giovedì 17 settembre 2026

Visto per studio e cambio di università: il titolo non segue automaticamente lo studente

Il visto per studio non è un titolo astratto che consente di entrare in Italia per frequentare qualunque università o qualunque corso. Nasce da una domanda collegata a uno specifico percorso formativo, a una determinata preiscrizione e alla relativa validazione sul portale Universitaly. Per questo, cambiare ateneo o corso dopo il rilascio del visto, senza gestire formalmente il passaggio e senza informare le autorità competenti, può produrre conseguenze molto serie, fino al ritiro del visto e al respingimento alla frontiera.

Il caso deciso dal TAR Lazio

La questione è stata affrontata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, con la sentenza n. 11894 del 30 giugno 2026. Il caso riguardava una cittadina straniera che aveva presentato domanda di preiscrizione a un corso di laurea presso l'Università di Pisa e, sulla base di tale percorso, aveva ottenuto un visto nazionale di tipo D per motivi di studio.

Dopo l'ingresso in Italia, tuttavia, la studentessa non aveva perfezionato l'iscrizione presso l'ateneo indicato nella domanda originaria, scegliendo invece un diverso corso presso l'Università di Firenze. Successivamente era rientrata temporaneamente nel Paese di origine e, al momento di fare nuovamente ingresso in Italia, era stata respinta alla frontiera perché il visto risultava nel frattempo ritirato dall'autorità consolare.

La revoca era stata determinata dalla comunicazione di mancata immatricolazione presso l'università indicata nella procedura di preiscrizione. La ricorrente sosteneva che l'amministrazione avrebbe dovuto verificare la sua effettiva iscrizione presso un altro ateneo italiano e che il cambio di percorso non avrebbe dovuto determinare automaticamente la perdita del visto.

Il TAR ha respinto il ricorso. Il punto centrale della decisione è la necessaria coerenza tra la ragione per la quale il visto è stato richiesto e rilasciato e il percorso di studi effettivamente intrapreso. Secondo il giudice, se la domanda di visto è fondata sulla preiscrizione presso un determinato ateneo e quell'iscrizione non viene poi perfezionata, viene meno il presupposto che aveva giustificato il rilascio del titolo d'ingresso.

Il visto per studio è collegato a una procedura precisa

La decisione è particolarmente importante perché chiarisce un equivoco frequente. Il visto per studio non deve essere considerato come una generica autorizzazione a venire in Italia per studiare. La procedura per gli studenti internazionali residenti all'estero è costruita attraverso passaggi strettamente collegati: scelta dell'istituzione e del corso, domanda di preiscrizione, validazione da parte dell'ateneo sul portale Universitaly, presentazione della domanda di visto presso la rappresentanza diplomatico-consolare e successiva immatricolazione.

La validazione dell'università non attribuisce, da sola, un diritto al visto, perché la decisione finale resta di competenza dell'autorità diplomatico-consolare, che deve verificare anche le condizioni previste dalla disciplina sull'ingresso e l'assenza di un concreto rischio migratorio. Tuttavia, proprio perché la domanda consolare è costruita su una specifica preiscrizione, ogni modifica successiva del progetto formativo deve essere gestita con particolare attenzione.

Cambiare università non è una semplice scelta privata

La sentenza non può essere letta nel senso che uno studente straniero non possa mai cambiare università o corso. Il sistema universitario conosce istituti come trasferimento, passaggio e riassegnazione, e le stesse procedure per gli studenti internazionali prevedono percorsi amministrativi specifici. Il problema sorge quando il mutamento avviene soltanto di fatto, senza assicurare la necessaria continuità tra la posizione universitaria e quella migratoria.

Nel caso esaminato dal TAR assume rilievo anche il principio di autoresponsabilità: chi ha ottenuto il visto indicando uno specifico percorso non può modificare unilateralmente il presupposto della propria domanda e pretendere che l'amministrazione consideri automaticamente equivalente una diversa iscrizione, soprattutto se il cambiamento non viene tempestivamente comunicato alle autorità competenti.

Questo profilo deve essere tenuto distinto dall'ipotesi in cui il passaggio sia stato regolarmente autorizzato, registrato e documentato. In tali casi la posizione deve essere valutata sulla base dell'intera sequenza amministrativa. Il punto operativo è quindi evitare che tra vecchia e nuova iscrizione si crei una zona grigia nella quale, per l'università originariamente indicata, lo studente risulti non immatricolato mentre la rappresentanza consolare o la Questura non abbiano ancora ricevuto alcuna informazione sul nuovo percorso.

Il rischio si manifesta soprattutto al momento del rientro in Italia

Una delle conseguenze più rilevanti emerge quando lo studente lascia temporaneamente l'Italia e tenta poi di rientrare. Se, nel frattempo, il visto è stato ritirato o annullato in conseguenza della mancata immatricolazione originaria, il problema può emergere direttamente alla frontiera, quando ormai il margine per correggere la pratica è molto più ristretto.

Per questa ragione non è prudente attendere il rinnovo del permesso di soggiorno o un controllo successivo. Quando interviene un cambio di ateneo o di corso, occorre verificare immediatamente come il passaggio debba essere formalizzato e quali soggetti debbano esserne informati: università di provenienza e di destinazione, portale Universitaly, rappresentanza diplomatico-consolare e, quando rilevante, Questura.

La documentazione deve consentire di ricostruire senza interruzioni la continuità del progetto formativo: ammissione al nuovo corso, eventuale provvedimento di trasferimento o riassegnazione, immatricolazione, pagamenti, frequenza, esami sostenuti e ogni comunicazione inviata alle autorità competenti.

Le procedure 2026/2027 rendono ancora più importante la coerenza della domanda

Le procedure ministeriali attualmente vigenti per gli anni accademici 2026/2027 e 2027/2028 confermano la centralità del portale Universitaly e della preiscrizione validata dall'istituzione della formazione superiore. Per l'anno accademico 2026/2027, il termine generale per la presentazione delle domande di visto relative ai corsi ordinamentali è fissato al 30 novembre 2026, ferma restando la possibilità che i singoli atenei stabiliscano scadenze anteriori in relazione ai propri corsi e all'avvio delle attività didattiche.

Anche questo dato ha una ricaduta pratica: la domanda deve essere preparata fin dall'inizio sul corso effettivamente scelto. Modificare successivamente il progetto può essere possibile, ma richiede di verificare la disciplina applicabile e di non presumere che il visto già ottenuto continui automaticamente a produrre effetti indipendentemente dal corso e dall'ateneo indicati nella procedura originaria.

Che cosa deve controllare lo studente prima di cambiare percorso

La prima verifica riguarda la posizione su Universitaly e l'effettiva immatricolazione. Occorre poi accertare se l'ateneo di destinazione richieda una procedura di trasferimento, passaggio o riassegnazione e se questa possa essere utilizzata dallo studente non appartenente all'Unione europea entrato con visto per studio. È inoltre necessario comprendere se il mutamento incida sulla validità del visto già rilasciato o sulla successiva posizione di soggiorno.

La comunicazione alle autorità non deve essere considerata un adempimento secondario. Una semplice iscrizione al nuovo ateneo, se non inserita correttamente nella procedura amministrativa complessiva, può non essere sufficiente a neutralizzare gli effetti della mancata immatricolazione presso l'università indicata nella domanda di visto.

Particolare cautela è richiesta quando il cambio avviene poco dopo l'ingresso in Italia, quando il nuovo corso è molto diverso da quello originariamente indicato oppure quando non risulta ancora alcuna attività accademica effettiva. In queste situazioni l'amministrazione può interrogarsi sulla coerenza del progetto di studio e, più in generale, sulle ragioni che avevano giustificato il rilascio del visto.

La regola pratica

La lezione che emerge dalla sentenza n. 11894/2026 è chiara: nel diritto dell'immigrazione per studio, il percorso universitario e il titolo di ingresso non viaggiano su binari separati. Il visto è collegato a fatti e documenti specifici, e il mutamento di quei fatti deve essere amministrativamente governato.

Prima di abbandonare l'ateneo indicato nella domanda originaria, lo studente dovrebbe quindi verificare la procedura corretta, formalizzare il passaggio al nuovo corso e assicurarsi che la modifica sia conoscibile dalle autorità competenti. Farlo dopo che il visto è stato ritirato o dopo un respingimento alla frontiera significa trasformare una scelta accademica gestibile in un contenzioso amministrativo molto più complesso.

Per studenti, università, operatori e professionisti il principio operativo è dunque semplice: ogni cambiamento del progetto di studio deve essere accompagnato da una verifica parallela della posizione migratoria. La continuità della formazione deve corrispondere alla continuità della regolarità amministrativa.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

mercoledì 16 settembre 2026

البطاقة الزرقاء الأوروبية في إيطاليا عام 2026: طريق خارج حصص مرسوم التدفقات للعمل عالي التأهيل https://ift.tt/J9DmoGd تُعدّ البطاقة الزرقاء الأوروبية من أهم المسارات القانونية لدخول إيطاليا من أجل العمل بالنسبة إلى العمال من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يملكون مؤهلات مهنية عالية. وفي عام 2026 أصبحت الإجراءات أسرع وأكثر رقمية: هذا المسار لا يخضع لحصص «مرسوم التدفقات»، وأصبح الأجل المقرر لإصدار تصريح العمل المسبق أقصر، كما جرى توسيع استخدام الإجراءات الإلكترونية بعد وصول العامل إلى إيطاليا. ما هي البطاقة الزرقاء الأوروبية؟ تنظم المادة 27-quater من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998 دخول وإقامة مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يأتون إلى إيطاليا لأداء عمل عالي التأهيل. والميزة الأساسية لهذا المسار أنه يقع خارج الحصص العددية السنوية المحددة في مرسوم التدفقات، ولذلك لا يتعين على صاحب العمل انتظار «click day» أو توافر حصة ضمن الأرقام المخصصة للعمل الموسمي أو غير الموسمي. ومع ذلك، فالبطاقة الزرقاء ليست تصريحاً عاماً لأي وظيفة. يجب أن يكون العمل المقترح ذا مستوى تأهيلي مرتفع، وأن يكون العامل حائزاً على مؤهل دراسي أو مهني أو خبرة مهنية تتوافق مع الشروط التي يحددها القانون. وبالنسبة إلى المهن المنظمة في إيطاليا، تبقى القواعد الخاصة بالاعتراف بالمؤهلات والقيد في الهيئات أو السجلات المهنية واجبة التطبيق. عقد أو عرض عمل لمدة لا تقل عن ستة أشهر يجب أن تتضمن الطلبات عرض عمل ملزماً أو عقد عمل لمدة لا تقل عن ستة أشهر، على أن تكون الوظيفة من النوع الذي يتطلب المؤهلات العليا المنصوص عليها قانوناً. كما يجب أن يكون الأجر السنوي متوافقاً مع الأجر المقرر في الاتفاقيات الجماعية الوطنية المطبقة، وألا يقل عن الحد المرجعي المستمد من متوسط الأجر السنوي الإجمالي وفق البيانات الرسمية. لهذا السبب، فإن التحقق من ملاءمة المؤهل مع الوظيفة والأجر لا ينبغي أن يتم بعد تقديم الطلب، بل قبل إيداعه. كثير من حالات التأخير أو الرفض تنشأ من عدم وضوح الصلة بين المؤهل الذي يحمله العامل والمهام الوظيفية التي يقترحها صاحب العمل. في 2026 أصبح أجل إصدار «nulla osta» أقصر من التغييرات المهمة التي أصبحت ذات أثر عملي في 2026 خفض المدة المقررة لإصدار تصريح العمل المسبق «nulla osta» للعمال عاليي التأهيل. فقد عدلت المادة 21 من القانون رقم 182 لسنة 2025 المادة 27-quater من قانون الهجرة، وخفضت الحد الأقصى العادي من تسعين يوماً إلى ثلاثين يوماً. هذا لا يعني أن كل ملف سيُحسم بالضرورة خلال ثلاثين يوماً مهما كانت حالته، لأن الإدارة قد تحتاج إلى استكمال مستندات أو إجراء تحقق يتعلق بالمؤهل أو بصاحب العمل. لكنه يعني أن المشرّع اختار بوضوح جعل مسار العمال عاليي التأهيل أكثر سرعة من السابق. الإجراء بعد دخول العامل أصبح رقمياً أيضاً منذ 19 يونيو 2026 أصبحت بوابة الخدمات التابعة لوزارة الداخلية تسمح باستخدام الوظائف الرقمية أيضاً لعقود الإقامة المتعلقة بالبطاقة الزرقاء الأوروبية. وبعد دخول العامل إلى الأراضي الإيطالية، يجب على صاحب العمل إدخال بيانات الدخول في النظام، ثم استكمال عقد الإقامة وإرساله إلكترونياً إلى الشباك الموحد للهجرة عبر بوابة ALI. وتوضح التعليمات الإدارية الصادرة في صيف 2026 أن عقد الإقامة الذي يولده النظام يجب إعادته إلكترونياً خلال خمسة عشر يوماً من دخول العامل إلى إيطاليا، وذلك لاستكمال الإجراءات المرتبطة بطلب تصريح الإقامة. وتبقى إمكانية التوقيع بخط اليد قائمة في الحالات التي تسمح بها القواعد، على أن يتم بعد ذلك تحميل الوثيقة وإرسالها بالطريقة المطلوبة. المستندات المتعلقة بالمؤهل يجب إعدادها مبكراً يجب ألا يُنظر إلى المؤهل الدراسي أو المهني باعتباره مجرد وثيقة شكلية. عند دراسة طلب البطاقة الزرقاء، قد يكون من الضروري تقديم ما يثبت فعلياً مستوى التعليم أو التأهيل أو الخبرة المهنية المطلوبة. وعند استكمال الإجراءات أمام الشباك الموحد يمكن طلب إبراز أصول المستندات أو نسخ مطابقة لها. لذلك من المهم إعداد الوثائق الصادرة في الخارج بصورة صحيحة منذ البداية، بما في ذلك الترجمة والتصديقات أو إجراءات التحقق المطلوبة بحسب نوع الوثيقة والدولة التي صدرت فيها. تغيير صاحب العمل خلال السنة الأولى خلال أول اثني عشر شهراً من العمل القانوني في إيطاليا يخضع حامل البطاقة الزرقاء لقيود خاصة. فلا يجوز له الانتقال ببساطة إلى نشاط لا يُعد عملاً عالي التأهيل، كما أن تغيير صاحب العمل خلال هذه الفترة يحتاج إلى الإجراء المسبق المقرر أمام مفتشية العمل المختصة. أما بعد انتهاء هذه المرحلة فتتسع حرية الحركة في سوق العمل وفق الشروط القانونية العامة. ويجوز لحامل البطاقة الزرقاء، إلى جانب العمل التابع عالي التأهيل، ممارسة نشاط مستقل إذا استوفى الشروط والتراخيص اللازمة لذلك النشاط. فقدان الوظيفة لا يعني فقدان الإقامة تلقائياً من الجوانب المهمة التي ينبغي معرفتها أن انتهاء علاقة العمل لا يؤدي بصورة آلية إلى إلغاء البطاقة الزرقاء. فقد أحال القانون أيضاً إلى القواعد التي تحمي العامل الأجنبي عند فقدان الوظيفة، بما يسمح له، ضمن الحدود والشروط المقررة، بالبحث عن عمل جديد والاستفادة من الفترة القانونية الممنوحة لهذا الغرض. لماذا يستحق هذا المسار اهتمام العمال العرب ذوي الكفاءات العالية؟ بالنسبة إلى المهندسين، ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات، وبعض المهن التقنية والعلمية والإدارية المتقدمة، يمكن أن تكون البطاقة الزرقاء الأوروبية أكثر ملاءمة من انتظار حصص مرسوم التدفقات. غير أن نجاح الطلب يتوقف على بناء ملف متماسك منذ البداية: وظيفة ذات طبيعة عالية التأهيل، مؤهل مناسب، أجر مستوفٍ للشروط، عقد أو عرض عمل صالح، ومستندات أجنبية معدة بطريقة يمكن للإدارة الإيطالية التحقق منها. المسار خارج الحصص لا يعني غياب الرقابة، بل يعني أن القانون يتيح قناة مستقلة ومخصصة لجذب الكفاءات العالية. وبعد التعديلات الأخيرة، أصبحت السرعة والرقمنة عنصرين أكثر وضوحاً في هذه الإجراءات، لكن جودة الملف تبقى العامل الحاسم لتجنب طلبات الاستكمال والتأخير. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID: 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/ACzG7Pf

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September 16, 2026 at 05:07PM Episodio 3 – Estoy esperando mi permiso de residencia_ ¿puedo empezar a trabajar Questo episodio include contenuti generati dall’IA. https://www.youtube.com/watch?v=bE6F6z7l8-U https://www.youtube.com/watch/bE6F6z7l8-U

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Permesso di soggiorno diverso da quello richiesto: la Questura non può sostituire la domanda dell’interessato

Quando vengono meno i requisiti del permesso di soggiorno richiesto, non è sufficiente chiedere genericamente alla Questura di valutare un titolo diverso. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il rilascio di un altro permesso presuppone una specifica istanza dell’interessato, accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrarne i requisiti. La regola ha conseguenze molto concrete nelle pratiche di rinnovo, conversione e regolarizzazione della posizione di soggiorno.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, 10 febbraio 2026, n. 1048 affronta una questione che ricorre frequentemente nella pratica: cosa accade quando lo straniero chiede il rinnovo di un determinato permesso di soggiorno, ma nel corso del procedimento emerge che quel titolo non può più essere rilasciato e, contemporaneamente, potrebbero esistere i presupposti per un diverso titolo?

La risposta fornita dai giudici amministrativi è netta. La Questura non è tenuta a ricostruire d’ufficio tutte le possibili alternative giuridiche e non può considerare automaticamente presentata una domanda per un permesso diverso da quello effettivamente richiesto. È necessario che l’interessato attivi il relativo procedimento e dimostri, secondo le forme previste per quel titolo, di possederne i requisiti.

Il caso deciso dal Consiglio di Stato

La vicenda riguardava uno straniero che aveva soggiornato in Italia per motivi religiosi e aveva ottenuto per diversi anni il relativo permesso di soggiorno. In occasione di un successivo rinnovo, l’Amministrazione aveva ritenuto non adeguatamente dimostrata la permanenza dei presupposti richiesti per il titolo religioso, con particolare riferimento alla qualità ecclesiale e alla natura dell’ente presso il quale l’attività veniva svolta.

Nel contenzioso veniva sostenuto che la Questura avrebbe dovuto comunque valutare la possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno, richiamando, tra le varie ipotesi, il lavoro autonomo e la protezione speciale. Il Consiglio di Stato ha però escluso che l’articolo 5, comma 9, del Testo unico immigrazione imponga all’Amministrazione un simile automatismo.

Secondo la sentenza, la possibilità che il procedimento conduca al rilascio di un titolo diverso non elimina l’onere dell’interessato di formulare una domanda specifica e di produrre gli elementi necessari a dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste per quel permesso. Una semplice comunicazione del difensore, soprattutto quando non sia accompagnata da uno specifico conferimento di poteri e non segua la procedura prevista per il titolo richiesto, non è sufficiente ad aprire automaticamente un nuovo procedimento amministrativo.

L’articolo 5, comma 9, dopo la riforma del 2026

Il principio mantiene piena attualità anche dopo il decreto legislativo 16 aprile 2026, n. 83, entrato in vigore il 4 giugno 2026. La riforma, attuativa della direttiva europea sul permesso unico di lavoro, ha modificato il termine ordinario dell’articolo 5, comma 9, portandolo da sessanta a novanta giorni, ma non ha eliminato il passaggio secondo cui il permesso può essere rilasciato, rinnovato o convertito quando sussistano i requisiti per il titolo richiesto oppure, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso previsto dal Testo unico.

Proprio questo inciso potrebbe indurre a ritenere che la Questura debba sempre individuare autonomamente il titolo alternativo più favorevole. La sentenza n. 1048 del 2026 chiarisce invece che la norma non trasferisce sull’Amministrazione l’onere di costruire una domanda che l’interessato non ha presentato. Il cittadino straniero deve individuare il titolo che intende ottenere, attivare il procedimento appropriato e allegare la documentazione richiesta.

La distinzione è importante perché ogni permesso risponde a presupposti differenti. Un titolo per lavoro richiede determinati elementi relativi all’attività lavorativa e, a seconda della fattispecie, specifici adempimenti procedurali; un permesso per motivi familiari presuppone la prova del rapporto familiare e delle condizioni previste dalla disciplina applicabile; un titolo fondato sulla tutela dei diritti fondamentali richiede invece l’allegazione e la documentazione dei relativi presupposti. Non può essere la Questura a sostituirsi integralmente alla parte nella costruzione di tali elementi.

Perché una PEC del difensore può non bastare

Nella pratica professionale accade spesso che, dopo l’avvio di una procedura di rinnovo, emergano circostanze nuove: perdita del lavoro, nascita di un figlio, matrimonio, nuova occupazione, consolidamento della vita familiare, sopravvenute condizioni personali oppure disponibilità dei requisiti per un diverso titolo. In questi casi è frequente inviare alla Questura una memoria o una PEC chiedendo di “valutare” il rilascio di un altro permesso.

La pronuncia del Consiglio di Stato impone maggiore cautela. Una memoria difensiva può certamente essere utile per rappresentare fatti sopravvenuti, integrare l’istruttoria o rispondere a un preavviso di rigetto, ma non deve essere confusa con la presentazione della domanda prevista dalla legge per un diverso titolo di soggiorno. Quando l’obiettivo cambia, occorre verificare se sia necessario presentare una nuova istanza, una conversione oppure utilizzare la specifica procedura prevista per il permesso che si intende ottenere.

Questo profilo è particolarmente rilevante quando la pratica è già vicina alla conclusione. Limitarsi a invocare, in una memoria ex articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, l’esistenza di possibili requisiti per un diverso permesso può non essere sufficiente se manca una vera richiesta amministrativa relativa a quel titolo.

Domanda, conversione e titolo alternativo non sono la stessa cosa

Dal punto di vista operativo occorre distinguere tre situazioni. La prima è il rinnovo dello stesso permesso, nel quale l’interessato dimostra la permanenza dei requisiti originari. La seconda è la conversione, possibile soltanto nei casi previsti dall’ordinamento e secondo la procedura stabilita per il passaggio da un titolo all’altro. La terza è la presentazione di una diversa domanda di soggiorno, fondata su un autonomo presupposto giuridico.

Confondere queste tre ipotesi può produrre effetti rilevanti. La richiesta rivolta genericamente alla Questura di “rilasciare comunque un permesso” non individua necessariamente l’oggetto del procedimento, non consente all’Amministrazione di verificare in modo ordinato i requisiti richiesti e può lasciare lo straniero privo della tutela che avrebbe potuto ottenere attraverso la corretta procedura.

Prima di scegliere la strada da seguire è quindi necessario verificare la natura del titolo posseduto, la sua eventuale convertibilità, il momento in cui vengono meno i requisiti originari e la presenza dei presupposti per un diverso permesso. Solo dopo questa verifica è possibile individuare lo strumento amministrativo corretto.

Cosa fare quando cambiano i requisiti durante il procedimento

Quando la situazione personale o lavorativa cambia mentre una domanda di rinnovo è ancora pendente, la scelta più prudente consiste nel non attendere semplicemente il provvedimento finale. Occorre valutare subito se il fatto sopravvenuto possa incidere positivamente o negativamente sulla pratica e se debba essere comunicato mediante una semplice integrazione documentale oppure attraverso una nuova e specifica istanza.

Se, ad esempio, il titolo originario non appare più rinnovabile ma lo straniero ha maturato nel frattempo i requisiti per un permesso diverso, la strategia amministrativa deve essere costruita prima del diniego, quando possibile. Ciò consente di evitare che l’interessato si trovi a discutere in giudizio non soltanto della legittimità del provvedimento negativo, ma anche dell’esistenza di una domanda che l’Amministrazione sostiene di non avere mai ricevuto.

È altrettanto importante conservare prova della presentazione dell’istanza, della documentazione allegata e della data in cui il nuovo procedimento è stato attivato. Nel diritto dell’immigrazione la corretta qualificazione della domanda non è un formalismo privo di conseguenze: determina l’oggetto dell’istruttoria, i requisiti che devono essere verificati, i termini procedimentali applicabili e, successivamente, anche il perimetro dell’eventuale tutela giurisdizionale.

La conseguenza pratica della sentenza

Il principio affermato dal Consiglio di Stato può essere riassunto in una regola operativa: quando si ritiene che lo straniero abbia diritto a un permesso diverso da quello inizialmente richiesto, non bisogna affidarsi all’idea che la Questura sia obbligata a individuarlo e rilasciarlo autonomamente.

Occorre invece trasformare il presupposto giuridico in una vera domanda amministrativa, utilizzando la procedura prevista e producendo la documentazione necessaria. La funzione del difensore resta essenziale per individuare il titolo corretto, rappresentare le circostanze sopravvenute e sollecitare l’Amministrazione, ma la tutela è tanto più efficace quanto più chiaro è l’oggetto della richiesta presentata.

La sentenza n. 1048 del 2026 ricorda quindi un principio elementare ma spesso trascurato: nel diritto del soggiorno non basta avere, in astratto, i requisiti per un permesso; è necessario anche chiederlo correttamente.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

martedì 15 settembre 2026

Protezione internazionale: l’udienza anticipata senza avviso può rendere nullo il rigetto

Nel giudizio in materia di protezione internazionale la rapidità del procedimento non può comprimere il diritto di difesa. Se il Tribunale anticipa un’udienza già fissata senza darne comunicazione al difensore e decide prima che siano scaduti i termini concessi per produrre documenti, il provvedimento può essere nullo per violazione del contraddittorio. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 17900 del 4 giugno 2026, offrendo un’indicazione pratica importante soprattutto nei ricorsi nei quali l’integrazione lavorativa, familiare e sociale deve essere documentata durante il giudizio.

Il caso deciso dalla Cassazione

La vicenda esaminata dalla Prima Sezione civile riguardava un ricorso in materia di protezione nel quale il Tribunale di Ancona aveva inizialmente disposto la trattazione scritta per il 14 gennaio 2026, fissando al 7 gennaio 2026 il termine per il deposito della documentazione specificamente indicata dalla parte.

Successivamente, tuttavia, l’udienza era stata anticipata al 2 ottobre 2025. L’anticipazione non era stata comunicata al ricorrente e al suo difensore. Il Tribunale aveva quindi definito il procedimento proprio il 2 ottobre 2025, respingendo la domanda di protezione complementare.

Il punto decisivo è che il rigetto era stato motivato anche con la mancata produzione di documentazione idonea a dimostrare l’integrazione in Italia: attività lavorativa stabile, partecipazione a percorsi formativi, inclusione sociale e altri elementi di radicamento. In sostanza, il giudice aveva attribuito rilievo all’assenza di documenti che la parte avrebbe potuto ancora depositare entro il termine originariamente concesso, ma che non aveva potuto produrre perché il procedimento era stato anticipato e deciso senza che l’anticipazione fosse stata comunicata.

Il diritto di difesa deve essere effettivo durante tutto il processo

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il principio affermato va oltre la mera irregolarità formale della comunicazione: il processo deve essere organizzato in modo da consentire alle parti di esercitare concretamente le facoltà difensive riconosciute dalla legge e dallo stesso giudice.

La circostanza che il procedimento previsto dall’articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia caratterizzato da forme camerali e semplificate non significa che le garanzie processuali possano essere ridotte a un adempimento puramente formale. La semplificazione del rito non elimina il contraddittorio e non consente una decisione “a sorpresa” prima che siano state completate le attività difensive che il giudice aveva già programmato.

La Cassazione richiama, inoltre, i principi già elaborati in materia di trattazione scritta e di anticipazione delle udienze: quando la mancata comunicazione impedisce alla parte di utilizzare termini, depositare note, chiedere una discussione o produrre documentazione, la lesione non riguarda soltanto l’organizzazione del calendario giudiziario, ma l’effettività stessa della difesa.

Perché la decisione è importante nei ricorsi in materia di protezione

Nei giudizi di protezione internazionale e complementare la situazione personale del ricorrente può evolvere in modo significativo durante la causa. Un rapporto di lavoro può iniziare o consolidarsi, possono maturare nuove buste paga e contribuzioni, può essere completato un corso di lingua o di formazione professionale, possono intervenire fatti familiari rilevanti, oppure possono emergere nuovi elementi di vulnerabilità.

Per questa ragione la produzione documentale non è un aspetto secondario. La valutazione del giudice, soprattutto quando è richiesta una verifica del radicamento e della vita privata o familiare, deve potersi fondare sulla situazione effettiva e aggiornata della persona. Se il giudice assegna un termine per integrare la documentazione, la parte deve poter confidare nella possibilità di utilizzarlo, salvo una modifica del calendario processuale regolarmente comunicata e rispettosa delle facoltà difensive.

L’ordinanza n. 17900 del 2026 evidenzia una contraddizione che non può essere ammessa: non è possibile impedire, per effetto di un’anticipazione non comunicata, il deposito di documenti e poi utilizzare proprio la loro assenza come argomento per respingere la domanda.

Che cosa deve controllare il difensore

Sul piano operativo, la decisione suggerisce di prestare particolare attenzione a tutti i provvedimenti di fissazione, anticipazione o sostituzione dell’udienza con trattazione scritta. Le comunicazioni di cancelleria, le ricevute PEC e i provvedimenti presenti nel fascicolo telematico devono essere conservati e verificati con precisione, soprattutto quando il giudice ha già assegnato termini per note o produzioni documentali.

Se una decisione viene adottata prima della scadenza del termine originariamente concesso oppure a seguito di un’udienza anticipata della quale non risulta la comunicazione, occorre ricostruire puntualmente la sequenza processuale. La data del provvedimento iniziale, il termine per il deposito, l’eventuale modifica dell’udienza, la prova della comunicazione e la data della decisione diventano elementi essenziali per valutare l’esistenza di una violazione del diritto di difesa.

Non ogni variazione del calendario determina automaticamente la nullità. Il problema sorge quando la modifica non comunicata incide concretamente sulla possibilità di esercitare una facoltà difensiva e il procedimento viene definito senza che la parte abbia potuto compiere attività che erano ancora legittimamente previste. Nel caso esaminato dalla Cassazione, questa compressione era particolarmente evidente perché il Tribunale aveva deciso prima della scadenza fissata per il deposito della documentazione e aveva poi fondato il rigetto proprio sulla sua mancanza.

La documentazione deve comunque essere preparata per tempo

La pronuncia non deve essere letta come un invito ad attendere l’ultimo giorno utile. Nei ricorsi in materia di protezione è sempre preferibile aggiornare progressivamente il fascicolo, quando il rito e le disposizioni del giudice lo consentono, evitando che elementi importanti rimangano disponibili soltanto a ridosso della decisione.

Contratti di lavoro, comunicazioni UNILAV, buste paga, estratti contributivi, attestazioni dei datori di lavoro, corsi di lingua e formazione, documentazione relativa alla vita familiare, alla convivenza e alle relazioni sociali devono essere raccolti con continuità. La situazione di integrazione non è statica e ciò che non esisteva al momento del ricorso può assumere rilievo decisivo mesi dopo.

Per il richiedente questo significa anche mantenere un contatto costante con il proprio difensore e trasmettere tempestivamente ogni nuovo documento. Per l’avvocato significa costruire un fascicolo capace di rappresentare l’evoluzione reale della posizione personale e non soltanto la situazione esistente al momento del diniego amministrativo.

Rapidità del processo e garanzie non sono alternative

La materia dell’asilo è interessata da una crescente accelerazione delle procedure, sia amministrative sia giudiziarie. L’esigenza di definire rapidamente i ricorsi è legittima, ma non può trasformarsi in una riduzione delle garanzie fondamentali. Un processo veloce resta un processo nel quale la parte deve sapere quando e come può difendersi, deve poter utilizzare i termini assegnati e deve essere informata delle modifiche che incidono sull’esercizio delle proprie facoltà.

L’ordinanza n. 17900 del 2026 ricorda quindi un principio elementare ma decisivo: l’efficienza della giustizia non si misura soltanto nel tempo necessario per arrivare a una decisione, ma anche nella correttezza del percorso attraverso il quale quella decisione viene raggiunta. In materia di protezione internazionale, dove sono in gioco diritti fondamentali e situazioni personali spesso in rapida evoluzione, il contraddittorio effettivo non rappresenta un ostacolo alla decisione; ne costituisce una condizione di legittimità.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

lunedì 14 settembre 2026

Precedenti penali e rinnovo: la Questura deve valutare la pericolosità attuale

Una condanna penale rilevante ai fini della disciplina sull’ingresso e sul soggiorno non consente sempre alla Questura di respingere automaticamente il rinnovo del permesso. Quando esistono legami familiari qualificati, l’amministrazione deve valutare concretamente la situazione dell’interessato e motivare anche sull’attualità della pericolosità. È quanto emerge dalla sentenza del TAR Campania n. 3534 del 5 giugno 2026.

Il giudizio riguardava il diniego di rinnovo di un permesso per lavoro autonomo fondato sulla presenza di una condanna considerata ostativa. Il TAR ha annullato il provvedimento perché la Questura non aveva effettuato il bilanciamento richiesto dall’art. 5, comma 5, del Testo unico immigrazione in presenza di legami familiari rilevanti.

Il quadro deve essere letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013. La particolare tutela prevista dalla disciplina non riguarda soltanto lo straniero che abbia già formalmente esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma anche chi presenti legami familiari che, per caratteristiche e consistenza, potrebbero consentirgli di accedere a tale istituto.

La conseguenza pratica è che il precedente penale non può essere trattato come un interruttore automatico. L’amministrazione deve verificare la situazione attuale della persona, la natura e gravità dei fatti, il tempo trascorso, la condotta successiva e l’eventuale permanenza di elementi concreti di pericolosità.

Questa valutazione deve poi essere posta in relazione con gli altri elementi indicati dalla legge: durata del soggiorno in Italia, esistenza e consistenza dei rapporti familiari, presenza di figli, inserimento sociale e legami mantenuti con il Paese di origine.

Naturalmente la famiglia non neutralizza automaticamente una situazione di pericolosità. Il principio opera in entrambe le direzioni: la condanna non cancella la famiglia, ma la famiglia non cancella la condanna. Ciò che la legge richiede è un provvedimento costruito sul caso concreto e sorretto da una motivazione capace di spiegare perché, all’esito del bilanciamento, debba prevalere l’una o l’altra esigenza.

La decisione è particolarmente utile quando la Questura invia un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Quello è il momento nel quale il difensore deve evitare una risposta meramente formale e costruire invece il fascicolo sulla situazione attuale dello straniero.

È opportuno documentare con precisione composizione e stabilità del nucleo familiare, convivenza, posizione del coniuge e dei figli, durata della permanenza, lavoro, condotta successiva alla condanna, eventuali percorsi trattamentali o riabilitativi e ogni elemento utile a dimostrare l’evoluzione della situazione personale. Parallelamente va affrontato direttamente il profilo della pericolosità, senza limitarsi a richiamare l’esistenza della famiglia.

Il TAR Campania n. 3534/2026 ricorda dunque un principio essenziale nella materia dei rinnovi: quando la legge impone un bilanciamento individuale, la Questura deve svolgerlo realmente e renderlo riconoscibile nella motivazione del provvedimento.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

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Permesso UE: la conversione in lavoro non azzera i cinque anni di soggiorno

Quando un precedente titolo di soggiorno viene convertito in permesso per lavoro, il periodo di regolare permanenza già maturato non può essere automaticamente cancellato nel calcolo dei cinque anni richiesti per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. È il principio affermato dal TAR Lazio, sezione staccata di Latina, con la sentenza n. 817 del 3 luglio 2026.

La questione ha una rilevanza pratica considerevole. La Questura aveva respinto la domanda ritenendo che il quinquennio dovesse decorrere soltanto dalla conversione del precedente titolo in permesso per lavoro subordinato, avvenuta nel 2023. Seguendo questa impostazione, tutta la precedente permanenza regolare dello straniero sarebbe stata sostanzialmente neutralizzata.

Il TAR ha annullato il diniego. Nel caso esaminato, il ricorrente aveva ottenuto già nel 2017 un primo permesso collegato alla richiesta di asilo, seguito da un titolo per ragioni umanitarie e, successivamente, dalla conversione in permesso per lavoro. Al momento della domanda di permesso UE, presentata nel 2025, il periodo di soggiorno rilevante risultava pertanto già maturato.

Il punto centrale è distinguere il titolo attualmente posseduto dalla storia complessiva del soggiorno regolare. La conversione non determina necessariamente una cesura tale da fare ripartire il conteggio da zero. Quando l’interessato dispone oggi di un titolo che consente l’accesso allo status di soggiornante di lungo periodo, occorre verificare quali periodi precedenti possano essere computati secondo la disciplina applicabile.

La decisione non significa, naturalmente, che qualsiasi precedente permesso attribuisca automaticamente il diritto al soggiorno UE di lungo periodo. Devono continuare a essere verificati tutti i presupposti previsti dalla legge e la rilevanza dei singoli periodi di soggiorno. Ciò che non appare corretto è assumere come unica data utile quella della conversione senza considerare la continuità della permanenza regolare precedente.

La questione interessa in particolare gli stranieri che abbiano attraversato nel corso degli anni diverse tipologie di titolo: richiesta asilo, protezione o precedente permesso per ragioni umanitarie e successiva conversione per lavoro. In questi casi la semplice data stampata sull’ultimo permesso può fornire un’immagine incompleta della posizione giuridica maturata.

In presenza di un diniego fondato sul mancato raggiungimento del quinquennio è quindi opportuno ricostruire cronologicamente l’intera sequenza dei titoli posseduti, verificando date di rilascio e rinnovo, eventuali conversioni e periodi di regolare soggiorno. La documentazione storica assume un valore decisivo.

La sentenza n. 817/2026 offre dunque un’indicazione operativa chiara: il cambio della tipologia del permesso non cancella automaticamente gli anni di soggiorno regolare già trascorsi in Italia. Prima di accettare un diniego basato sulla durata del soggiorno è necessario controllare come la Questura abbia concretamente effettuato il computo.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

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Leja sezonale në Itali: konvertimi në punë jo-sezonale bëhet jashtë kuotave dhe pa “click day” https://ift.tt/jD7CrYk Një leje qëndrimi për punë sezonale nuk e detyron punëtorin të mbetet gjithmonë në punë sezonale. Sot, nëse plotësohen kushtet ligjore, leja mund të konvertohet në leje për punë të varur jo-sezonale pa pritur Dekretin e Flukseve dhe pa konkurruar për një kuotë në një “click day”. Për shumë punëtorë shqiptarë që hyjnë në Itali për bujqësi ose turizëm, kjo është një mundësi konkrete për të kaluar drejt një qëndrimi dhe pune më të qëndrueshme. Konvertimi nuk varet më nga kuotat e Dekretit të Flukseve Ndryshimi më i rëndësishëm është se konvertimi i lejes së qëndrimit për punë sezonale në leje për punë të varur jo-sezonale është vendosur jashtë kuotave. Rregulli rrjedh nga neni 24, paragrafi 10, i Dekretit Legjislativ nr. 286/1998, i ndryshuar nga D.L. nr. 145/2024. Kjo do të thotë se kërkesa mund të paraqitet gjatë gjithë vitit. Nuk është e nevojshme të pritet publikimi i kuotave të reja, nuk është e nevojshme të pritet një “click day” dhe kërkesa nuk refuzohet vetëm sepse kuotat vjetore janë mbaruar. Kush mund ta kërkojë konvertimin Punëtori duhet të ketë zhvilluar rregullisht aktivitet pune sezonale në Itali për të paktën tre muaj. Për sektorin bujqësor, udhëzimet administrative kanë pranuar si të mjaftueshme të paktën 13 ditë pune në muaj, për një total prej 39 ditësh. Përveç punës sezonale të kryer, duhet të ekzistojë një ofertë konkrete për punë të varur jo-sezonale, me kontratë me afat të caktuar ose pa afat. Oferta duhet të jetë reale dhe e përshtatshme për të siguruar një marrëdhënie të rregullt pune; sipas udhëzimeve administrative, orari i propozuar duhet të jetë të paktën 20 orë në javë. Nuk kërkohet që punëtori të kthehet në Shqipëri për të marrë një vizë të re. Procedura bëhet në Itali dhe synon pikërisht vazhdimin e rregullt të qëndrimit në territor. Si paraqitet kërkesa Kërkesa paraqitet në mënyrë telematike përmes Portalit të Shërbimeve ALI të Ministrisë së Brendshme dhe i drejtohet Sportello Unico per l’Immigrazione të provincës ku banon punëtori. Në portal përdoret seksioni i konvertimeve jashtë kuotave dhe modeli përkatës për kalimin nga puna sezonale në punë të varur jo-sezonale. Kërkesa mund të paraqitet drejtpërdrejt nga i interesuari, nëse ka mjetet e nevojshme të identifikimit digjital, ose me ndihmën e një patronato apo subjekti tjetër të autorizuar. Dokumentet që duhen përgatitur me kujdes Praktika duhet të provojë jo vetëm ekzistencën e lejes sezonale, por edhe punën e kryer realisht dhe ofertën e re. Në përgjithësi duhen përgatitur leja e qëndrimit ose ricevuta e kërkesës, pasaporta në fuqi, dokumentet që vërtetojnë marrëdhënien sezonale, komunikimet UNILAV, dokumentacioni për aktivitetin e kryer dhe dokumentet e punëdhënësit të ri. Në varësi të llojit të punëdhënësit mund të kërkohen edhe dokumente mbi regjistrimin e ndërmarrjes, gjendjen kontributive dhe fiskale dhe aftësinë ekonomike për të mbajtur marrëdhënien e re të punës. Një ofertë formale, por jo e mbështetur nga një punëdhënës realisht në gjendje të punësojë, mund të krijojë probleme në procedurë. Mund të fillohet puna e re ndërsa pritet konvertimi Ky është një nga aspektet më të rëndësishme të disiplinës aktuale. Portali zyrtar Integrazione Migranti ka sqaruar përsëri më 13 maj 2026 se neni 5, paragrafi 9-bis, i Testo Unico Immigrazione lejon zhvillimin e aktivitetit të punës edhe gjatë pritjes së vendimit për lëshimin, rinovimin ose konvertimin e lejes së qëndrimit. Prandaj, pasi kërkesa e konvertimit është paraqitur rregullisht dhe punëtori ka ricevutën që provon paraqitjen, puna e re jo-sezonale mund të fillojë edhe para përfundimit të procedurës, me kusht që punëdhënësi të kryejë paraprakisht komunikimin e detyrueshëm UNILAV. Për punën shtëpiake duhet të bëhet komunikimi përkatës pranë INPS. Kjo mbrojtje shmang që vonesat administrative ta lënë punëtorin pa mundësi për të punuar ligjërisht. Megjithatë, nëse kërkesa e konvertimit refuzohet përfundimisht, e drejta për të punuar e lidhur me procedurën në pritje pushon. Po nëse leja sezonale është afër skadimit? Nuk është e këshillueshme të pritet dita e fundit. Rregulli më i sigurt është që kërkesa të paraqitet sapo të jenë plotësuar kushtet dhe të jetë gjetur oferta e re e punës. Legjislacioni dhe jurisprudenca kanë pranuar se skadimi formal i lejes nuk përbën gjithmonë një pengesë absolute për konvertimin, sidomos kur ekzistojnë ende kushtet thelbësore dhe kërkesa është paraqitur brenda një kohe të arsyeshme. Por kjo nuk duhet të interpretohet si një leje për të vonuar procedurën: çdo vonesë e panevojshme rrit rrezikun e kundërshtimeve nga administrata. Një dallim i rëndësishëm: leja sezonale nuk kthehet në “attesa occupazione” Nëse marrëdhënia sezonale përfundon, leja sezonale nuk mund të konvertohet thjesht në leje për pritje punësimi. Për këtë arsye, kur ekziston mundësia reale e një kontrate jo-sezonale, procedura e konvertimit duhet të vlerësohet dhe të aktivizohet pa humbur kohë. Rregullat e reja e kanë bërë këtë kalim shumë më të arritshëm se në të kaluarën: elementi vendimtar nuk është më disponueshmëria e një kuote, por ekzistenca reale e punës sezonale të kryer, e ofertës së re dhe e dokumentacionit të nevojshëm. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/nJqcU1A

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Nuk është e nevojshme të pritet publikimi i kuotave të reja, nuk është e nevojshme të pritet një “click day” dhe kërkesa nuk refuzohet vetëm sepse kuotat vjetore janë mbaruar. Kush mund ta kërkojë konvertimin Punëtori duhet të ketë zhvilluar rregullisht aktivitet pune sezonale në Itali për të paktën tre muaj. Për sektorin bujqësor, udhëzimet administrative kanë pranuar si të mjaftueshme të paktën 13 ditë pune në muaj, për një total prej 39 ditësh. Përveç punës sezonale të kryer, duhet të ekzistojë një ofertë konkrete për punë të varur jo-sezonale, me kontratë me afat të caktuar ose pa afat. Oferta duhet të jetë reale dhe e përshtatshme për të siguruar një marrëdhënie të rregullt pune; sipas udhëzimeve administrative, orari i propozuar duhet të jetë të paktën 20 orë në javë. Nuk kërkohet që punëtori të kthehet në Shqipëri për të marrë një vizë të re. Procedura bëhet në Itali dhe synon pikërisht vazhdimin e rregullt të qëndrimit në territor. Si paraqitet kërkesa Kërkesa paraqitet në mënyrë telematike përmes Portalit të Shërbimeve ALI të Ministrisë së Brendshme dhe i drejtohet Sportello Unico per l’Immigrazione të provincës ku banon punëtori. Në portal përdoret seksioni i konvertimeve jashtë kuotave dhe modeli përkatës për kalimin nga puna sezonale në punë të varur jo-sezonale. Kërkesa mund të paraqitet drejtpërdrejt nga i interesuari, nëse ka mjetet e nevojshme të identifikimit digjital, ose me ndihmën e një patronato apo subjekti tjetër të autorizuar. Dokumentet që duhen përgatitur me kujdes Praktika duhet të provojë jo vetëm ekzistencën e lejes sezonale, por edhe punën e kryer realisht dhe ofertën e re. Në përgjithësi duhen përgatitur leja e qëndrimit ose ricevuta e kërkesës, pasaporta në fuqi, dokumentet që vërtetojnë marrëdhënien sezonale, komunikimet UNILAV, dokumentacioni për aktivitetin e kryer dhe dokumentet e punëdhënësit të ri. Në varësi të llojit të punëdhënësit mund të kërkohen edhe dokumente mbi regjistrimin e ndërmarrjes, gjendjen kontributive dhe fiskale dhe aftësinë ekonomike për të mbajtur marrëdhënien e re të punës. Një ofertë formale, por jo e mbështetur nga një punëdhënës realisht në gjendje të punësojë, mund të krijojë probleme në procedurë. Mund të fillohet puna e re ndërsa pritet konvertimi Ky është një nga aspektet më të rëndësishme të disiplinës aktuale. Portali zyrtar Integrazione Migranti ka sqaruar përsëri më 13 maj 2026 se neni 5, paragrafi 9-bis, i Testo Unico Immigrazione lejon zhvillimin e aktivitetit të punës edhe gjatë pritjes së vendimit për lëshimin, rinovimin ose konvertimin e lejes së qëndrimit. Prandaj, pasi kërkesa e konvertimit është paraqitur rregullisht dhe punëtori ka ricevutën që provon paraqitjen, puna e re jo-sezonale mund të fillojë edhe para përfundimit të procedurës, me kusht që punëdhënësi të kryejë paraprakisht komunikimin e detyrueshëm UNILAV. Për punën shtëpiake duhet të bëhet komunikimi përkatës pranë INPS. Kjo mbrojtje shmang që vonesat administrative ta lënë punëtorin pa mundësi për të punuar ligjërisht. Megjithatë, nëse kërkesa e konvertimit refuzohet përfundimisht, e drejta për të punuar e lidhur me procedurën në pritje pushon. Po nëse leja sezonale është afër skadimit? Nuk është e këshillueshme të pritet dita e fundit. Rregulli më i sigurt është që kërkesa të paraqitet sapo të jenë plotësuar kushtet dhe të jetë gjetur oferta e re e punës. Legjislacioni dhe jurisprudenca kanë pranuar se skadimi formal i lejes nuk përbën gjithmonë një pengesë absolute për konvertimin, sidomos kur ekzistojnë ende kushtet thelbësore dhe kërkesa është paraqitur brenda një kohe të arsyeshme. Por kjo nuk duhet të interpretohet si një leje për të vonuar procedurën: çdo vonesë e panevojshme rrit rrezikun e kundërshtimeve nga administrata. Një dallim i rëndësishëm: leja sezonale nuk kthehet në “attesa occupazione” Nëse marrëdhënia sezonale përfundon, leja sezonale nuk mund të konvertohet thjesht në leje për pritje punësimi. Për këtë arsye, kur ekziston mundësia reale e një kontrate jo-sezonale, procedura e konvertimit duhet të vlerësohet dhe të aktivizohet pa humbur kohë. Rregullat e reja e kanë bërë këtë kalim shumë më të arritshëm se në të kaluarën: elementi vendimtar nuk është më disponueshmëria e një kuote, por ekzistenca reale e punës sezonale të kryer, e ofertës së re dhe e dokumentacionit të nevojshëm. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione Registro per la Trasparenza UE n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore. https://ift.tt/nJqcU1A

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Episodio 3 – أنتظر تصريح الإقامة: هل يمكنني البدء في العمل؟

Episodio 3 – أنتظر تصريح الإقامة: هل يمكنني البدء في العمل؟ by Avv. Fabio Loscerbo
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Episodio 3 – أنتظر تصريح الإقامة: هل يمكنني البدء في العمل؟

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