venerdì 23 ottobre 2026

Cittadinanza, reddito e ritardo del procedimento: Consiglio di Stato n. 3132/2026

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 3132 del 22 aprile 2026, è richiamato in una rassegna specialistica per il requisito reddituale nelle domande di cittadinanza per naturalizzazione.

La ricostruzione segnala l'importanza di considerare l'evoluzione delle condizioni economiche durante un procedimento amministrativo di lunga durata, anziché arrestare il giudizio a un insieme limitato di annualità anteriori.

Il richiedente e il difensore dovrebbero quindi conservare le dichiarazioni dei redditi, la documentazione lavorativa e gli elementi sopravvenuti, depositandoli nei modi consentiti durante l'istruttoria. La rilevanza delle singole annualità deve essere verificata rispetto al regime giuridico e alla motivazione concretamente adottata.

Il precedente non significa che il requisito economico venga cancellato, ma richiama l'esigenza di una valutazione amministrativa aggiornata e ragionevolmente istruita. Prima del suo impiego in giudizio occorre leggere il testo integrale della sentenza.

Fonte: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/

Avv. Fabio Loscerbo

Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

CGUE Multan: accesso alle verifiche nel Paese d'origine e diritto di difesa nell'asilo

La Corte di giustizia dell'Unione europea, Quinta Sezione, con sentenza del 29 gennaio 2026, causa C-431/24, Multan, ECLI:EU:C:2026:53, ha esaminato le garanzie di accesso alle informazioni istruttorie utilizzate dalle autorità nell'esame di una domanda di protezione internazionale.

La questione riguarda anche le modalità con cui sono state effettuate verifiche nel Paese d'origine. Una conclusione investigativa, per essere effettivamente contestabile, deve essere valutata in relazione alle informazioni disponibili e alle condizioni legali per le eventuali limitazioni d'accesso.

Gli articoli 23 e 46 della direttiva 2013/32/UE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali forniscono il quadro di riferimento per il diritto di difesa e il ricorso effettivo. La conoscibilità degli elementi decisivi serve a permettere al richiedente di contestare errori, omissioni o ricostruzioni inattendibili.

Nella pratica difensiva occorre identificare gli atti effettivamente utilizzati dall'autorità, chiedere accesso alle informazioni rilevanti e precisare la loro incidenza sul provvedimento. Eventuali limitazioni devono essere esaminate secondo le specifiche garanzie previste dal diritto europeo.

La sentenza non stabilisce che qualsiasi attività investigativa sia sempre interamente ostensibile. Impone invece di verificare che le modalità del procedimento conservino un controllo effettivo e il nucleo essenziale del contraddittorio.

Fonte: CGUE, causa C-431/24, Multan.

Avv. Fabio Loscerbo

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TAR Napoli n. 3533/2026: revoca del nulla osta e buona fede del lavoratore

Il TAR Campania, Napoli, con sentenza n. 3533 del 5 giugno 2026, ha affrontato una controversia relativa alla revoca del nulla osta al lavoro a causa di inadempimenti del datore originario, in presenza di un lavoratore entrato regolarmente e successivamente occupato.

La rassegna specialistica che segnala la decisione evidenzia il rilievo attribuito alla buona fede del lavoratore e alla sua effettiva storia occupazionale. La questione è distinguere gli obblighi del datore dai comportamenti e dalla posizione amministrativa della persona straniera.

Il nulla osta non è un'autorizzazione astratta, indipendente dai requisiti dell'ingresso. Tuttavia, le irregolarità dell'impresa non possono essere analizzate senza considerare la sequenza degli atti e la condotta del lavoratore quando tali circostanze assumono rilievo secondo la legge.

Per impostare la difesa è necessario ricostruire il rilascio del nulla osta, l'effettivo ingresso, il contratto iniziale, eventuali inadempienze del datore e i rapporti successivi. Documenti utili possono essere comunicazioni obbligatorie, buste paga, dichiarazioni fiscali ed estratti contributivi.

La giurisprudenza non è necessariamente uniforme in tutte le fattispecie: la decisione non attribuisce un diritto automatico alla conservazione del soggiorno in caso di qualunque irregolarità. Il principio difensivo consiste nel richiedere un esame individuale e una motivazione coerente con i fatti documentati.

Prima dell'impiego processuale va acquisito il testo integrale della sentenza. Fonte di ricognizione: Diritto, Immigrazione e Cittadinanza — Ammissione e soggiorno.

Avv. Fabio Loscerbo

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Tadmur e la difesa contro il rimpatrio: come distinguere revoca dello status e non-refoulement

La Corte di giustizia, Ottava Sezione, con sentenza del 26 marzo 2026 nella causa C-202/25, Tadmur (ECLI:EU:C:2026:257), ha chiarito un punto decisivo per la tutela degli stranieri ai quali sia stata revocata la protezione sussidiaria.

La revoca dello status, anche per motivi di ordine pubblico, non consente di adottare una decisione di rimpatrio verso un Paese nel quale sia accertata l’impossibilità di allontanamento per effetto del principio di non respingimento. Non basta quindi dedurre dalla perdita della protezione che il ritorno sia legittimo ed eseguibile.

Per il difensore sono necessarie verifiche separate: ragioni della revoca; provvedimento sul soggiorno; Paese individuato quale destinazione; eventuale accertamento del rischio; motivazione della decisione di rimpatrio. Questi elementi non devono essere confusi in un unico motivo generico di ricorso.

La sentenza non determina automaticamente il riconoscimento di un nuovo titolo di soggiorno, questione che dipende dal diritto applicabile. Offre però un parametro vincolante per contestare una decisione di rimpatrio incompatibile con un ostacolo di non-refoulement già accertato.

Fonte: https://juris.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=IT&docid=311229

Avv. Fabio Loscerbo
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TAR Veneto n. 911/2026: la conferma del nulla osta non può restare senza decisione

Il TAR Veneto, sentenza n. 911 del 24 aprile 2026, ha affrontato il silenzio amministrativo nella procedura di conferma del nulla osta al lavoro in seguito alle verifiche introdotte dal decreto-legge n. 145/2024.

La necessità di eseguire controlli non esime l’amministrazione dall’obbligo di concludere il procedimento con un atto espresso. Il problema assume rilievo quando il lavoratore e il datore restano in attesa senza poter comprendere quali condizioni siano state verificate e quali impedimenti risultino ancora aperti.

Per valutare un’azione contro il silenzio occorre verificare esatta natura del procedimento, istanza presentata, prova di ricezione, termini speciali applicabili e comunicazioni di sospensione o integrazione. Non basta il mero decorso di un termine ricavato dalla disciplina generale.

Un ricorso ben costruito deve chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere, senza confondere questa tutela con il riconoscimento automatico del nulla osta. Per il deposito giudiziale è indispensabile controllare il testo integrale della sentenza e le disposizioni ratione temporis applicabili.

Fonte di ricognizione: https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/rassegne/rassegna-di-giurisprudenza-italiana/ammissione-e-soggiorno

Avv. Fabio Loscerbo
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Professioni educative e reciprocità: la Consulta n. 119/2026 chiarisce i diritti del lavoratore straniero

La Corte costituzionale, con sentenza n. 119 del 2026, depositata il 3 luglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge n. 55 del 2024, nella parte in cui richiedeva un’ulteriore condizione di reciprocità ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e abilitati al lavoro per iscriversi agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.

La Corte ha richiamato gli articoli 3, 4 e 35 della Costituzione. In quel settore specifico il vincolo aggiuntivo è stato ritenuto irragionevole e sproporzionato, perché ostacolava l’attività professionale di persone già in possesso dei titoli e delle autorizzazioni pertinenti.

La pronuncia non elimina il principio di reciprocità da ogni disposizione dell’ordinamento. Il giudizio riguarda un requisito preciso, applicato a determinate professioni, e la sua compatibilità con la Costituzione in rapporto al lavoro regolarmente autorizzato.

Chi intenda presentare domanda d’iscrizione all’albo dovrà documentare titolo professionale, riconoscimento richiesto, regolarità del soggiorno e abilitazione al lavoro. Un eventuale rigetto basato unicamente sul requisito dichiarato illegittimo potrà essere contestato utilizzando direttamente il dispositivo della sentenza.

Fonte ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/119

Avv. Fabio Loscerbo
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Episodio 11 – I have a criminal conviction_ the consequences for my residence permit

Questo episodio include contenuti generati dall’IA.

via Diritto dell'Immigrazione https://ift.tt/xliNJLQ

giovedì 22 ottobre 2026

Episodio 11 – He tenido una condena penal_ las consecuencias para mi permiso de residencia

Episodio 11 – He tenido una condena penal_ las consecuencias para mi permiso de residencia by Avv. Fabio Loscerbo
Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Q4kCXFCkBtk

Il permesso di soggiorno non può essere deciso su un fascicolo incompleto: il valore della prova nel procedimento

Il permesso di soggiorno non può essere deciso su un fascicolo incompleto: il valore della prova nel procedimento

Una delle questioni che più frequentemente emerge nella difesa dei cittadini stranieri riguarda la distanza tra la realtà personale documentabile e la rappresentazione che ne risulta nel fascicolo amministrativo. Un rapporto di lavoro esistente può non essere stato aggiornato; un cambio di residenza può non essere correttamente recepito; un documento presentato può non risultare acquisito. In questi casi la questione non è invocare genericamente la buona fede dell'interessato: bisogna rendere verificabili i fatti e individuare il dovere istruttorio dell'amministrazione.

Il punto di partenza è la domanda effettivamente presentata

Ogni titolo di soggiorno possiede un proprio quadro di requisiti. Un rinnovo per lavoro deve essere valutato secondo norme e condizioni differenti da quelle previste per la famiglia o per la protezione. Per questo la difesa non dovrebbe iniziare con un modello standard di memoria, ma con una ricostruzione del titolo, del momento di presentazione e delle attività svolte dalla Questura.

La prova non coincide con una dichiarazione

Quando si sostiene l'esistenza di un'attività lavorativa occorre distinguere contratto, effettivo svolgimento della prestazione, retribuzione e posizione contributiva. Ciascuno di questi elementi può essere dimostrato mediante documenti differenti e può assumere un valore diverso rispetto al requisito considerato. Analogamente, per le relazioni familiari non è sufficiente richiamare una convivenza in termini generici se l'amministrazione contesta un fatto preciso.

La partecipazione al procedimento

La legge n. 241/1990 disciplina la partecipazione degli interessati e, nei procedimenti ai quali si applica, il preavviso dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis. Una memoria utile deve rispondere esattamente alle criticità indicate nell'atto, non sommergere l'ufficio con allegazioni irrilevanti. È importante documentare l'avvenuta trasmissione delle osservazioni e degli allegati e verificare che la normativa speciale non preveda regole differenti.

Il confronto con la motivazione

L'articolo 3 della legge n. 241/1990 richiede, nel proprio ambito applicativo, che la decisione amministrativa esponga i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. La motivazione permette di comprendere se l'ufficio abbia ritenuto inesistente un documento, insufficiente un requisito o giuridicamente non rilevante una circostanza. Sono problemi distinti e devono essere contestati con argomenti distinti.

L'importanza della cronologia

Un fascicolo difensivo ben organizzato colloca in ordine temporale istanza, ricevuta, convocazioni, integrazioni, comunicazioni dell'amministrazione e fatti sopravvenuti. Questo metodo consente di evitare un equivoco frequente: attribuire alla decisione un vizio fondato su documenti che non erano stati presentati o su fatti successivi, senza spiegare perché debbano essere considerati nel rimedio prescelto.

Dal contraddittorio alla tutela giudiziale

Quando il diniego diviene definitivo in sede amministrativa, prima di proporre impugnazione è indispensabile verificare il tipo di provvedimento, la giurisdizione, i termini e la possibile tutela cautelare. Il sistema dell'immigrazione non presenta un unico giudice competente per ogni controversia. L'accesso agli atti può essere necessario per conoscere il fascicolo, ma costituisce un procedimento con presupposti e rimedi propri.

Ritengo che una difesa credibile debba formulare richieste precise, verificabili e fondate sulle fonti applicabili. Una pubblica amministrazione efficiente non può prescindere dalla qualità dell'istruttoria; allo stesso tempo, la tutela professionale della persona straniera deve offrire all'amministrazione documenti coerenti e argomenti che incidano sui requisiti effettivamente controversi. È su questo terreno che la legalità amministrativa diventa tutela concreta.

Riferimenti normativi: legge n. 241/1990, articoli 3, 10 e 10-bis; d.lgs. n. 286/1998.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
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ORCID: 0009-0004-7030-0428
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mercoledì 21 ottobre 2026

Paese terzo sicuro e ricorso effettivo: CGUE, sentenza Aleb C-718/24

Con sentenza del 5 febbraio 2026, causa C-718/24, Aleb (ECLI:EU:C:2026:68), la Seconda sezione della Corte di giustizia si è pronunciata sull’interpretazione degli articoli 33, 38 e 46 della direttiva 2013/32/UE. La questione investe l’impiego del concetto di paese terzo sicuro nell’esame delle domande di protezione internazionale.

La qualificazione del paese terzo come sicuro non basta, isolatamente, a rendere inammissibile una domanda. L’autorità deve rispettare tutte le condizioni previste dal diritto dell’Unione, incluso il collegamento fra il richiedente e il paese indicato. La decisione di inammissibilità è concettualmente distinta dal rigetto nel merito per infondatezza della domanda.

La Corte chiarisce inoltre la portata del controllo giudiziale: il giudice nazionale deve poter verificare la sussistenza del collegamento rilevante, anche quando una disposizione interna non lo preveda espressamente. La verifica non può quindi ridursi alla semplice ripetizione della valutazione amministrativa.

Per la difesa è importante ricostruire natura e durata della presenza nel paese terzo, legami effettivi, condizioni personali, accesso alla protezione e specifiche garanzie invocate. Anche l’effettività del rimedio deve essere controllata rispetto al provvedimento effettivamente adottato.

Il principio non comporta che qualunque transito attribuisca automaticamente il carattere di paese terzo sicuro né che la categoria sia radicalmente inapplicabile. Impone un esame individuale fondato su legge, fatti e motivazione.

Fonte: CGUE, 5 febbraio 2026, causa C-718/24, Aleb, ECLI:EU:C:2026:68, https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/affair?lang=EN&publishedId=C-718%2F24

Avv. Fabio Loscerbo

Convalida del trattenimento nei CPR: motivazione concreta e misure alternative

La rivista «In Itinere» n. 7/2026, pubblicata dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo il 20 ottobre 2026, richiama diverse decisioni della Corte di cassazione del gennaio 2026, fra cui i provvedimenti nn. 1032, 1043, 1054 e 1311. Il filo comune è la necessità di motivare effettivamente il trattenimento amministrativo e verificare la proporzionalità della restrizione della libertà personale.

La convalida non dovrebbe trasformarsi in un controllo meramente formale della richiesta della Questura. Il giudice è tenuto ad affrontare le circostanze individuali che giustificano la misura, compresi gli elementi documentali prodotti dalla difesa e, quando applicabili, gli strumenti meno restrittivi.

Se la persona è identificata e dispone di un domicilio, questi dati possono assumere rilievo nella valutazione di alternative previste dalla normativa, come la consegna del passaporto o gli obblighi di dimora. Non comportano automaticamente la liberazione: la possibilità e l’adeguatezza delle alternative dipendono dal caso concreto.

Nell’attività difensiva è opportuno raccogliere immediatamente documenti di identità, attestazioni di domicilio, elementi familiari e lavorativi e ogni circostanza che possa incidere sulla proporzionalità. Le deduzioni devono essere specifiche, evitando motivi generici non collegati agli atti della procedura.

La mancanza di un’effettiva motivazione non è un difetto soltanto stilistico: incide sulla possibilità di controllare la legalità della privazione della libertà. La rassegna costituisce un punto di partenza; per un’impugnazione occorre leggere integralmente le singole decisioni richiamate.

Fonte: Commissione nazionale per il diritto di asilo, «In Itinere» n. 7/2026, https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4978/Online-il-nuovo-numero-di-In-Itinere–Percorsi-di-protezione-internazionale

Avv. Fabio Loscerbo

Il trattenimento nel CPR non è una pena: Corte costituzionale n. 78/2026

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 78 del 2026, depositata il 14 maggio, ha affrontato la disciplina del trattenimento del richiedente protezione internazionale nei centri di permanenza per i rimpatri. Le questioni riguardavano gli articoli 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 e 14, comma 4, del Testo unico immigrazione.

La Corte ribadisce che il trattenimento incide sulla libertà personale e richiede le garanzie costituzionali connesse all’habeas corpus. Esso resta tuttavia una misura amministrativa cautelare, non una pena, e non assume per questo la disciplina propria del procedimento penale.

La questione specifica concerneva anche il diritto al silenzio e l’assenza di avvisi assimilabili a quelli del procedimento penale. La Corte ha dichiarato non fondate le censure, distinguendo la finalità preventiva della misura dall’applicazione di una sanzione punitiva.

La pronuncia è rilevante anche per il metodo di accertamento. Le dichiarazioni della persona trattenuta devono essere valutate mediante il prudente apprezzamento del giudice, senza automatismi di prova legale in materia di diritti indisponibili.

In sede difensiva occorre dunque distinguere la non applicabilità di specifiche garanzie penalistiche dalla piena necessità di controllo giudiziale sulla misura incidente sulla libertà personale. La sentenza non autorizza provvedimenti standardizzati o istruttorie apparenti.

Fonte: Corte costituzionale, sentenza n. 78/2026, ECLI:IT:COST:2026:78; https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/78

Avv. Fabio Loscerbo

Welcome 2026 di UNHCR: il riconoscimento alle imprese che inseriscono rifugiati e richiedenti asilo

Il 20 ottobre 2026 il Portale Integrazione Migranti ha annunciato l’apertura delle candidature alla nona edizione di «Welcome. Working for Refugee Integration», programma promosso dall’UNHCR per valorizzare le imprese e le organizzazioni che favoriscono l’inclusione lavorativa di rifugiati e richiedenti protezione internazionale. La scadenza delle candidature è fissata al 30 novembre 2026.

Il riconoscimento Welcome è destinato alle imprese che hanno assunto persone rifugiate o richiedenti asilo, oppure ne hanno favorito l’inserimento mediante tirocini e formazione. Il riconoscimento We Welcome riguarda le organizzazioni che hanno sostenuto questi percorsi. L’edizione comprende inoltre una menzione speciale dedicata alle iniziative concrete a supporto dei lavoratori e delle loro famiglie.

Per i datori di lavoro è necessario verificare prima di tutto la posizione giuridica dello straniero e le condizioni che consentono di esercitare attività lavorativa. Il programma UNHCR non sostituisce un permesso di soggiorno, un’autorizzazione al lavoro o gli adempimenti contrattuali.

L’esperienza è utile perché consente di distinguere inclusione formale e integrazione effettiva. La mera assunzione rappresenta un passaggio importante, ma contano anche stabilità del rapporto, rispetto della retribuzione, formazione linguistica, sicurezza sul lavoro e prospettive di autonomia.

Le aziende interessate possono consultare il regolamento dell’edizione 2026 e presentare la candidatura entro la scadenza. È opportuno verificare direttamente i requisiti del bando e documentare le iniziative effettivamente realizzate.

Fonte: Portale Integrazione Migranti, 20 ottobre 2026, https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4977/Aperte-le-candidature-per-il-bando-Welcome-2026-di-UNHCR

Avv. Fabio Loscerbo