martedì 23 giugno 2026
¿Puede un trabajador perder la autorización de trabajo por culpa de su empleador? https://ift.tt/LpPZG7x ¿Puede un trabajador perder la autorización de trabajo por culpa de su empleador? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Derecho de Inmigración. Soy el Abogado Fabio Loscerbo. Hoy analizamos una importante decisión publicada el 16 de abril de 2026 por el Tribunal Regional de Justicia Administrativa de Bolzano, sentencia número 92 de 2026, dictada en el procedimiento Registro General número 245 de 2025. El caso se refiere a un trabajador extranjero que había ingresado legalmente en Italia a través del sistema de cuotas de entrada para trabajadores, conocido como Decreto Flussi, después de obtener el visado y la correspondiente autorización de trabajo. Posteriormente, la administración revocó dicha autorización porque el empleador no había presentado toda la documentación exigida por la normativa. El trabajador impugnó la decisión alegando que había colaborado con las autoridades y que había aportado todos los documentos que estaban a su disposición. Sin embargo, el Tribunal rechazó el recurso, afirmando que las obligaciones documentales previstas por el procedimiento recaen principalmente sobre el empleador. Según los jueces, la persistencia de deficiencias documentales esenciales justificaba la revocación de la autorización de trabajo. La sentencia también aborda la cuestión del permiso de residencia por búsqueda de empleo. El Tribunal recuerda que este permiso solo puede concederse en circunstancias excepcionales, cuando la contratación no se ha podido realizar debido a una causa de fuerza mayor que afecte al empleador, como una quiebra o cualquier otro acontecimiento extraordinario. En este caso, dichas circunstancias no existían. Esta decisión pone de manifiesto un aspecto fundamental del sistema italiano de cuotas de entrada para trabajadores. La situación jurídica del trabajador extranjero sigue estando estrechamente vinculada al cumplimiento de las obligaciones administrativas por parte del empleador. Por ello, las omisiones o irregularidades atribuibles a la empresa pueden tener consecuencias importantes incluso para un trabajador que ya ha entrado legalmente en Italia. Gracias por escuchar este episodio del podcast Derecho de Inmigración. Soy el Abogado Fabio Loscerbo y los espero en el próximo episodio. Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
lunedì 22 giugno 2026
Lavoro stagionale, mancata instaurazione del rapporto di lavoro e impossibilità di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione: osservazioni a margine di una recente pronuncia del TAR Emi https://ift.tt/Q5KxnaE Avv. Fabio Loscerbo Lavoro stagionale, mancata instaurazione del rapporto di lavoro e impossibilità di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione: osservazioni a margine di una recente pronuncia del TAR Emilia-Romagna Abstract La disciplina del lavoro stagionale costituisce uno degli strumenti principali attraverso cui l’ordinamento italiano regola l’ingresso di cittadini stranieri per esigenze temporanee del mercato del lavoro. Una recente pronuncia del TAR Emilia-Romagna ha affrontato la questione della tutela del lavoratore straniero che, pur essendo entrato regolarmente in Italia a seguito del rilascio di un visto per lavoro stagionale, non riesce ad avviare il rapporto lavorativo a causa dell’irreperibilità del datore di lavoro. La decisione esclude la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione in assenza di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e successivamente cessato. La sentenza offre l’occasione per una riflessione sui limiti dell’attuale sistema normativo e sulle possibili situazioni di vulnerabilità generate dalla stretta connessione tra titolo di soggiorno e rapporto di lavoro. Il sistema delineato dal Testo Unico sull’Immigrazione attribuisce al lavoro una funzione centrale nell’accesso e nella permanenza dello straniero nel territorio nazionale. In particolare, il lavoro stagionale rappresenta una forma peculiare di ingresso, caratterizzata da una stretta correlazione tra autorizzazione all’ingresso, attività lavorativa programmata e durata limitata del soggiorno. La recente pronuncia del TAR Emilia-Romagna prende in esame una situazione che, sebbene non frequente nelle statistiche ufficiali, si manifesta con una certa regolarità nella prassi amministrativa. Due cittadini stranieri avevano ottenuto il nulla osta al lavoro stagionale e, successivamente, il visto di ingresso presso l’autorità consolare italiana competente. Una volta giunti in Italia, tuttavia, il datore di lavoro che aveva richiesto il loro ingresso è risultato irreperibile, rendendo impossibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’avvio dell’attività lavorativa. I ricorrenti hanno sostenuto che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro non fosse imputabile alla loro condotta e che, pertanto, dovesse essere loro riconosciuta una forma di tutela attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale soluzione avrebbe consentito loro di permanere regolarmente sul territorio nazionale e di ricercare una nuova opportunità lavorativa. Il Tribunale amministrativo ha tuttavia respinto questa impostazione, valorizzando il dato letterale e sistematico della normativa vigente. Secondo il TAR, il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone necessariamente l’esistenza di un rapporto di lavoro precedentemente instaurato e successivamente cessato per cause non imputabili al lavoratore. In assenza dell’effettiva costituzione del rapporto, il presupposto richiesto dalla legge non può ritenersi integrato. La decisione si inserisce in una lettura rigorosa del sistema normativo, fondata sulla distinzione tra perdita di un rapporto di lavoro già esistente e mancata instaurazione del rapporto stesso. Tale distinzione assume carattere decisivo ai fini della possibilità di accedere al titolo di soggiorno per attesa occupazione. Sotto il profilo strettamente giuridico, la motivazione del TAR appare coerente con l’attuale formulazione della disciplina legislativa. Il legislatore ha infatti configurato il permesso per attesa occupazione come uno strumento volto a tutelare il lavoratore che perda un’occupazione precedentemente acquisita e non come una misura generale di protezione nei confronti di chiunque si trovi involontariamente privo di lavoro. La vicenda evidenzia tuttavia una possibile criticità del sistema. Il lavoratore straniero che ha seguito integralmente il percorso previsto dalla legge, ottenendo il nulla osta, il visto e facendo ingresso regolare in Italia, può trovarsi improvvisamente privo di qualsiasi tutela qualora il datore di lavoro venga meno ai propri obblighi o risulti irreperibile. In tali circostanze, il rischio è quello di trasferire integralmente sul lavoratore le conseguenze di comportamenti imputabili a soggetti terzi. La questione assume particolare rilevanza nell’ambito del lavoro stagionale, settore nel quale il lavoratore straniero si trova spesso in una posizione di evidente debolezza contrattuale e organizzativa. L’affidamento riposto nella procedura autorizzatoria e nella regolarità dell’ingresso potrebbe infatti giustificare, sul piano delle politiche legislative, una riflessione circa l’opportunità di introdurre strumenti di tutela più efficaci. La pronuncia del TAR Emilia-Romagna conferma dunque l’orientamento secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere riconosciuto quando il rapporto di lavoro non sia mai stato concretamente instaurato. Al tempo stesso, la decisione pone in evidenza una zona grigia dell’attuale disciplina, nella quale il lavoratore regolarmente ammesso sul territorio nazionale rischia di rimanere privo di qualsiasi forma di protezione giuridica nonostante l’assenza di responsabilità nella mancata realizzazione del progetto lavorativo che aveva giustificato il suo ingresso in Italia. Avv. Fabio Loscerbo ORCID: https://ift.tt/t9iQCMK
Lavoro stagionale, mancata instaurazione del rapporto di lavoro e impossibilità di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione: osservazioni a margine di una recente pronuncia del TAR Emi
Lavoro stagionale, mancata instaurazione del rapporto di lavoro e impossibilità di ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione: osservazioni a margine di una recente pronuncia del TAR Emilia-Romagna
Abstract
La disciplina del lavoro stagionale costituisce uno degli strumenti principali attraverso cui l’ordinamento italiano regola l’ingresso di cittadini stranieri per esigenze temporanee del mercato del lavoro. Una recente pronuncia del TAR Emilia-Romagna ha affrontato la questione della tutela del lavoratore straniero che, pur essendo entrato regolarmente in Italia a seguito del rilascio di un visto per lavoro stagionale, non riesce ad avviare il rapporto lavorativo a causa dell’irreperibilità del datore di lavoro. La decisione esclude la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione in assenza di un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e successivamente cessato. La sentenza offre l’occasione per una riflessione sui limiti dell’attuale sistema normativo e sulle possibili situazioni di vulnerabilità generate dalla stretta connessione tra titolo di soggiorno e rapporto di lavoro.
Il sistema delineato dal Testo Unico sull’Immigrazione attribuisce al lavoro una funzione centrale nell’accesso e nella permanenza dello straniero nel territorio nazionale. In particolare, il lavoro stagionale rappresenta una forma peculiare di ingresso, caratterizzata da una stretta correlazione tra autorizzazione all’ingresso, attività lavorativa programmata e durata limitata del soggiorno.
La recente pronuncia del TAR Emilia-Romagna prende in esame una situazione che, sebbene non frequente nelle statistiche ufficiali, si manifesta con una certa regolarità nella prassi amministrativa. Due cittadini stranieri avevano ottenuto il nulla osta al lavoro stagionale e, successivamente, il visto di ingresso presso l’autorità consolare italiana competente. Una volta giunti in Italia, tuttavia, il datore di lavoro che aveva richiesto il loro ingresso è risultato irreperibile, rendendo impossibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’avvio dell’attività lavorativa.
I ricorrenti hanno sostenuto che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro non fosse imputabile alla loro condotta e che, pertanto, dovesse essere loro riconosciuta una forma di tutela attraverso il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Tale soluzione avrebbe consentito loro di permanere regolarmente sul territorio nazionale e di ricercare una nuova opportunità lavorativa.
Il Tribunale amministrativo ha tuttavia respinto questa impostazione, valorizzando il dato letterale e sistematico della normativa vigente. Secondo il TAR, il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone necessariamente l’esistenza di un rapporto di lavoro precedentemente instaurato e successivamente cessato per cause non imputabili al lavoratore. In assenza dell’effettiva costituzione del rapporto, il presupposto richiesto dalla legge non può ritenersi integrato.
La decisione si inserisce in una lettura rigorosa del sistema normativo, fondata sulla distinzione tra perdita di un rapporto di lavoro già esistente e mancata instaurazione del rapporto stesso. Tale distinzione assume carattere decisivo ai fini della possibilità di accedere al titolo di soggiorno per attesa occupazione.
Sotto il profilo strettamente giuridico, la motivazione del TAR appare coerente con l’attuale formulazione della disciplina legislativa. Il legislatore ha infatti configurato il permesso per attesa occupazione come uno strumento volto a tutelare il lavoratore che perda un’occupazione precedentemente acquisita e non come una misura generale di protezione nei confronti di chiunque si trovi involontariamente privo di lavoro.
La vicenda evidenzia tuttavia una possibile criticità del sistema. Il lavoratore straniero che ha seguito integralmente il percorso previsto dalla legge, ottenendo il nulla osta, il visto e facendo ingresso regolare in Italia, può trovarsi improvvisamente privo di qualsiasi tutela qualora il datore di lavoro venga meno ai propri obblighi o risulti irreperibile. In tali circostanze, il rischio è quello di trasferire integralmente sul lavoratore le conseguenze di comportamenti imputabili a soggetti terzi.
La questione assume particolare rilevanza nell’ambito del lavoro stagionale, settore nel quale il lavoratore straniero si trova spesso in una posizione di evidente debolezza contrattuale e organizzativa. L’affidamento riposto nella procedura autorizzatoria e nella regolarità dell’ingresso potrebbe infatti giustificare, sul piano delle politiche legislative, una riflessione circa l’opportunità di introdurre strumenti di tutela più efficaci.
La pronuncia del TAR Emilia-Romagna conferma dunque l’orientamento secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere riconosciuto quando il rapporto di lavoro non sia mai stato concretamente instaurato. Al tempo stesso, la decisione pone in evidenza una zona grigia dell’attuale disciplina, nella quale il lavoratore regolarmente ammesso sul territorio nazionale rischia di rimanere privo di qualsiasi forma di protezione giuridica nonostante l’assenza di responsabilità nella mancata realizzazione del progetto lavorativo che aveva giustificato il suo ingresso in Italia.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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domenica 21 giugno 2026
June 22, 2026 at 08:37AM انتهاء تصريح العمل الموسمي: هل لا يزال من الممكن تحويله إلى تصريح عمل؟ صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. نتحدث اليوم عن حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا بشأن تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي إلى تصريح إقامة للعمل التابع. تتعلق القضية بعامل أجنبي كان يحمل تصريح إقامة للعمل الموسمي تنتهي صلاحيته في 30 سبتمبر 2023. إلا أن السلطات سلمته التصريح فعلياً في 16 أكتوبر 2023، أي بعد انتهاء صلاحيته. بعد ذلك، تقدم العامل بطلب لتحويل تصريحه إلى تصريح إقامة للعمل التابع. لكن المحافظة ألغت الموافقة بحجة أن الطلب قُدِّم بعد انتهاء صلاحية التصريح. المحكمة لم توافق على هذا الرأي. فقد أكدت أن التأخير في تسليم التصريح لم يكن بسبب العامل. كما ذكّرت بأن الاجتهاد القضائي المستقر يعتبر أن انتهاء صلاحية التصريح لا يمنع تلقائياً تحويله إلى نوع آخر من تصاريح الإقامة. ووفقاً للمحكمة، فإن العناصر الأساسية هي الشروط الموضوعية: ممارسة عمل قانوني في إيطاليا، وجود عرض عمل صالح، واستيفاء المتطلبات التي يفرضها قانون الهجرة. أما انتهاء الصلاحية من الناحية الشكلية فلا يمكن أن يكون سبباً كافياً للرفض عندما يثبت الشخص رغبته الحقيقية في العمل والاندماج داخل المجتمع الإيطالي. ولهذا السبب ألغت المحكمة قرار المحافظة وأمرت الإدارة بإعادة فحص الطلب من جديد. يوجه هذا الحكم رسالة مهمة: لا ينبغي تطبيق قانون الهجرة بطريقة بيروقراطية مفرطة. فعندما تتوافر الشروط القانونية المطلوبة، لا يجب أن تؤدي التأخيرات الإدارية إلى حرمان الشخص من تسوية وضعه القانوني ومواصلة عمله بشكل مشروع في إيطاليا. شكراً لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. كنت معكم المحامي فابيو لوتشيربو، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. Questo episodio include contenuti generati dall’IA. https://www.youtube.com/watch?v=Lpjd5S9qvPo https://www.youtube.com/watch/Lpjd5S9qvPo
انتهاء تصريح العمل الموسمي: هل لا يزال من الممكن تحويله إلى تصريح عمل؟ https://ift.tt/l7u9Ap1 صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوتشيربو، وهذا حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. نتحدث اليوم عن حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في لومبارديا بشأن تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي إلى تصريح إقامة للعمل التابع. تتعلق القضية بعامل أجنبي كان يحمل تصريح إقامة للعمل الموسمي تنتهي صلاحيته في 30 سبتمبر 2023. إلا أن السلطات سلمته التصريح فعلياً في 16 أكتوبر 2023، أي بعد انتهاء صلاحيته. بعد ذلك، تقدم العامل بطلب لتحويل تصريحه إلى تصريح إقامة للعمل التابع. لكن المحافظة ألغت الموافقة بحجة أن الطلب قُدِّم بعد انتهاء صلاحية التصريح. المحكمة لم توافق على هذا الرأي. فقد أكدت أن التأخير في تسليم التصريح لم يكن بسبب العامل. كما ذكّرت بأن الاجتهاد القضائي المستقر يعتبر أن انتهاء صلاحية التصريح لا يمنع تلقائياً تحويله إلى نوع آخر من تصاريح الإقامة. ووفقاً للمحكمة، فإن العناصر الأساسية هي الشروط الموضوعية: ممارسة عمل قانوني في إيطاليا، وجود عرض عمل صالح، واستيفاء المتطلبات التي يفرضها قانون الهجرة. أما انتهاء الصلاحية من الناحية الشكلية فلا يمكن أن يكون سبباً كافياً للرفض عندما يثبت الشخص رغبته الحقيقية في العمل والاندماج داخل المجتمع الإيطالي. ولهذا السبب ألغت المحكمة قرار المحافظة وأمرت الإدارة بإعادة فحص الطلب من جديد. يوجه هذا الحكم رسالة مهمة: لا ينبغي تطبيق قانون الهجرة بطريقة بيروقراطية مفرطة. فعندما تتوافر الشروط القانونية المطلوبة، لا يجب أن تؤدي التأخيرات الإدارية إلى حرمان الشخص من تسوية وضعه القانوني ومواصلة عمله بشكل مشروع في إيطاليا. شكراً لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. كنت معكم المحامي فابيو لوتشيربو، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
انتهاء تصريح العمل الموسمي: هل لا يزال من الممكن تحويله إلى تصريح عمل؟
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Segnalazione SIS e rifiuto del visto di ingresso: limiti al diniego automatico dopo la sentenza della Corte Costituzionale numero 6 del 2026
Segnalazione SIS e rifiuto del visto di ingresso: limiti al diniego automatico dopo la sentenza della Corte Costituzionale numero 6 del 2026
Abstract
Il presente contributo analizza il rapporto tra segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS) e diniego del visto di ingresso alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale italiana ed europea. In particolare, viene esaminata la sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, pubblicata il 6 maggio 2026, che ha annullato il rigetto di un visto di studio motivato esclusivamente dalla presenza di una segnalazione SIS inserita da un altro Stato membro. L’articolo approfondisce il ruolo del Regolamento UE numero 1861 del 2018, la procedura di consultazione preventiva tra Stati membri e il superamento dell’automatismo tra segnalazione Schengen e diniego del titolo di ingresso o soggiorno. Centrale appare il richiamo alla sentenza numero 6 del 2026 della Corte Costituzionale, che impone una valutazione individuale e proporzionata della posizione dello straniero, fondata sulla concreta esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
Segnalazione SIS e rifiuto del visto di ingresso: limiti al diniego automatico dopo la sentenza della Corte Costituzionale numero 6 del 2026
La questione del rapporto tra segnalazione nel Sistema Informativo Schengen e rilascio dei visti di ingresso rappresenta oggi uno dei punti più delicati del diritto dell’immigrazione europeo. Per lungo tempo la presenza di una segnalazione SIS ai fini del rifiuto di ingresso è stata interpretata, nella prassi amministrativa e in parte della giurisprudenza, come elemento sostanzialmente ostativo al rilascio di un visto o di un titolo di soggiorno da parte degli altri Stati membri dell’area Schengen.
Tale impostazione si è progressivamente consolidata soprattutto nei procedimenti consolari relativi ai visti per studio, lavoro o ricongiungimento familiare, nei quali l’amministrazione tendeva a fondare il rigetto quasi esclusivamente sull’esistenza della segnalazione inserita da altro Stato membro, senza procedere ad una reale valutazione individuale della posizione del richiedente.
La recente evoluzione normativa e giurisprudenziale sembra però orientarsi in direzione opposta.
Particolarmente significativa appare la sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, pubblicata il 6 maggio 2026, relativa al ricorso numero R.G. 3984/2026, con cui il giudice amministrativo ha annullato il provvedimento del Consolato Generale d’Italia ad Istanbul che aveva respinto una richiesta di visto di studio sul presupposto della presenza di una segnalazione SIS inserita dalla Grecia.
Il Tribunale amministrativo ha ritenuto illegittimo il diniego poiché fondato sulla mera esistenza della segnalazione, senza alcuna verifica concreta circa la reale pericolosità del richiedente per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. La decisione assume particolare rilievo poiché richiama espressamente la recente sentenza numero 6 del 2026 della Corte Costituzionale, destinata ad incidere profondamente sull’interpretazione del sistema Schengen in materia di immigrazione.
La Corte Costituzionale, infatti, pur pronunciandosi nell’ambito delle procedure di regolarizzazione previste dall’articolo 103 del decreto-legge numero 34 del 2020, ha espresso principi suscettibili di estensione generale all’intera disciplina dei titoli di ingresso e soggiorno.
Secondo la Corte, il sistema introdotto dal Regolamento UE numero 1861 del 2018 non attribuisce più alla segnalazione SIS un effetto automaticamente preclusivo. Al contrario, impone agli Stati membri una valutazione individuale e proporzionata della posizione dello straniero.
La sentenza del TAR Lazio richiama ampiamente il contenuto dell’articolo 27 del Regolamento UE numero 1861 del 2018, che disciplina il meccanismo della consultazione preventiva tra lo Stato membro che intende rilasciare il visto e lo Stato segnalante.
Il regolamento prevede infatti che, prima del rilascio di un visto di lunga durata o di un permesso di soggiorno ad un soggetto segnalato nel SIS, gli Stati membri interessati debbano consultarsi attraverso lo scambio di informazioni supplementari. La decisione finale resta comunque attribuita allo Stato che deve rilasciare il titolo, il quale è tenuto a valutare concretamente la sussistenza di una minaccia attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
Particolarmente rilevante appare il passaggio in cui il TAR Lazio afferma che il diniego risulta illegittimo “in quanto nega il visto per effetto della mera segnalazione nel SIS senza accertare, in concreto, se, sulla base delle ragioni che hanno portato alla segnalazione, lo straniero sia una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica”.
Si tratta di un principio destinato ad incidere profondamente sulle future prassi consolari e amministrative.
L’impostazione tradizionale, fondata su una sorta di automatismo tra segnalazione Schengen e rigetto della domanda, viene infatti sostituita da un modello fondato sulla valutazione concreta della persona, delle circostanze individuali e della reale attualità del pericolo.
In tale prospettiva, assume particolare importanza anche la motivazione del provvedimento amministrativo. Il semplice richiamo all’esistenza della segnalazione SIS non appare più sufficiente. L’amministrazione dovrà esplicitare le ragioni per cui ritiene che il richiedente costituisca concretamente una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, valutando altresì la proporzionalità della misura restrittiva rispetto alla finalità perseguita.
La questione assume rilievo anche sotto il profilo delle garanzie procedimentali previste dagli articoli 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, richiamati nel ricorso esaminato dal TAR Lazio. L’obbligo di buona amministrazione e il diritto ad una tutela effettiva impongono infatti che il richiedente possa conoscere le ragioni reali del diniego e contestarne la legittimità in sede giurisdizionale.
La progressiva erosione dell’automatismo tra segnalazione SIS e diniego del titolo di ingresso o soggiorno potrebbe produrre effetti rilevanti anche in altri settori del diritto dell’immigrazione, inclusi i procedimenti relativi alla protezione complementare, ai permessi di soggiorno e alle procedure di regolarizzazione.
Il sistema delineato dal Regolamento UE numero 1861 del 2018 sembra infatti orientato verso un modello nel quale la sicurezza europea non viene perseguita mediante automatismi amministrativi, ma attraverso valutazioni individuali fondate su criteri di proporzionalità, concretezza e adeguatezza.
La sentenza del TAR Lazio del 6 maggio 2026 rappresenta quindi uno dei primi segnali di un possibile mutamento strutturale nell’interpretazione del rapporto tra sistema Schengen e diritto dell’immigrazione, con un progressivo rafforzamento delle garanzie individuali dello straniero nei confronti delle decisioni amministrative fondate sulle segnalazioni SIS.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
sabato 20 giugno 2026
Permiso de trabajo estacional vencido: ¿todavía es posible convertirlo en un permiso de trabajo? https://ift.tt/7Gf3YBz Buenos días, soy el abogado Fabio Loscerbo y este es un nuevo episodio del podcast Derecho de Inmigración. Hoy hablamos de una importante sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Lombardía sobre la conversión de un permiso de residencia por trabajo estacional en un permiso de residencia por trabajo por cuenta ajena. El caso se refiere a un trabajador extranjero que tenía un permiso de trabajo estacional con vencimiento el 30 de septiembre de 2023. Sin embargo, las autoridades le entregaron físicamente el documento recién el 16 de octubre de 2023, cuando ya había expirado. Posteriormente, el trabajador solicitó la conversión de su permiso en un permiso de residencia por trabajo por cuenta ajena. La Prefectura revocó la autorización alegando que la solicitud había sido presentada después del vencimiento del permiso. El Tribunal no estuvo de acuerdo. Los jueces señalaron que el retraso no era responsabilidad del trabajador. Además, recordaron que la jurisprudencia ya ha establecido que la expiración del permiso de residencia no impide automáticamente su conversión. Según el Tribunal, lo que realmente importa son los requisitos sustanciales: haber trabajado legalmente en Italia, disponer de una oferta de empleo válida y cumplir las condiciones previstas por la legislación de inmigración. La expiración formal del permiso no puede prevalecer sobre estos elementos, especialmente cuando el solicitante demuestra una verdadera voluntad de trabajar e integrarse en la sociedad italiana. Por esta razón, el Tribunal anuló la decisión de la Prefectura y ordenó a la administración volver a examinar la solicitud. Esta sentencia transmite un mensaje importante: el derecho de inmigración no debe aplicarse de manera excesivamente burocrática. Cuando una persona cumple los requisitos establecidos por la ley, los retrasos administrativos no deberían impedirle regularizar su situación y continuar trabajando legalmente en Italia. Gracias por escuchar este episodio del podcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo y los espero en el próximo episodio. Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
Permiso de trabajo estacional vencido: ¿todavía es posible convertirlo en un permiso de trabajo?
Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/7Gf3YBz
SIS Alerts and Entry Visa Refusals: Italian Courts Move Against Automatic Denials
SIS Alerts and Entry Visa Refusals: Italian Courts Move Against Automatic Denials
A recent judgment issued by the Regional Administrative Court of Lazio may significantly reshape the relationship between Schengen Information System alerts and entry visa refusals across Europe.
In its decision published on May 6, 2026, the court annulled a study visa refusal issued by the Italian Consulate in Istanbul against a foreign student who had been flagged in the SIS database by Greece.
For years, many European administrations treated SIS alerts almost as automatic grounds for denying visas or residence permits. In practice, once a person was flagged in the Schengen system by one Member State, consular authorities in another State often rejected the application without carrying out a detailed individual assessment.
The recent Italian ruling signals a possible shift away from that approach.
The court held that the Italian administration could not deny the visa solely because of the existence of the SIS alert. Instead, authorities must verify whether the applicant actually represents a current threat to public order or public security.
The judgment relies heavily on EU Regulation number 1861 of 2018, which governs the functioning of the Schengen Information System. In particular, Article 27 of the regulation establishes a consultation mechanism between Member States before refusing or granting long-term visas or residence permits to individuals flagged in the SIS.
According to the court, the regulation does not impose automatic refusals. On the contrary, it requires a concrete and individualized evaluation of the foreign national’s situation.
The decision also echoes the reasoning adopted by the Italian Constitutional Court in judgment number 6 of 2026, which criticized the idea that SIS alerts should automatically prevent the issuance of immigration documents.
The Constitutional Court emphasized that European law increasingly requires proportionality and individual assessment rather than rigid administrative automatism.
This evolution could have major consequences not only for study visas, but also for work visas, family reunification procedures, residence permits, and broader immigration policies within the Schengen area.
The ruling is particularly important because it challenges a long-standing administrative culture centered on security-based presumptions. Under the new interpretation emerging from Italian courts, the existence of an SIS alert is no longer sufficient by itself. Authorities must explain why the person constitutes a genuine and current danger.
For immigration lawyers and policymakers across Europe, the case may represent the beginning of a broader redefinition of the balance between border security and individual rights within the Schengen system.
Fabio Loscerbo, Attorney at Law
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428