l’objet d’une alerte dans le Système d’information Schengen aux fins de non-admission. Par le jugement n° 1265 du 1er juillet 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a rejeté le recours dirigé contre une décision de la préfecture de police de Modène. Le tribunal a considéré que l’alerte Schengen constituait un obstacle juridique à la régularisation et que les autorités italiennes n’étaient pas tenues de réexaminer la dangerosité personnelle du demandeur ni de contrôler la légalité de la décision adoptée par la France. L’alerte avait été inscrite par la France L’affaire concernait une demande présentée dans le cadre de la procédure italienne de régularisation du travail irrégulier prévue en 2020. La préfecture de police avait rejeté la demande après avoir constaté que la France avait inscrit, le 19 mars 2021, une alerte concernant l’intéressé dans le Système d’information Schengen. Cette alerte visait à empêcher son admission dans l’espace Schengen et avait été confirmée par l’autorité française compétente. Le demandeur contestait le refus en soutenant que l’alerte résultait uniquement d’une irrégularité administrative liée à une entrée illégale en France. Il estimait également que les autorités italiennes auraient dû examiner sa situation personnelle, les conditions requises pour la régularisation et l’existence éventuelle de motifs sérieux susceptibles de justifier la délivrance d’un titre de séjour. Le tribunal a rejeté ces arguments. L’alerte Schengen a été considérée comme un obstacle juridique automatique Les juges se sont fondés sur les règles spéciales applicables à la procédure de régularisation de 2020. L’article 103 du décret-loi italien n° 34 de 2020 excluait de la procédure les ressortissants étrangers signalés aux fins de non-admission sur la base d’accords ou de conventions internationales applicables en Italie. Pour le tribunal, l’alerte constituait donc un obstacle directement prévu par la loi. Une fois vérifiées l’existence et l’actualité de la signalisation, l’administration ne disposait pas d’un pouvoir discrétionnaire ordinaire lui permettant d’accueillir la demande. Le refus a ainsi été qualifié de décision obligatoire, et non de résultat d’une appréciation administrative plus large. L’Italie n’avait pas à réexaminer la décision française L’une des questions centrales était de savoir si les autorités italiennes devaient contrôler les raisons à l’origine de l’alerte française. Le tribunal a répondu par la négative. Le système Schengen repose sur la coopération et la confiance mutuelle entre les États participants. Une alerte inscrite par un État produit des effets dans l’ensemble de l’espace Schengen. La préfecture de police italienne n’était donc pas tenue d’établir de manière autonome si le demandeur représentait encore une menace actuelle pour l’ordre public. Elle n’était pas davantage compétente pour vérifier si la mesure française était correcte ou proportionnée. Cette appréciation appartient principalement aux autorités et aux juridictions de l’État ayant inscrit l’alerte. Une alerte ne signifie pas toujours une dangerosité pénale La décision est importante parce qu’une alerte Schengen peut résulter de situations très différentes. Elle ne signifie pas nécessairement que la personne a été condamnée pénalement ou qu’elle représente une menace grave pour la sécurité. Une alerte peut également découler d’une décision de retour, d’une interdiction d’entrée ou d’une violation des règles relatives à l’immigration. Dans cette affaire, le demandeur soutenait que la signalisation était liée à une entrée irrégulière en France. Le tribunal a néanmoins considéré que l’effet juridique dépendait de la nature et de la validité de l’alerte, et non du caractère pénal ou administratif du comportement à son origine. Tant que l’alerte demeurait active, les autorités italiennes étaient tenues d’en reconnaître les effets. Un titre de séjour peut encore être délivré pour des motifs sérieux Le tribunal a également précisé que l’obstacle n’est pas absolu dans toutes les circonstances. Un État Schengen peut décider de délivrer un titre de séjour malgré une alerte, mais uniquement en présence de motifs sérieux, notamment humanitaires, ou d’obligations découlant du droit international. Ces raisons doivent être concrètes et particulièrement importantes. Elles peuvent concerner, selon les circonstances, la protection de la vie familiale, l’intérêt supérieur des enfants, de graves problèmes de santé ou les obligations liées au principe de non-refoulement. L’État ne peut cependant pas ignorer unilatéralement l’alerte. Il doit d’abord consulter le pays qui l’a inscrite. Cette procédure permet de concilier la décision de l’État signalant avec l’éventuelle obligation juridique d’un autre État Schengen d’accorder un droit de séjour. Dans l’affaire examinée, aucun motif suffisamment sérieux n’avait été démontré. L’administration n’avait pas à prouver une dangerosité actuelle Le demandeur reprochait également à la préfecture de police de ne pas avoir évalué s’il représentait actuellement un danger. Le tribunal a jugé qu’une telle appréciation n’était pas nécessaire dans cette procédure particulière. Le refus ne reposait pas sur une nouvelle constatation de dangerosité. Il résultait de l’existence d’une condition légale excluant directement l’accès au programme de régularisation. Cette distinction est essentielle. Lorsque la loi considère directement une alerte Schengen comme un motif d’exclusion, l’administration n’a pas à reconstruire l’ensemble du parcours personnel du demandeur ni à procéder à une nouvelle appréciation d’ordre public. Les questions déterminantes sont alors l’existence de l’alerte, son actualité et la présence éventuelle de motifs sérieux justifiant une consultation et une possible dérogation. L’alerte doit être contestée dans l’État compétent Le jugement ne signifie pas que les alertes Schengen sont insusceptibles de contestation. Une personne qui estime qu’une alerte est inexacte, dépassée ou illégale peut demander l’accès aux données et solliciter leur rectification ou leur suppression. Toutefois, la contestation doit en principe être portée devant les autorités compétentes de l’État qui a introduit l’alerte. Dans cette affaire, le demandeur aurait donc dû s’adresser aux autorités françaises s’il entendait remettre en cause le fondement ou le maintien de la mesure. L’administration italienne pouvait vérifier l’existence de l’alerte, mais elle ne pouvait ni l’annuler ni modifier une décision enregistrée par la France. Une question pratique majeure pour les avocats en droit de l’immigration La décision présente d’importantes conséquences pratiques. Lorsqu’une demande de séjour ou de régularisation est rejetée en raison d’une alerte Schengen, contester uniquement la décision italienne peut ne pas suffire. La défense doit d’abord déterminer : quel État a inscrit l’alerte ; à quelle date et sur quel fondement ; quelle est sa nature exacte ; si elle est toujours valable ; s’il existe des raisons d’en demander la rectification ou la suppression ; si des motifs humanitaires ou des obligations internationales peuvent justifier la délivrance d’un titre. La stratégie juridique doit souvent être conduite sur deux plans. Il faut contester ou faire supprimer l’alerte dans l’État qui l’a introduite, tout en documentant devant les autorités italiennes les éventuelles raisons exceptionnelles permettant la délivrance d’un titre malgré la signalisation. La confiance mutuelle ne peut pas supprimer les droits individuels Le jugement confirme la force du Système d’information Schengen dans le droit européen de l’immigration. Une administration nationale ne peut pas librement ignorer une alerte inscrite par un autre État. À défaut, l’ensemble du système commun de contrôle des frontières perdrait son efficacité. Mais la confiance mutuelle ne peut pas transformer une donnée informatique en un fait intangible. Les alertes doivent rester exactes, actuelles et proportionnées. Les personnes concernées doivent disposer de procédures effectives pour vérifier les données et demander leur correction ou leur suppression. La décision met donc en évidence deux exigences concurrentes. La première est la coopération entre les États Schengen. La seconde est le droit individuel de contester une mesure susceptible d’empêcher l’entrée, le séjour ou la régularisation dans une grande partie de l’Europe. Dans l’affaire jugée, l’alerte française encore active a prévalu. Les autorités italiennes étaient donc fondées à rejeter la demande de régularisation. Avv. Fabio Loscerbo ORCID : https://ift.tt/fo72sqw

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Italie : une alerte Schengen bloque une demande de régularisation, le tribunal confirme le refus

Italie : une alerte Schengen bloque une demande de régularisation, le tribunal confirme le refus

Un tribunal administratif italien a confirmé le rejet d’une demande de régularisation du travail irrégulier, au motif que le demandeur faisait l’objet d’une alerte dans le Système d’information Schengen aux fins de non-admission.

Par le jugement n° 1265 du 1er juillet 2026, le Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne a rejeté le recours dirigé contre une décision de la préfecture de police de Modène.

Le tribunal a considéré que l’alerte Schengen constituait un obstacle juridique à la régularisation et que les autorités italiennes n’étaient pas tenues de réexaminer la dangerosité personnelle du demandeur ni de contrôler la légalité de la décision adoptée par la France.

L’alerte avait été inscrite par la France

L’affaire concernait une demande présentée dans le cadre de la procédure italienne de régularisation du travail irrégulier prévue en 2020.

La préfecture de police avait rejeté la demande après avoir constaté que la France avait inscrit, le 19 mars 2021, une alerte concernant l’intéressé dans le Système d’information Schengen.

Cette alerte visait à empêcher son admission dans l’espace Schengen et avait été confirmée par l’autorité française compétente.

Le demandeur contestait le refus en soutenant que l’alerte résultait uniquement d’une irrégularité administrative liée à une entrée illégale en France.

Il estimait également que les autorités italiennes auraient dû examiner sa situation personnelle, les conditions requises pour la régularisation et l’existence éventuelle de motifs sérieux susceptibles de justifier la délivrance d’un titre de séjour.

Le tribunal a rejeté ces arguments.

L’alerte Schengen a été considérée comme un obstacle juridique automatique

Les juges se sont fondés sur les règles spéciales applicables à la procédure de régularisation de 2020.

L’article 103 du décret-loi italien n° 34 de 2020 excluait de la procédure les ressortissants étrangers signalés aux fins de non-admission sur la base d’accords ou de conventions internationales applicables en Italie.

Pour le tribunal, l’alerte constituait donc un obstacle directement prévu par la loi.

Une fois vérifiées l’existence et l’actualité de la signalisation, l’administration ne disposait pas d’un pouvoir discrétionnaire ordinaire lui permettant d’accueillir la demande.

Le refus a ainsi été qualifié de décision obligatoire, et non de résultat d’une appréciation administrative plus large.

L’Italie n’avait pas à réexaminer la décision française

L’une des questions centrales était de savoir si les autorités italiennes devaient contrôler les raisons à l’origine de l’alerte française.

Le tribunal a répondu par la négative.

Le système Schengen repose sur la coopération et la confiance mutuelle entre les États participants. Une alerte inscrite par un État produit des effets dans l’ensemble de l’espace Schengen.

La préfecture de police italienne n’était donc pas tenue d’établir de manière autonome si le demandeur représentait encore une menace actuelle pour l’ordre public.

Elle n’était pas davantage compétente pour vérifier si la mesure française était correcte ou proportionnée.

Cette appréciation appartient principalement aux autorités et aux juridictions de l’État ayant inscrit l’alerte.

Une alerte ne signifie pas toujours une dangerosité pénale

La décision est importante parce qu’une alerte Schengen peut résulter de situations très différentes.

Elle ne signifie pas nécessairement que la personne a été condamnée pénalement ou qu’elle représente une menace grave pour la sécurité.

Une alerte peut également découler d’une décision de retour, d’une interdiction d’entrée ou d’une violation des règles relatives à l’immigration.

Dans cette affaire, le demandeur soutenait que la signalisation était liée à une entrée irrégulière en France.

Le tribunal a néanmoins considéré que l’effet juridique dépendait de la nature et de la validité de l’alerte, et non du caractère pénal ou administratif du comportement à son origine.

Tant que l’alerte demeurait active, les autorités italiennes étaient tenues d’en reconnaître les effets.

Un titre de séjour peut encore être délivré pour des motifs sérieux

Le tribunal a également précisé que l’obstacle n’est pas absolu dans toutes les circonstances.

Un État Schengen peut décider de délivrer un titre de séjour malgré une alerte, mais uniquement en présence de motifs sérieux, notamment humanitaires, ou d’obligations découlant du droit international.

Ces raisons doivent être concrètes et particulièrement importantes.

Elles peuvent concerner, selon les circonstances, la protection de la vie familiale, l’intérêt supérieur des enfants, de graves problèmes de santé ou les obligations liées au principe de non-refoulement.

L’État ne peut cependant pas ignorer unilatéralement l’alerte.

Il doit d’abord consulter le pays qui l’a inscrite.

Cette procédure permet de concilier la décision de l’État signalant avec l’éventuelle obligation juridique d’un autre État Schengen d’accorder un droit de séjour.

Dans l’affaire examinée, aucun motif suffisamment sérieux n’avait été démontré.

L’administration n’avait pas à prouver une dangerosité actuelle

Le demandeur reprochait également à la préfecture de police de ne pas avoir évalué s’il représentait actuellement un danger.

Le tribunal a jugé qu’une telle appréciation n’était pas nécessaire dans cette procédure particulière.

Le refus ne reposait pas sur une nouvelle constatation de dangerosité. Il résultait de l’existence d’une condition légale excluant directement l’accès au programme de régularisation.

Cette distinction est essentielle.

Lorsque la loi considère directement une alerte Schengen comme un motif d’exclusion, l’administration n’a pas à reconstruire l’ensemble du parcours personnel du demandeur ni à procéder à une nouvelle appréciation d’ordre public.

Les questions déterminantes sont alors l’existence de l’alerte, son actualité et la présence éventuelle de motifs sérieux justifiant une consultation et une possible dérogation.

L’alerte doit être contestée dans l’État compétent

Le jugement ne signifie pas que les alertes Schengen sont insusceptibles de contestation.

Une personne qui estime qu’une alerte est inexacte, dépassée ou illégale peut demander l’accès aux données et solliciter leur rectification ou leur suppression.

Toutefois, la contestation doit en principe être portée devant les autorités compétentes de l’État qui a introduit l’alerte.

Dans cette affaire, le demandeur aurait donc dû s’adresser aux autorités françaises s’il entendait remettre en cause le fondement ou le maintien de la mesure.

L’administration italienne pouvait vérifier l’existence de l’alerte, mais elle ne pouvait ni l’annuler ni modifier une décision enregistrée par la France.

Une question pratique majeure pour les avocats en droit de l’immigration

La décision présente d’importantes conséquences pratiques.

Lorsqu’une demande de séjour ou de régularisation est rejetée en raison d’une alerte Schengen, contester uniquement la décision italienne peut ne pas suffire.

La défense doit d’abord déterminer :

  • quel État a inscrit l’alerte ;

  • à quelle date et sur quel fondement ;

  • quelle est sa nature exacte ;

  • si elle est toujours valable ;

  • s’il existe des raisons d’en demander la rectification ou la suppression ;

  • si des motifs humanitaires ou des obligations internationales peuvent justifier la délivrance d’un titre.

La stratégie juridique doit souvent être conduite sur deux plans.

Il faut contester ou faire supprimer l’alerte dans l’État qui l’a introduite, tout en documentant devant les autorités italiennes les éventuelles raisons exceptionnelles permettant la délivrance d’un titre malgré la signalisation.

La confiance mutuelle ne peut pas supprimer les droits individuels

Le jugement confirme la force du Système d’information Schengen dans le droit européen de l’immigration.

Une administration nationale ne peut pas librement ignorer une alerte inscrite par un autre État. À défaut, l’ensemble du système commun de contrôle des frontières perdrait son efficacité.

Mais la confiance mutuelle ne peut pas transformer une donnée informatique en un fait intangible.

Les alertes doivent rester exactes, actuelles et proportionnées. Les personnes concernées doivent disposer de procédures effectives pour vérifier les données et demander leur correction ou leur suppression.

La décision met donc en évidence deux exigences concurrentes.

La première est la coopération entre les États Schengen. La seconde est le droit individuel de contester une mesure susceptible d’empêcher l’entrée, le séjour ou la régularisation dans une grande partie de l’Europe.

Dans l’affaire jugée, l’alerte française encore active a prévalu. Les autorités italiennes étaient donc fondées à rejeter la demande de régularisation.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID : https://orcid.org/0009-0004-7030-0428



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