sabato 17 ottobre 2026

Cassazione n. 24437/2026: espulsione e circostanze sopravvenute nel giudizio

Cassazione n. 24437/2026: espulsione e circostanze sopravvenute nel giudizio Con ordinanza n. 24437 del 4 agosto 2026 la Corte di cassazione ha affrontato il rapporto tra legittimità originaria di un decreto di espulsione e vicende successive capaci di incidere sulla sua eseguibilità. La controversia riguardava, secondo la ricostruzione giurisprudenziale disponibile, una persona che aveva presentato domanda di protezione internazionale e ottenuto un titolo provvisorio dopo il provvedimento espulsivo. Il giudice dell'opposizione aveva trascurato tali circostanze, concentrandosi esclusivamente sulla situazione esistente al momento dell'adozione dell'atto. Il punto decisivo è distinguere la validità del decreto espulsivo quando fu emanato dalla possibilità di eseguirlo successivamente. La sopravvenienza di uno status o di una situazione giuridica che incida sul diritto a permanere richiede uno specifico accertamento; non annulla automaticamente l'espulsione, ma può impedirne l'esecuzione nelle condizioni sopravvenute. Il difensore deve quindi documentare le date e gli effetti della domanda d'asilo, del titolo rilasciato e degli eventuali provvedimenti giudiziari di sospensione. Una corretta ricostruzione temporale permette di individuare le conseguenze rilevanti, senza confondere l'illegittimità originaria con la sopravvenuta ineseguibilità. Fonte: https://www.meltingpot.org/2026/10/espulsioni-la-cassazione-richiama-i-giudici-di-pace-conta-la-situazione-attuale-del-cittadino-straniero/ Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Testo predisposto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

venerdì 16 ottobre 2026

Codice fiscale per gli stranieri: guida pratica tra decreto flussi e richiesta d'asilo

Codice fiscale per gli stranieri: guida pratica tra decreto flussi e richiesta d'asilo Il codice fiscale non è un titolo di soggiorno, ma rappresenta un identificativo necessario per l'accesso a lavoro regolare, assistenza sanitaria e diversi servizi amministrativi. La guida istituzionale del 14 ottobre 2026 chiarisce modalità e momenti dell'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi. Per chi entra nell'ambito del decreto flussi, il sistema dello Sportello unico genera un codice fiscale provvisorio numerico dopo il rilascio del visto; il datore può consultarlo sul Portale ALI. Il codice definitivo alfanumerico segue i controlli dell'Agenzia delle Entrate e gli adempimenti previsti. Per i richiedenti asilo e le altre categorie di soggiornanti occorre distinguere l'attribuzione del codice fiscale dal possesso della tessera sanitaria e dal diritto al lavoro: sono presupposti giuridici differenti. La ricevuta della domanda di soggiorno può costituire documentazione utile nei procedimenti previsti, ma non sostituisce indiscriminatamente qualsiasi requisito richiesto dagli uffici. In caso di difficoltà, è opportuno conservare domanda, ricevuta, documenti identificativi ed eventuali comunicazioni di Questura, Sportello unico e Agenzia delle Entrate. Fonte: https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4961/Come-e-quando-viene-rilasciato-il-codice-fiscale-ai-cittadini-extra-UE Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo predisposto con ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

Accoglienza dei richiedenti asilo: perché una lista d'attesa non conclude l'istruttoria

Accoglienza dei richiedenti asilo: perché una lista d'attesa non conclude l'istruttoria Il TRGA Trento, con sei ordinanze cautelari depositate nel settembre 2026, ha esaminato le richieste di accoglienza presentate da donne richiedenti protezione internazionale in condizioni di indigenza. Il giudice ha ritenuto non sufficiente la mera comunicazione del loro inserimento in lista d'attesa e ha imposto all'amministrazione di completare l'istruttoria entro il termine indicato nei provvedimenti. L'ordinanza non equivale all'assegnazione giudiziale automatica di un determinato posto nella struttura: riguarda, anzitutto, il dovere dell'autorità competente di verificare le condizioni personali, le risorse disponibili e gli obblighi di accoglienza. La distinzione è importante. Il richiedente non può essere lasciato senza una risposta individualizzata sulla base di un richiamo generico a difficoltà organizzative; nello stesso tempo le misure cautelari non sostituiscono integralmente le decisioni di merito. Nelle iniziative difensive è opportuno documentare la manifestazione della domanda, l'indigenza, eventuali vulnerabilità e tutte le interlocuzioni con Prefettura e gestori dell'accoglienza. Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo predisposto con ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

Assegno unico e bonus nido con permesso per attesa occupazione: come chiedere il riesame

Assegno unico e bonus nido con permesso per attesa occupazione: come chiedere il riesame Il messaggio INPS n. 205 del 22 gennaio 2026 ha modificato le istruzioni amministrative sull'accesso all'Assegno unico e universale e al Bonus asilo nido per i cittadini extra-UE titolari di permesso per attesa occupazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 11, del Testo unico immigrazione. Dopo le pronunce dei Tribunali di Trento, Torino e Monza, l'Istituto ha incluso tale permesso tra i titoli utili per il riconoscimento delle prestazioni. Ciò non elimina gli ulteriori requisiti applicabili al nucleo familiare e al beneficio. In presenza di un diniego dovuto alla sola tipologia di soggiorno è possibile valutare una richiesta di riesame, indicando il titolo posseduto e gli estremi della precedente decisione. L'INPS ha precisato che le somme sono liquidate con riserva di ripetizione, in attesa della definizione di giudizi ancora pendenti. La corretta gestione richiede dunque una verifica individuale della motivazione del rigetto e della documentazione disponibile. Fonte primaria: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2026.01.assegno-unico-e-bonus-nido-valido-il-permesso-per-attesa-occupazione.html Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo predisposto con ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

Conversione del permesso stagionale: il TAR Brescia n. 701/2026 sui termini della domanda

Conversione del permesso stagionale: il TAR Brescia n. 701/2026 sui termini della domanda La conversione del permesso stagionale in lavoro subordinato non stagionale è fuori quota, ma il momento della presentazione della domanda conserva una rilevanza decisiva. Il TAR Lombardia, Brescia, con sentenza n. 701 del 20 maggio 2026, ha affermato che la conversione presuppone di regola un permesso ancora in vigore: l'istanza deve quindi essere presentata entro la scadenza del titolo, ammettendosi al più, secondo il giudice, la possibilità di valutare il successivo periodo di sessanta giorni. La pronuncia segue un orientamento rigoroso che non coincide necessariamente con tutti i precedenti favorevoli a una valutazione dei requisiti sostanziali. Dal punto di vista professionale è opportuno predisporre la documentazione lavorativa e inoltrare la richiesta prima della scadenza, anziché confidare in un successivo contenzioso. Una pratica fuori quota non è una pratica priva di termini. Fonte istituzionale: https://www.giustizia-amministrativa.it/en/web/guest/-/105486-1809 Avv. Fabio Loscerbo Avvocato Cassazionista Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428 Articolo predisposto con ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione e responsabilità editoriale dell'autore.

Episodio 10 – Mon revenu est trop faible _ le renouvellement de mon titre doit-il toujours être refusé

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Ricongiungimento familiare e documenti dall'estero: il problema non è soltanto la traduzione

Ricongiungimento familiare e documenti dall'estero: il problema non è soltanto la traduzione

Nei procedimenti di ricongiungimento familiare la prova della relazione familiare costituisce spesso un passaggio delicato. Un certificato di nascita o matrimonio può essere formalmente disponibile, ma presentare difformità nei nomi, nelle date o nelle modalità di autenticazione. La difesa deve affrontare questi elementi senza confondere la validità formale del documento, la sua attendibilità e la dimostrazione effettiva del vincolo familiare.

Due fasi amministrative da distinguere

Il ricongiungimento comporta, nel procedimento ordinario, una fase dinanzi allo Sportello unico per l'immigrazione e una successiva fase consolare per il visto. L'articolo 29 del decreto legislativo n. 286 del 1998 stabilisce il quadro generale, comprese le categorie familiari ammesse e le condizioni previste. La verifica delle relazioni di parentela richiede di considerare anche la normativa sulla documentazione proveniente dall'estero e le eventuali condizioni speciali del richiedente.

Legalizzazione, apostille e traduzione non sono equivalenti

La legalizzazione o, quando applicabile, l'apostille riguardano l'autenticità formale della provenienza dell'atto pubblico. La traduzione mira invece a renderne comprensibile il contenuto all'autorità italiana. Né l'una né l'altra risolvono automaticamente discrepanze sostanziali tra atti di stato civile diversi. Prima di richiedere una nuova certificazione, occorre stabilire quale difetto sia stato effettivamente contestato.

Le differenze nei dati anagrafici

Traslitterazioni differenti, cambi di cognome dopo il matrimonio e sistemi di registrazione dei nomi non uniformi possono generare apparenti incompatibilità. Ciò non significa che ogni divergenza sia irrilevante. Bisogna ricostruire documentalmente l'identità della persona e le vicende dello stato civile, producendo, quando esistenti, gli atti ufficiali che spiegano il cambiamento.

Quando la prova documentale non è possibile

L'articolo 29 contempla specifiche modalità di accertamento del rapporto familiare nei casi previsti dalla legge, quando i documenti non siano disponibili o non risultino attendibili per ragioni riconducibili al sistema documentale del Paese di origine. Non è corretto presentare l'accertamento alternativo come un diritto automatico a sostituire qualsiasi documento mancante: presupposti, proporzionalità delle verifiche e condizioni della singola situazione sono decisivi.

Un metodo per affrontare le richieste consolari

Nella mia esperienza ritengo necessario distinguere il problema in tre domande: il documento proviene dall'autorità competente? La sua forma è utilizzabile in Italia? Il suo contenuto dimostra il rapporto familiare richiesto? A ogni domanda corrisponde una risposta istruttoria diversa. Una replica generica al consolato non sostituisce la prova, e un'ulteriore traduzione non sana da sola un'eventuale divergenza sostanziale.

La tutela dell'unità familiare esige rigore

Il diritto all'unità familiare non implica l'eliminazione dei controlli, ma richiede che siano pertinenti, motivati e rapportati alle circostanze concrete. In presenza di un diniego occorre acquisire il provvedimento, verificare le ragioni e individuare la tutela giudiziale appropriata. Il punto non è scegliere tra controlli e diritti: è evitare che una difficoltà documentale sia scambiata, senza adeguata istruttoria, per inesistenza del rapporto familiare.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 286/1998, articolo 29; Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sull'apostille.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

giovedì 15 ottobre 2026

Articolo 31 TUI: la zia quale figura primaria di accudimento

Il Tribunale per i minorenni di Firenze, con decreto del 10 settembre 2026, ha autorizzato alla permanenza in Italia una cittadina kazaka che aveva assunto un ruolo stabile nell'accudimento di due nipoti gemelli, in una situazione familiare caratterizzata da gravi difficoltà sanitarie della madre. Il giudice ha valutato la concreta relazione affettiva e assistenziale, pur in assenza di responsabilità genitoriale in capo alla zia. L'articolo 31, comma 3, TUI non attribuisce un diritto automatico al soggiorno ai parenti: occorre dimostrare i gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico dei minori e il pregiudizio derivante dall'allontanamento. Fonte: https://www.meltingpot.org/2026/09/autorizzata-alla-permanenza-regolare-la-zia-che-assiste-i-nipoti-e-una-figura-di-accudimento-primaria-vicaria-e-integrativa/ Avv. Fabio Loscerbo Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428

Coesione familiare e requisito biennale: Tribunale di Venezia, 3 settembre 2026

Il Tribunale di Venezia ha annullato il diniego di coesione familiare opposto a una cittadina colombiana coniugata con uno straniero regolarmente soggiornante per studio. La Questura aveva esteso alla coesione il requisito dei due anni di soggiorno legale previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, TUI per determinate ipotesi di ricongiungimento. Il giudice ha ritenuto che l'articolo 30, comma 1, lettera c), non contenga tale requisito e ha valorizzato anche convivenza, inserimento sociale, gravidanza e cure sanitarie. La pronuncia è di merito e non elimina gli altri presupposti della coesione familiare. Fonte: https://www.meltingpot.org/2026/10/coesione-familiare-il-requisito-dei-due-anni-di-soggiorno-vale-solo-per-il-ricongiungimento/ Avv. Fabio Loscerbo Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428

TRGA Trento 154/2026: precedenti penali e reinserimento nel rinnovo del permesso

Il TRGA di Trento, con sentenza n. 154 del 21 settembre 2026, ha censurato un diniego di rinnovo del permesso per lavoro fondato sui precedenti penali, senza adeguata ponderazione delle circostanze favorevoli del richiedente, presente in Italia fin dall'infanzia. La valutazione amministrativa della pericolosità richiede un confronto concreto con lavoro, reddito, legami familiari, stabilità abitativa e percorso di reinserimento, anche alla luce dei precedenti rinnovi. La sentenza non rende irrilevanti le condanne, ma esige motivazione e istruttoria individualizzate. Fonte: https://www.meltingpot.org/2026/10/illegittimo-il-diniego-di-rinnovo-del-pds-per-lavoro-il-percorso-di-reinserimento-sociale-e-la-stabilita-effettiva-vanno-sempre-valutati-anche-con-precedenti-penali/ Avv. Fabio Loscerbo Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428

Consiglio di Stato 4166/2026: limiti all'archiviazione automatica del decreto flussi

Con ordinanza cautelare n. 4166 del 2 ottobre 2026, il Consiglio di Stato, Sezione III, ha sospeso l'archiviazione automatica di una pratica relativa a un lavoratore bangladese regolarmente entrato con nulla osta e visto. La vicenda riguarda l'effetto di adempimenti telematici non completati e la necessità di verificare in modo individualizzato la posizione del lavoratore. Il provvedimento non annulla definitivamente il meccanismo informatico né elimina gli obblighi del procedimento. Sottolinea però la necessità di verificare proporzionalità, motivazione e imputabilità delle omissioni prima di produrre effetti pregiudizievoli sul soggiorno. Avv. Fabio Loscerbo Osservatorio Giuridico sull'Immigrazione ORCID 0009-0004-7030-0428

New on TikTok: Episodio 5 – J'attends mon titre de séjour depuis presque un an : l'administration peut-elle vraiment prendre autant de temps ? Bienvenue dans un nouvel épisode du Podcast Droit de l'Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo, avocat. Vous avez demandé votre titre de séjour il y a plusieurs mois. Vous avez votre récépissé et vous avez peut-être déjà effectué la prise d'empreintes digitales, mais le document n'arrive toujours pas. Devez-vous simplement continuer à attendre ? Pas nécessairement. L'article 5 de la législation italienne sur l'immigration prévoit que le titre de séjour doit être délivré, renouvelé ou converti dans un délai de soixante jours à compter de la demande lorsque les conditions prévues par la loi sont remplies. Dans la réalité, malheureusement, les délais peuvent être beaucoup plus longs. Mais il faut retenir un point important : le fait qu'une procédure dure en pratique six mois, neuf mois ou même un an ne signifie pas qu'une attente indéfinie devient juridiquement normale. L'administration a l'obligation de terminer la procédure par une décision expresse. Et l'étranger n'est pas nécessairement obligé de rester passif. Lorsque l'attente devient excessive, il est possible d'adresser une demande formelle à l'administration afin qu'elle termine la procédure. Il peut également être utile de demander l'accès au dossier administratif pour comprendre si la procédure est bloquée, si un document manque ou s'il existe un problème qui n'a jamais été communiqué à l'intéressé. Et lorsque l'inertie de l'administration se prolonge, le droit italien prévoit, lorsque les conditions sont remplies, des instruments de protection devant le juge afin d'obtenir la reconnaissance de l'obligation de l'administration de prendre une décision. Il faut donc distinguer deux choses. Dans la pratique, une procédure administrative peut être lente. Mais cela ne signifie pas que l'administration ait le droit de ne jamais décider. Si vous attendez votre titre depuis plusieurs mois, ne demandez pas seulement : quand arrivera-t-il ? Demandez-vous aussi pourquoi la procédure n'est pas terminée et quels instruments peuvent être utilisés pour obtenir une décision. Je suis Maître Fabio Loscerbo et vous écoutez le Podcast Droit de l'Immigration. À bientôt pour le prochain épisode. https://ift.tt/pkIKo1Y https://ift.tt/6LXV3Ne https://ift.tt/9jU5wfE

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