Corte EDU, B.C. c. Italia: quando un centro di accoglienza diventa detenzione
La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo B.C. c. Italia, ricorso n. 42909/23, del 3 settembre 2026, affronta un tema particolarmente delicato: quando una struttura formalmente qualificata come centro di accoglienza si trasforma, nella realtà, in un luogo di privazione della libertà personale.
Il caso riguardava un cittadino ivoriano nato nel 2008 e arrivato in Italia da minorenne. Dopo l’accertamento dell’età fu collocato nel CARA di Restinco, a Brindisi, dove rimase per circa due mesi e mezzo.
Il punto centrale non era il nome della struttura, ma la situazione concreta. Secondo gli elementi valorizzati dalla Corte, il minore non era effettivamente libero di uscire. Per Strasburgo, quando la libertà di movimento è sostanzialmente annullata, occorre verificare se esista una base legale chiara, un provvedimento motivato, un’informazione comprensibile sui motivi della restrizione e la possibilità di ottenere rapidamente il controllo di un giudice.
La Corte ha riscontrato violazioni dell’art. 5, paragrafi 1, 2 e 4 CEDU. La permanenza del minore nella struttura, per circa due mesi e mezzo, è stata considerata una privazione arbitraria della libertà perché priva delle garanzie necessarie.
È importante precisare anche ciò che la sentenza non afferma. Le doglianze relative alle condizioni materiali del centro sotto il profilo dell’art. 3 CEDU sono state ritenute manifestamente infondate: sulla base degli elementi disponibili non risultava superata la soglia di gravità necessaria per qualificare le condizioni come trattamento inumano o degradante.
La pronuncia ha però un valore pratico molto ampio. Ogni volta che una persona viene collocata in una struttura “di accoglienza” occorre chiedersi concretamente: può uscire? Con quali limiti? Chi ha deciso quei limiti? Qual è la base normativa? Quanto possono durare? Quale giudice può controllarli?
Per i minori stranieri la verifica deve essere ancora più rigorosa. La vulnerabilità legata all’età non consente zone grigie nelle quali una restrizione di fatto venga sottratta alle garanzie previste per la privazione della libertà soltanto perché l’Amministrazione utilizza una diversa qualificazione formale.
La regola che emerge dalla sentenza è dunque chiara: la libertà personale si giudica sui fatti, non sull’etichetta amministrativa della struttura.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.