venerdì 31 ottobre 2025

🎙️ Titolo dell’episodio:Permesso di soggiorno speciale: il Tribunale di Bologna riconosce la prote

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Permesso di soggiorno speciale: il Tribunale di Bologna riconosce il diritto alla protezione per radicamento in Italia

 

Permesso di soggiorno speciale: il Tribunale di Bologna riconosce il diritto alla protezione per radicamento in Italia

Una nuova sentenza riafferma la centralità dell’integrazione come fondamento del diritto alla permanenza sul territorio nazionale.

Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, ha accolto il ricorso proposto da un cittadino marocchino contro il rigetto del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di Modena.
La decisione, adottata in data 24 ottobre 2025 (numero di ruolo generale 9812/2024), rappresenta un ulteriore tassello nella giurisprudenza favorevole al riconoscimento della protezione basata sul radicamento sociale e lavorativo.

Difeso dall’avv. Fabio Loscerbo, il ricorrente aveva dimostrato un percorso di integrazione solido e documentato: un impiego stabile come muratore, un reddito regolare di circa 1.500 euro mensili, la convivenza con un familiare regolarmente soggiornante e la partecipazione a corsi di lingua e formazione professionale.
Il Collegio, presieduto dal dott. Luca Minniti con giudice relatore la dott.ssa Emanuela Romano, ha ritenuto che tali elementi configurassero una piena vita privata e sociale ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 19, comma 1.1, del Testo Unico sull’Immigrazione nella versione antecedente al cosiddetto Decreto Cutro.

Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 24413/2021 e ordinanza n. 7861/2022), il Tribunale ha ribadito che la tutela della vita privata e familiare costituisce un limite al potere dello Stato di disporre l’allontanamento dello straniero.
Il diritto alla protezione speciale può derivare anche da un solo elemento di radicamento — familiare, sociale o lavorativo — purché effettivo e dimostrato.

In conclusione, il Tribunale ha disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Una decisione che valorizza l’integrazione come percorso reale, non formale, e riafferma il principio secondo cui chi contribuisce al tessuto sociale ed economico del Paese ha diritto a veder riconosciuta la propria stabilità giuridica.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo
Studio legale in Bologna – Via Ermete Zacconi n. 3/A
www.avvocatofabioloscerbo.it

mercoledì 29 ottobre 2025

🎙️ Titolo dell’episodio:“Permesso di soggiorno speciale: dieci anni di integrazione valgono più di

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Decreto n. 149/2025 del Tribunale di Firenze: riequilibrio dei ruoli e continuità del Piano PNRR nella sezione immigrazione

 

Decreto n. 149/2025 del Tribunale di Firenze: riequilibrio dei ruoli e continuità del Piano PNRR nella sezione immigrazione

Il Tribunale di Firenze ha adottato in data 21 ottobre 2025 il Decreto n. 149/2025, con cui dispone il riequilibrio e la redistribuzione dei ruoli dei giudici della Quarta Sezione civile, competente in materia di protezione internazionale e immigrazione.
Il provvedimento, firmato dal Presidente del Tribunale, rappresenta un passaggio organizzativo significativo nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in ambito giustizia.

L’intervento si è reso necessario a seguito dell’ingresso di tre nuovi magistrati – le dott.sse Michela Boi, Maria Giulia D’Ettore e Diana Genovese – e mira a riequilibrare il carico di lavoro in una sezione che, nel solo biennio 2023-2024, ha visto iscriversi oltre 3.500 procedimenti ex art. 35-bis del d.lgs. 25/2008, oltre a centinaia di ricorsi in materia di permessi di soggiorno e diritti connessi ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2011.

Il decreto dispone in particolare:

  • la formazione dei ruoli per i nuovi giudici Boi e D’Ettore;

  • la redistribuzione omogenea dei procedimenti pendenti, con assegnazioni progressive dei fascicoli in base alla data di iscrizione e all’assenza di udienze già fissate;

  • la valorizzazione della produttività dei magistrati Castagnini e Sturiale, che hanno garantito alti indici di smaltimento dei procedimenti ex art. 35-bis;

  • l’immediata esecutività del provvedimento ai sensi degli artt. 40 e 41 della circolare tabellare del CSM del 26 giugno 2024, in ragione dell’urgenza di garantire la piena operatività della Sezione e il rispetto dei target del PNRR.

Il decreto, inoltre, esclude dalla redistribuzione i procedimenti riguardanti i diritti di cittadinanza, che saranno assegnati ad altri giudici civili del Tribunale nell’ambito del piano straordinario previsto dall’art. 4 del D.L. n. 117/2025.

L’atto sarà comunicato al Presidente della Corte d’Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica di Firenze, all’Ordine degli Avvocati di Firenze, e alla dirigenza amministrativa del settore civile.

Questo intervento tabellare conferma il ruolo del Tribunale di Firenze come uno dei centri giudiziari maggiormente impegnati nella gestione delle controversie in materia di immigrazione e protezione internazionale, non solo per il volume dei procedimenti, ma anche per l’attenzione posta all’equilibrio tra efficienza organizzativa e tutela dei diritti fondamentali.


Avv. Fabio Loscerbo

Il Tribunale di Bologna (R.G. 12832/2024) – Sentenza del 17 ottobre 2025: riconosciuta la protezione speciale a un lavoratore marocchino pienamente integrato in Italia

 Il Tribunale di Bologna (R.G. 12832/2024) – Sentenza del 17 ottobre 2025: riconosciuta la protezione speciale a un lavoratore marocchino pienamente integrato in Italia


Il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha accolto il ricorso presentato contro la Questura di Ferrara, riconoscendo il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione.

La decisione, pronunciata il 17 ottobre 2025, si fonda su un principio chiaro: l’integrazione sociale, lavorativa e familiare maturata in Italia da oltre dieci anni non può essere annullata da un singolo episodio risalente nel tempo. Il richiedente, da anni residente in Emilia-Romagna, aveva costruito un percorso di vita stabile, lavorando come metalmeccanico, partecipando a corsi di formazione e condividendo con la moglie – titolare di permesso di lungo periodo – un’abitazione acquistata con mutuo congiunto.

Il Tribunale ha valorizzato la costanza lavorativa e l’autonomia economica e abitativa del ricorrente, riconoscendo in tali elementi il consolidamento di una “vita privata e familiare” protetta dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Nel provvedimento si evidenzia che il diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato anche dall’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998, può essere limitato solo per motivi di sicurezza nazionale o ordine pubblico.

Pur in presenza di un vecchio precedente penale del 2019, per il quale il ricorrente aveva già beneficiato della sospensione condizionale della pena, il Tribunale ha escluso qualsiasi pericolosità sociale, osservando che negli anni successivi non si erano verificate nuove condanne o procedimenti pendenti.

La sentenza richiama anche i principi affermati dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 24413/2021 e Cass. n. 7861/2022), secondo cui la protezione speciale tutela non solo i legami familiari ma anche quelli lavorativi, affettivi e sociali che rendono unica la vita privata di una persona.

Rilevante anche il passaggio finale: il Tribunale ha confermato che, essendo la domanda presentata prima dell’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Cutro”, resta applicabile la disciplina previgente, la quale prevede che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale, sia rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro.

Un pronunciamento che riafferma il valore costituzionale dell’integrazione e la funzione equilibratrice della protezione speciale nel sistema italiano, chiamato a bilanciare l’interesse pubblico con i diritti fondamentali della persona.

Avv. Fabio Loscerbo

sabato 25 ottobre 2025

Come chiedere un visto per coesione familiare con cittadino italiano

 

Come chiedere un visto per coesione familiare con cittadino italiano

(a cura dell’Avv. Fabio Loscerbo)

Il visto per coesione familiare è lo strumento che consente al familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea di entrare in Italia per vivere stabilmente insieme al proprio congiunto.
Si fonda sull’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e sugli articoli 2, 3, 29 e 31 della Costituzione italiana, che tutelano il diritto all’unità familiare come diritto soggettivo inviolabile.
La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 30/2007, che recepisce la direttiva 2004/38/CE.

1. A chi spetta

Il visto per coesione familiare è destinato ai familiari di cittadini italiani o europei che si trovano all’estero e intendono ricongiungersi in Italia.
Oltre al coniuge e ai figli minori, rientrano nella tutela anche gli altri familiari a carico, come genitori, fratelli o sorelle, purché sia dimostrata la dipendenza economica e la relazione affettiva e di sostegno stabile con il cittadino italiano.

2. Come presentare la domanda

La procedura può essere avviata direttamente dal cittadino italiano (o dal suo difensore) mediante istanza scritta di coesione familiare con contestuale richiesta di fissazione di appuntamento per rilascio del visto d’ingresso.
L’istanza deve essere indirizzata all’Ambasciata o Consolato italiano competente nel Paese di residenza del familiare e, per conoscenza, anche alla Prefettura e alla Questura italiane del luogo di residenza del cittadino richiedente.

L’invio può avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando:

  • documento d’identità del cittadino italiano o UE;

  • certificato di residenza e stato di famiglia;

  • atti di nascita e attestati di legame parentale con Apostille;

  • attestazione di carico familiare e condizione di dipendenza economica;

  • prove di sostegno economico continuativo (rimesse, bonifici, dichiarazioni);

  • documentazione sull’idoneità abitativa e la disponibilità di reddito.

3. La prenotazione tramite portale VFS

Molti consolati italiani utilizzano il portale VFS Global per la gestione degli appuntamenti e la pre-verifica dei documenti.
Qualora il sistema non preveda una voce specifica per “altri familiari a carico”, è legittimo inviare la domanda direttamente via PEC, chiedendo che l’ufficio consolare provveda alla presa in carico manuale della richiesta.
La giurisprudenza nazionale ha chiarito che la modalità di presentazione non può mai diventare un ostacolo all’esercizio del diritto, e che l’amministrazione deve comunque istruire e decidere l’istanza in modo espresso e motivato.

4. In caso di silenzio o inerzia

Il mancato riscontro dell’amministrazione consolare o il semplice rinvio a siti informativi non costituiscono provvedimento valido.
Trascorso un tempo ragionevole senza risposta, la persona interessata può proporre ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale ordinario di Roma, unico competente per le controversie che coinvolgono rappresentanze diplomatiche italiane.
Il giudice ordinario, riconoscendo la natura di diritto soggettivo alla vita familiare, può ordinare all’amministrazione di fissare l’appuntamento o consentire la formalizzazione della domanda di visto, anche in via cautelare.

5. Documentazione essenziale

Per rafforzare la richiesta è opportuno predisporre un fascicolo completo che contenga:

  • certificati anagrafici aggiornati;

  • prova della convivenza o dell’assistenza economica continuativa;

  • attestazione dei redditi e della disponibilità abitativa in Italia;

  • dichiarazioni sostitutive dei familiari;

  • ogni elemento che provi la vulnerabilità o la dipendenza economica del richiedente.

6. Il principio giuridico

Il diritto alla coesione familiare non è una concessione amministrativa, ma un diritto soggettivo pienamente tutelato dall’ordinamento.
La pubblica amministrazione è obbligata a rendere effettivo l’esercizio di tale diritto, anche quando la modulistica o le piattaforme informatiche non risultano aggiornate.
L’ingresso per coesione familiare deve quindi essere facilitato e non ostacolato, in attuazione del principio di proporzionalità e della tutela effettiva della vita familiare sancita dalla CEDU e dal diritto dell’Unione Europea.


Avv. Fabio Loscerbo
Studio legale in Bologna – Via Ermete Zacconi 3/A
avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it

domenica 19 ottobre 2025

🎙️ Titolo episodio: Aprire un conto: un diritto per i richiedenti protezione internazionale e complementare

🎙️ Titolo episodio:

Aprire un conto: un diritto per i richiedenti protezione internazionale e complementare


🎧 Testo podcast:


Benvenuti a un nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione.

Oggi parliamo di un tema concreto, ma ancora troppo spesso oggetto di equivoci e difficoltà pratiche: il diritto dei richiedenti protezione internazionale e complementare ad aprire un conto corrente bancario o postale.


Aprire un conto non è un privilegio.

È un diritto fondamentale, riconosciuto dalla normativa italiana ed europea, e rappresenta uno degli strumenti principali di inclusione sociale e finanziaria.


Dal 2018, con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 70, è stato istituito il cosiddetto conto di base, accessibile a tutte le persone che soggiornano legalmente in Italia — anche a chi è in attesa di una decisione sulla propria domanda di protezione.

Questo conto garantisce servizi essenziali: depositi, prelievi, accrediti, e pagamenti elettronici.


A confermare questo diritto è stata anche Poste Italiane, che dal giugno 2019 ha riconosciuto formalmente la possibilità per i richiedenti protezione di aprire un conto Bancoposta esibendo il permesso di soggiorno provvisorio o la ricevuta di rinnovo.

Un passo importante, frutto anche di interventi legali e segnalazioni portate avanti da diversi professionisti del settore, tra cui il mio studio.


Le comunicazioni ufficiali di Poste Italiane – tra cui i protocolli PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058 e PB-250606324 del 2025 – chiariscono che il permesso di soggiorno per protezione, anche provvisorio, è un documento valido per l’identificazione e per l’apertura del conto di base.

E laddove il codice fiscale sia riportato sul titolo, può essere utilizzato anche come attestazione fiscale.


Negare questo diritto, al contrario, significa violare un diritto soggettivo e, in certi casi, mettere in atto una discriminazione.

Chi si vede rifiutata l’apertura del conto può presentare un reclamo formale a Poste o alla banca, rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, oppure segnalare la violazione alla Banca d’Italia.


Aprire un conto è più di un’operazione bancaria: è la condizione minima per poter lavorare, ricevere lo stipendio, pagare l’affitto, accedere ai servizi sanitari, e partecipare pienamente alla vita civile.

È, a tutti gli effetti, una forma di cittadinanza economica.


Il diritto a un conto corrente, per chi chiede protezione internazionale o complementare, è dunque una tutela concreta della dignità personale e uno strumento di integrazione reale.

Rendere effettivo questo diritto significa costruire una società che non esclude, ma include.

Una società in cui la legalità passa anche attraverso un conto bancario.


Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo, e questo è Diritto dell’Immigrazione: il podcast che racconta le leggi, i diritti e i casi reali del diritto degli stranieri in Italia.


Alla prossima puntata.

 

🎙️ Episode title: Opening a Bank Account: A Right for Applicants of International and Complementary Protection


 🎙️ Episode title:

Opening a Bank Account: A Right for Applicants of International and Complementary Protection

🎧 Podcast script (English version):

Welcome to a new episode of Diritto dell’ImmigrazioneImmigration Law.
Today, we’ll talk about a practical issue that still creates confusion and unnecessary obstacles: the right of applicants for international and complementary protection to open a bank or postal account in Italy.

Opening a bank account is not a privilege.
It’s a fundamental right, recognized under both Italian and European law, and it represents one of the most important tools of social and financial inclusion.

Since 2018, Italy’s Ministerial Decree no. 70 of the Ministry of Economy and Finance has introduced what is known as the basic bank account — accessible to anyone who is legally residing in Italy, including those waiting for a decision on their protection application.
This account guarantees essential services such as deposits, withdrawals, salary payments, and electronic transactions.

This right has also been formally confirmed by Poste Italiane, which, since June 2019, has recognized that applicants for protection can open a Bancoposta basic account by presenting their temporary residence permit or the receipt of renewal issued by the Questura.
It was an important step forward, partly thanks to legal efforts and formal complaints brought by professionals in immigration law, including my firm.

In several official communications — including protocols PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058, and PB-250606324, all from 2025 — Poste Italiane clearly stated that the temporary residence permit for protection, whether international or complementary, is a valid identification document for opening a basic account.
Moreover, if the tax code is printed on the document, it can also serve as a valid fiscal identification.

Denying this right means violating a recognized individual right, and in some cases, it may even amount to discriminatory behavior.
Anyone facing such a refusal can file a formal complaint with Poste Italiane or the relevant bank, appeal to the Banking and Financial Ombudsman (ABF), or report the violation to the Bank of Italy, which supervises the banking system.

Opening a bank account is much more than a financial operation — it’s the foundation for working legally, receiving wages, paying rent, accessing healthcare, and participating in civil life.
It is, in every sense, a form of economic citizenship.

The right to open a bank account, for those applying for international or complementary protection, is a concrete expression of personal dignity and a key instrument of true integration.
Making this right effective means building a society that doesn’t exclude but includes —
a society where legality and integration start from something as simple, yet essential, as a bank account.

I’m Lawyer Fabio Loscerbo, and this is Diritto dell’Immigrazione — the podcast that explores laws, rights, and real-life cases in immigration law in Italy.

See you in the next episode.

🎙️ Título del episodio: Abrir una cuenta bancaria: un derecho para los solicitantes de protección internacional y complementaria


 🎙️ Título del episodio:

Abrir una cuenta bancaria: un derecho para los solicitantes de protección internacional y complementaria

🎧 Texto del pódcast (versión en español):

Bienvenidos a un nuevo episodio de Diritto dell’Immigrazione, el pódcast dedicado al derecho de la inmigración.
Hoy hablaremos de un tema muy concreto, pero que todavía genera confusión y obstáculos en la práctica: el derecho de los solicitantes de protección internacional y complementaria a abrir una cuenta bancaria o postal en Italia.

Abrir una cuenta bancaria no es un privilegio.
Es un derecho fundamental, reconocido por la legislación italiana y europea, y constituye una de las herramientas esenciales de inclusión social y financiera.

Desde el año 2018, con el Decreto del Ministerio de Economía y Finanzas n.º 70, se introdujo en Italia la llamada cuenta básica, accesible para todas las personas que residan legalmente en el país, incluso para quienes están a la espera de una decisión sobre su solicitud de protección.
Esta cuenta permite realizar operaciones esenciales: depósitos, retiros, pagos y transferencias electrónicas.

Este derecho fue confirmado oficialmente por Poste Italiane, que desde junio de 2019 reconoce la posibilidad de que los solicitantes de protección abran una cuenta Bancoposta básica presentando su permiso de residencia provisional o el recibo de renovación emitido por la Questura.
Se trata de un paso importante, resultado también de acciones legales y reclamaciones formales promovidas por diversos profesionales del sector, incluido mi despacho.

En varias comunicaciones oficiales —entre ellas los protocolos PB-250109170, PB-250521121, PB-250201058 y PB-250606324 del año 2025— Poste Italiane aclaró que el permiso de residencia provisional por protección internacional o complementaria es un documento válido para la identificación y para la apertura de una cuenta básica.
Y si el código fiscal está indicado en el documento, este también puede servir como prueba fiscal válida.

Negar este derecho significa violar un derecho subjetivo reconocido y, en algunos casos, constituye un acto discriminatorio.
En tales situaciones, la persona afectada puede presentar una reclamación formal ante Poste Italiane o ante el banco correspondiente, acudir al Árbitro Bancario Financiero (ABF), o informar de la violación al Banco de Italia, autoridad supervisora del sistema bancario.

Abrir una cuenta bancaria es mucho más que una simple operación financiera: es la base para trabajar legalmente, recibir un salario, pagar el alquiler, acceder a los servicios sanitarios y participar en la vida civil.
Es, en todos los sentidos, una forma de ciudadanía económica.

El derecho a abrir una cuenta bancaria, para quienes solicitan protección internacional o complementaria, representa una manifestación concreta de dignidad personal y una herramienta real de integración.
Garantizar la efectividad de este derecho significa construir una sociedad que no excluya, sino que incluya;
una sociedad donde la legalidad y la integración comienzan con algo tan simple, pero tan esencial, como una cuenta bancaria.

Soy el abogado Fabio Loscerbo, y esto es Diritto dell’Immigrazione:
el pódcast que explica las leyes, los derechos y los casos reales del derecho de los extranjeros en Italia.

Hasta el próximo episodio.

🎙️ عنوان الحلقة: فتح حساب مصرفي: حق لطالبي الحماية الدولية أو التكميلية


 🎙️ عنوان الحلقة:

فتح حساب مصرفي: حق لطالبي الحماية الدولية أو التكميلية

🎧 نص البودكاست (باللغة العربية):

مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.
حلقة اليوم تتناول موضوعًا عمليًا، لكنه لا يزال يثير الكثير من الالتباس والصعوبات: حق طالبي الحماية الدولية أو التكميلية في فتح حساب مصرفي أو بريدي في إيطاليا.

فتح حساب مصرفي ليس امتيازًا، بل هو حق أساسي، تعترف به القوانين الإيطالية والأوروبية على حدّ سواء، ويُعدّ من أهم أدوات الإدماج الاجتماعي والمالي.

منذ عام 2018، وبموجب المرسوم الوزاري رقم 70 الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية، تم إنشاء ما يُعرف باسم «الحساب الأساسي»، وهو حساب متاح لأي شخص مقيم بصفة قانونية في إيطاليا، بما في ذلك أولئك الذين ينتظرون قرارًا بشأن طلب الحماية الخاص بهم.
يتيح هذا الحساب الخدمات المصرفية الأساسية مثل الإيداع، والسحب، واستلام الرواتب، والمدفوعات الإلكترونية.

وقد أكدت شركة البريد الإيطالي (Poste Italiane) هذا الحق رسميًا منذ يونيو/حزيران 2019، حيث أقرت بإمكانية طالبي الحماية فتح حساب من نوع Bancoposta باستخدام تصريح الإقامة المؤقتة أو إيصال طلب التجديد الصادر عن مركز الشرطة (Questura).
وكان ذلك خطوة مهمة إلى الأمام، جاءت نتيجةً للتحركات القانونية والشكاوى الرسمية التي تقدم بها عدد من المتخصصين في قانون الهجرة، من بينهم مكتبي القانوني.

وفي عدد من المراسلات الرسمية – من بينها البروتوكولات PB-250109170 وPB-250521121 وPB-250201058 وPB-250606324 لسنة 2025 – أكدت Poste Italiane بوضوح أن تصريح الإقامة المؤقتة للحماية، سواء كانت دولية أو تكميلية، يُعتبر وثيقة صالحة للتعريف الشخصي ولفتح حساب أساسي.
وإذا كان الرمز الضريبي (Codice Fiscale) مذكورًا في الوثيقة، فيمكن اعتمادها أيضًا كوثيقة مالية رسمية.

أما رفض فتح الحساب، فيُعدّ انتهاكًا لحق شخصي معترف به قانونًا، وقد يشكل في بعض الحالات سلوكًا تمييزيًا.
وفي هذه الحالات، يمكن للشخص المتضرر أن يتقدم بشكوى رسمية إلى البريد الإيطالي أو إلى البنك المعني، أو يرفع الأمر إلى الوسيط المصرفي والمالي (ABF)، أو يبلغ بنك إيطاليا (Banca d’Italia)، بوصفه الهيئة المشرفة على النظام المصرفي.

إن فتح حساب مصرفي ليس مجرد عملية مالية، بل هو الأساس الذي يتيح للشخص أن يعمل بصورة قانونية، وأن يتقاضى راتبه، وأن يدفع الإيجار، وأن يستفيد من الخدمات الصحية، وأن يشارك في الحياة المدنية.
إنه شكل من أشكال المواطنة الاقتصادية بكل معنى الكلمة.

إن حق طالبي الحماية الدولية أو التكميلية في فتح حساب مصرفي هو تجسيد ملموس لـ كرامة الإنسان، وأداة حقيقية لتحقيق الاندماج الاجتماعي.
وجعل هذا الحق فعّالًا يعني بناء مجتمع لا يُقصي بل يُدرِج،
مجتمع تُترجم فيه الشرعية والاندماج من خلال شيء بسيط لكنه أساسي: حساب مصرفي.

أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا هو بودكاست قانون الهجرة،
الذي يتناول القوانين والحقوق والوقائع الواقعية في قانون الأجانب في إيطاليا.

إلى اللقاء في الحلقة القادمة.

Il diritto del richiedente protezione internazionale e complementare ad aprire un conto corrente

 

Il diritto del richiedente protezione internazionale e complementare ad aprire un conto corrente

Aprire un conto corrente non è un privilegio, ma un diritto essenziale.
Per i richiedenti protezione internazionale e complementare, rappresenta il primo passo verso una piena inclusione sociale, lavorativa e amministrativa. Eppure, nonostante la normativa sia chiara, continuano a registrarsi casi di diniego da parte di alcuni uffici postali e istituti di credito, che dimostrano quanto il principio di uguaglianza fatichi ancora a tradursi in prassi operative.

1. Il quadro normativo: un diritto soggettivo riconosciuto

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 70/2018 ha istituito il cosiddetto conto di base, ossia un conto accessibile a chiunque risieda legalmente nell’Unione Europea, compresi i richiedenti protezione internazionale o complementare.
Il decreto, in attuazione della direttiva UE 2014/92, sancisce il diritto di ogni persona fisica — anche priva di reddito — ad accedere a un conto che garantisca i servizi bancari fondamentali (depositi, prelievi, pagamenti e accrediti).

Questo diritto ha natura soggettiva piena, e il suo esercizio non può essere limitato per ragioni di status o di nazionalità, purché il soggetto sia legalmente soggiornante in Italia.

2. Le istruzioni di Poste Italiane: apertura consentita anche con permesso provvisorio

Dal giugno 2019, a seguito della Circolare ABI del 19 aprile 2019, Poste Italiane S.p.A. ha disposto — tramite comunicazione interna — che i richiedenti protezione possano aprire un conto di base Bancoposta presentando anche il permesso di soggiorno provvisorio o la ricevuta di rinnovo rilasciata dalla Questura ai sensi del D.Lgs. 142/2015, come modificato dal D.L. 113/2018.

Le note ufficiali inviate a seguito di reclami gestiti dallo scrivente (protocolli PB-250109170/2025, PB-250521121/2025, PB-250201058/2025 e PB-250606324/2025) confermano che:

  • il permesso di soggiorno provvisorio per richiesta protezione internazionale o complementare è documento valido per l’identificazione e l’apertura del conto;

  • se il codice fiscale è riportato sul titolo, il documento può valere anche come attestazione fiscale;

  • il conto di base è sempre apribile, mentre carte prepagate o prodotti finanziari evoluti possono richiedere un titolo di soggiorno definitivo.

3. La protezione complementare: stesso diritto, diversa fonte

L’art. 19, commi 1 e 1.1, del D.Lgs. 286/1998 tutela lo straniero da qualsiasi forma di espulsione o respingimento che comporti una violazione dei diritti fondamentali della persona.
Chi gode di questa protezione complementare è, a tutti gli effetti, legalmente soggiornante e quindi titolare degli stessi diritti civili e sociali riconosciuti ai titolari di protezione internazionale, incluso il diritto di aprire un conto corrente.

In diversi casi seguiti dal sottoscritto, Poste Italiane ha riconosciuto la validità del permesso per protezione speciale o complementare ai fini dell’identificazione bancaria, confermando che anche tali titolari rientrano pienamente nell’ambito di applicazione del Decreto MEF 70/2018.

4. Quando il diniego è illegittimo e discriminatorio

Il rifiuto di aprire un conto a un richiedente protezione — internazionale o complementare — costituisce violazione di un diritto soggettivo.
Si tratta di un comportamento privo di base normativa e potenzialmente discriminatorio, poiché limita l’accesso ai servizi essenziali sulla base dello status giuridico del soggetto.

In questi casi il richiedente può:

  1. presentare reclamo scritto a Poste Italiane o alla banca interessata;

  2. ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF);

  3. segnalare la violazione alla Banca d’Italia, quale autorità di vigilanza.

5. Il conto come strumento di integrazione

Disporre di un conto corrente consente di ricevere lo stipendio, pagare l’affitto, accedere ai servizi sanitari e partecipare alla vita economica.
Negare questo diritto significa ostacolare l’integrazione e spingere le persone verso l’irregolarità.
L’accesso ai servizi bancari è quindi una forma di cittadinanza economica, complementare alla tutela giuridica ottenuta attraverso la protezione internazionale o complementare.

6. Conclusione

Il diritto del richiedente protezione internazionale o complementare ad aprire un conto corrente è pienamente riconosciuto dalla legge italiana e dalle direttive europee.
Le istituzioni e gli operatori finanziari hanno il dovere di renderlo effettivo, non solo per rispetto delle norme, ma come atto concreto di inclusione e giustizia sociale.
Garantire l’accesso a un conto significa garantire dignità, autonomia e legalità: tre pilastri indispensabili di una società che voglia davvero essere integrata.


Avv. Fabio Loscerbo