giovedì 22 ottobre 2026

Episodio 11 – He tenido una condena penal_ las consecuencias para mi permiso de residencia

Episodio 11 – He tenido una condena penal_ las consecuencias para mi permiso de residencia by Avv. Fabio Loscerbo
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Il permesso di soggiorno non può essere deciso su un fascicolo incompleto: il valore della prova nel procedimento

Il permesso di soggiorno non può essere deciso su un fascicolo incompleto: il valore della prova nel procedimento

Una delle questioni che più frequentemente emerge nella difesa dei cittadini stranieri riguarda la distanza tra la realtà personale documentabile e la rappresentazione che ne risulta nel fascicolo amministrativo. Un rapporto di lavoro esistente può non essere stato aggiornato; un cambio di residenza può non essere correttamente recepito; un documento presentato può non risultare acquisito. In questi casi la questione non è invocare genericamente la buona fede dell'interessato: bisogna rendere verificabili i fatti e individuare il dovere istruttorio dell'amministrazione.

Il punto di partenza è la domanda effettivamente presentata

Ogni titolo di soggiorno possiede un proprio quadro di requisiti. Un rinnovo per lavoro deve essere valutato secondo norme e condizioni differenti da quelle previste per la famiglia o per la protezione. Per questo la difesa non dovrebbe iniziare con un modello standard di memoria, ma con una ricostruzione del titolo, del momento di presentazione e delle attività svolte dalla Questura.

La prova non coincide con una dichiarazione

Quando si sostiene l'esistenza di un'attività lavorativa occorre distinguere contratto, effettivo svolgimento della prestazione, retribuzione e posizione contributiva. Ciascuno di questi elementi può essere dimostrato mediante documenti differenti e può assumere un valore diverso rispetto al requisito considerato. Analogamente, per le relazioni familiari non è sufficiente richiamare una convivenza in termini generici se l'amministrazione contesta un fatto preciso.

La partecipazione al procedimento

La legge n. 241/1990 disciplina la partecipazione degli interessati e, nei procedimenti ai quali si applica, il preavviso dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis. Una memoria utile deve rispondere esattamente alle criticità indicate nell'atto, non sommergere l'ufficio con allegazioni irrilevanti. È importante documentare l'avvenuta trasmissione delle osservazioni e degli allegati e verificare che la normativa speciale non preveda regole differenti.

Il confronto con la motivazione

L'articolo 3 della legge n. 241/1990 richiede, nel proprio ambito applicativo, che la decisione amministrativa esponga i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. La motivazione permette di comprendere se l'ufficio abbia ritenuto inesistente un documento, insufficiente un requisito o giuridicamente non rilevante una circostanza. Sono problemi distinti e devono essere contestati con argomenti distinti.

L'importanza della cronologia

Un fascicolo difensivo ben organizzato colloca in ordine temporale istanza, ricevuta, convocazioni, integrazioni, comunicazioni dell'amministrazione e fatti sopravvenuti. Questo metodo consente di evitare un equivoco frequente: attribuire alla decisione un vizio fondato su documenti che non erano stati presentati o su fatti successivi, senza spiegare perché debbano essere considerati nel rimedio prescelto.

Dal contraddittorio alla tutela giudiziale

Quando il diniego diviene definitivo in sede amministrativa, prima di proporre impugnazione è indispensabile verificare il tipo di provvedimento, la giurisdizione, i termini e la possibile tutela cautelare. Il sistema dell'immigrazione non presenta un unico giudice competente per ogni controversia. L'accesso agli atti può essere necessario per conoscere il fascicolo, ma costituisce un procedimento con presupposti e rimedi propri.

Ritengo che una difesa credibile debba formulare richieste precise, verificabili e fondate sulle fonti applicabili. Una pubblica amministrazione efficiente non può prescindere dalla qualità dell'istruttoria; allo stesso tempo, la tutela professionale della persona straniera deve offrire all'amministrazione documenti coerenti e argomenti che incidano sui requisiti effettivamente controversi. È su questo terreno che la legalità amministrativa diventa tutela concreta.

Riferimenti normativi: legge n. 241/1990, articoli 3, 10 e 10-bis; d.lgs. n. 286/1998.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

mercoledì 21 ottobre 2026

Paese terzo sicuro e ricorso effettivo: CGUE, sentenza Aleb C-718/24

Con sentenza del 5 febbraio 2026, causa C-718/24, Aleb (ECLI:EU:C:2026:68), la Seconda sezione della Corte di giustizia si è pronunciata sull’interpretazione degli articoli 33, 38 e 46 della direttiva 2013/32/UE. La questione investe l’impiego del concetto di paese terzo sicuro nell’esame delle domande di protezione internazionale.

La qualificazione del paese terzo come sicuro non basta, isolatamente, a rendere inammissibile una domanda. L’autorità deve rispettare tutte le condizioni previste dal diritto dell’Unione, incluso il collegamento fra il richiedente e il paese indicato. La decisione di inammissibilità è concettualmente distinta dal rigetto nel merito per infondatezza della domanda.

La Corte chiarisce inoltre la portata del controllo giudiziale: il giudice nazionale deve poter verificare la sussistenza del collegamento rilevante, anche quando una disposizione interna non lo preveda espressamente. La verifica non può quindi ridursi alla semplice ripetizione della valutazione amministrativa.

Per la difesa è importante ricostruire natura e durata della presenza nel paese terzo, legami effettivi, condizioni personali, accesso alla protezione e specifiche garanzie invocate. Anche l’effettività del rimedio deve essere controllata rispetto al provvedimento effettivamente adottato.

Il principio non comporta che qualunque transito attribuisca automaticamente il carattere di paese terzo sicuro né che la categoria sia radicalmente inapplicabile. Impone un esame individuale fondato su legge, fatti e motivazione.

Fonte: CGUE, 5 febbraio 2026, causa C-718/24, Aleb, ECLI:EU:C:2026:68, https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/affair?lang=EN&publishedId=C-718%2F24

Avv. Fabio Loscerbo

Convalida del trattenimento nei CPR: motivazione concreta e misure alternative

La rivista «In Itinere» n. 7/2026, pubblicata dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo il 20 ottobre 2026, richiama diverse decisioni della Corte di cassazione del gennaio 2026, fra cui i provvedimenti nn. 1032, 1043, 1054 e 1311. Il filo comune è la necessità di motivare effettivamente il trattenimento amministrativo e verificare la proporzionalità della restrizione della libertà personale.

La convalida non dovrebbe trasformarsi in un controllo meramente formale della richiesta della Questura. Il giudice è tenuto ad affrontare le circostanze individuali che giustificano la misura, compresi gli elementi documentali prodotti dalla difesa e, quando applicabili, gli strumenti meno restrittivi.

Se la persona è identificata e dispone di un domicilio, questi dati possono assumere rilievo nella valutazione di alternative previste dalla normativa, come la consegna del passaporto o gli obblighi di dimora. Non comportano automaticamente la liberazione: la possibilità e l’adeguatezza delle alternative dipendono dal caso concreto.

Nell’attività difensiva è opportuno raccogliere immediatamente documenti di identità, attestazioni di domicilio, elementi familiari e lavorativi e ogni circostanza che possa incidere sulla proporzionalità. Le deduzioni devono essere specifiche, evitando motivi generici non collegati agli atti della procedura.

La mancanza di un’effettiva motivazione non è un difetto soltanto stilistico: incide sulla possibilità di controllare la legalità della privazione della libertà. La rassegna costituisce un punto di partenza; per un’impugnazione occorre leggere integralmente le singole decisioni richiamate.

Fonte: Commissione nazionale per il diritto di asilo, «In Itinere» n. 7/2026, https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4978/Online-il-nuovo-numero-di-In-Itinere–Percorsi-di-protezione-internazionale

Avv. Fabio Loscerbo

Il trattenimento nel CPR non è una pena: Corte costituzionale n. 78/2026

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 78 del 2026, depositata il 14 maggio, ha affrontato la disciplina del trattenimento del richiedente protezione internazionale nei centri di permanenza per i rimpatri. Le questioni riguardavano gli articoli 6, comma 5, del decreto legislativo n. 142/2015 e 14, comma 4, del Testo unico immigrazione.

La Corte ribadisce che il trattenimento incide sulla libertà personale e richiede le garanzie costituzionali connesse all’habeas corpus. Esso resta tuttavia una misura amministrativa cautelare, non una pena, e non assume per questo la disciplina propria del procedimento penale.

La questione specifica concerneva anche il diritto al silenzio e l’assenza di avvisi assimilabili a quelli del procedimento penale. La Corte ha dichiarato non fondate le censure, distinguendo la finalità preventiva della misura dall’applicazione di una sanzione punitiva.

La pronuncia è rilevante anche per il metodo di accertamento. Le dichiarazioni della persona trattenuta devono essere valutate mediante il prudente apprezzamento del giudice, senza automatismi di prova legale in materia di diritti indisponibili.

In sede difensiva occorre dunque distinguere la non applicabilità di specifiche garanzie penalistiche dalla piena necessità di controllo giudiziale sulla misura incidente sulla libertà personale. La sentenza non autorizza provvedimenti standardizzati o istruttorie apparenti.

Fonte: Corte costituzionale, sentenza n. 78/2026, ECLI:IT:COST:2026:78; https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/78

Avv. Fabio Loscerbo

Welcome 2026 di UNHCR: il riconoscimento alle imprese che inseriscono rifugiati e richiedenti asilo

Il 20 ottobre 2026 il Portale Integrazione Migranti ha annunciato l’apertura delle candidature alla nona edizione di «Welcome. Working for Refugee Integration», programma promosso dall’UNHCR per valorizzare le imprese e le organizzazioni che favoriscono l’inclusione lavorativa di rifugiati e richiedenti protezione internazionale. La scadenza delle candidature è fissata al 30 novembre 2026.

Il riconoscimento Welcome è destinato alle imprese che hanno assunto persone rifugiate o richiedenti asilo, oppure ne hanno favorito l’inserimento mediante tirocini e formazione. Il riconoscimento We Welcome riguarda le organizzazioni che hanno sostenuto questi percorsi. L’edizione comprende inoltre una menzione speciale dedicata alle iniziative concrete a supporto dei lavoratori e delle loro famiglie.

Per i datori di lavoro è necessario verificare prima di tutto la posizione giuridica dello straniero e le condizioni che consentono di esercitare attività lavorativa. Il programma UNHCR non sostituisce un permesso di soggiorno, un’autorizzazione al lavoro o gli adempimenti contrattuali.

L’esperienza è utile perché consente di distinguere inclusione formale e integrazione effettiva. La mera assunzione rappresenta un passaggio importante, ma contano anche stabilità del rapporto, rispetto della retribuzione, formazione linguistica, sicurezza sul lavoro e prospettive di autonomia.

Le aziende interessate possono consultare il regolamento dell’edizione 2026 e presentare la candidatura entro la scadenza. È opportuno verificare direttamente i requisiti del bando e documentare le iniziative effettivamente realizzate.

Fonte: Portale Integrazione Migranti, 20 ottobre 2026, https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/4977/Aperte-le-candidature-per-il-bando-Welcome-2026-di-UNHCR

Avv. Fabio Loscerbo

Episodio 11 – Ho avuto una condanna penale_ posso perdere il permesso di soggiorno

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Quando una Questura non decide: la tutela comincia dalla ricostruzione del procedimento

Quando una Questura non decide: la tutela comincia dalla ricostruzione del procedimento

Chi assiste una persona straniera in attesa di una decisione amministrativa incontra spesso una domanda apparentemente semplice: perché la Questura non risponde? Il problema giuridico, tuttavia, non si risolve qualificando qualsiasi attesa come silenzio illegittimo. Prima di formulare una diffida o introdurre un giudizio bisogna verificare l'oggetto della domanda, la competenza dell'ufficio, la completezza dell'istanza e il termine concretamente applicabile.

Il dovere di concludere il procedimento

L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 afferma il dovere dell'amministrazione di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti nei casi indicati dalla norma. Il principio costituisce un presidio di legalità e conoscibilità dell'azione amministrativa. Nel diritto dell'immigrazione, tuttavia, l'individuazione dei termini richiede particolare cautela: il legislatore prevede regimi speciali e lo stesso articolo 2 contempla disposizioni che impediscono di usare il termine ordinario come risposta universale.

Il fascicolo è il primo strumento di tutela

Un intervento professionale inizia con la cronologia documentale. Occorrono la richiesta iniziale, la ricevuta, gli eventuali appuntamenti, le integrazioni depositate e le comunicazioni dell'ufficio. Si deve distinguere tra domanda mai formalizzata, pratica in istruttoria, richiesta di documenti non soddisfatta e fase decisoria effettivamente conclusa senza comunicazione. Situazioni differenti producono problemi differenti e richiedono iniziative differenti.

La richiesta interlocutoria utile

Una comunicazione ben impostata non dovrebbe limitarsi a lamentare un ritardo. È più efficace indicare la data di presentazione, l'oggetto, gli estremi del procedimento e la documentazione già prodotta, domandando in modo circostanziato se l'istruttoria sia completa e quali adempimenti restino necessari. La prova dell'inoltro e la tracciabilità delle successive risposte sono parte integrante della tutela, perché consentono di documentare il comportamento delle parti.

Accesso documentale e potere sostitutivo

Il diritto di accesso disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 serve a conoscere specifici documenti amministrativi, ricorrendo i presupposti di legge. Non è equivalente alla richiesta di una decisione. L'articolo 2 disciplina altresì l'istituto del potere sostitutivo, la cui applicabilità e il cui titolare devono essere individuati nel procedimento concreto. L'avvocato non dovrebbe invocare strumenti diversi come formule intercambiabili, perché ciascuno persegue un risultato particolare.

La decisione negativa e la tutela giudiziale

Quando sopraggiunge un provvedimento negativo, la prospettiva cambia. È necessario esaminare la motivazione, il contraddittorio svolto, gli atti istruttori, le regole della specifica categoria di soggiorno e la ripartizione della giurisdizione. Non tutte le controversie sull'immigrazione appartengono al medesimo giudice. Il rimedio contro l'inerzia non sostituisce automaticamente quello contro un diniego espresso, né può essere scelto prescindendo dallo stato della pratica.

Il valore di una buona amministrazione

Una risposta amministrativa comprensibile e tempestiva evita che il rapporto tra cittadino straniero e Stato si trasformi in una sequenza di richieste informali e attese prive di prospettiva. Anche la difesa, però, deve contribuire alla chiarezza: individuare la questione reale, produrre documenti pertinenti e non attribuire all'amministrazione omissioni che il fascicolo non dimostra. La tutela della persona e il rispetto delle competenze istituzionali non sono obiettivi contrapposti.

L'esperienza professionale insegna che il procedimento ricostruito con rigore offre strumenti migliori di un sollecito generico. A partire dai documenti, e non dalle supposizioni, è possibile chiedere all'amministrazione di esercitare il proprio potere nel rispetto della legge.

Riferimenti: legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2, 3 e 22 e seguenti; disciplina speciale relativa al procedimento di soggiorno concretamente considerato.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

martedì 20 ottobre 2026

Trattenimento nei CPR e domanda d'asilo: cosa stabilisce davvero la sentenza n. 40/2026

La Corte costituzionale, con sentenza n. 40/2026, depositata il 27 marzo 2026, si è pronunciata su questioni relative all’articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 142/2015, nel quadro del trattenimento di stranieri che presentino domanda di protezione internazionale mentre si trovano in un centro di permanenza per i rimpatri.

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni per difetto di rilevanza nel giudizio a quo. Questo esito non equivale a una pronuncia di piena conformità costituzionale di ogni aspetto della disposizione censurata. La motivazione richiama comunque l’attenzione del legislatore sulle esigenze di garanzia connesse all’articolo 13 della Costituzione.

Sul piano difensivo occorre ricostruire la successione dei provvedimenti: titolo originario del trattenimento, presentazione della domanda d’asilo, nuovo provvedimento eventualmente adottato, richiesta di convalida e tutela giurisdizionale. Ogni passaggio richiede una propria verifica della base legale e dei termini.

In materia di libertà personale, la precisione procedimentale è essenziale. Un’istanza difensiva efficace non può limitarsi a invocare in astratto la sentenza: deve spiegare come la specifica sequenza amministrativa incida sulle garanzie dell’interessato.

Fonte: Corte costituzionale, sentenza n. 40/2026, https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/40

Avv. Fabio Loscerbo

Articolo 12-bis TUI e morte durante il favoreggiamento: i confini della sentenza costituzionale n. 120/2026

La sentenza n. 120/2026 della Corte costituzionale, depositata il 3 luglio 2026, esamina il trattamento sanzionatorio previsto dall’articolo 12-bis del decreto legislativo n. 286/1998 per la morte o le lesioni come conseguenza del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare.

La Corte ha dichiarato non fondate le censure riguardanti i commi 1 e 3, quest’ultimo limitatamente all’aggravante relativa all’ingresso o alla permanenza illegale di cinque o più persone. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sul divieto di bilanciamento delle circostanze e sulla mancata previsione di un’attenuante del fatto di lieve entità.

Il giudizio di costituzionalità riguarda le specifiche questioni sollevate, e non comporta una risposta automatica sulla responsabilità di ogni imputato. Il tema è particolarmente delicato nei procedimenti in cui uno stesso migrante viene accusato di aver partecipato alla conduzione del mezzo o al trasferimento degli altri passeggeri, perché il ruolo concreto, le condizioni del viaggio e le eventuali situazioni di costrizione devono essere accertati singolarmente.

Per la difesa occorre dunque distinguere elementi costitutivi del reato, nesso causale, circostanze aggravanti, cause di giustificazione e trattamento sanzionatorio. Una pronuncia che respinge alcune censure di costituzionalità non esonera il giudice ordinario dalla valutazione individuale dei fatti.

Fonte: Corte costituzionale, sentenza n. 120/2026, https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/120

Avv. Fabio Loscerbo

Cittadinanza iure sanguinis: la Consulta rinvia alla CGUE sulla riforma del 2025

Con ordinanza n. 147/2026, depositata il 23 luglio 2026, la Corte costituzionale ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla disciplina della cittadinanza per discendenza introdotta dall’articolo 3-bis della legge n. 91/1992, a seguito della riforma del 2025.

La controversia investe in particolare gli effetti della disciplina sui soggetti nati all’estero prima della sua entrata in vigore e già titolari di un’altra cittadinanza. La Corte chiede chiarimenti sul rapporto con la cittadinanza dell’Unione e con il principio europeo di proporzionalità, richiamando gli articoli 9 TUE e 20 TFUE.

Il rinvio non è una dichiarazione di illegittimità costituzionale né determina di per sé la disapplicazione generalizzata della riforma. La risposta della Corte di giustizia dovrà essere considerata nel successivo giudizio e nei limiti delle questioni effettivamente proposte.

Per chi assiste i discendenti di cittadini italiani, l’aspetto decisivo è ricostruire nascita, linea di discendenza, possesso di altre cittadinanze, eventuali domande già presentate e normativa applicabile nel tempo. È indispensabile evitare assicurazioni sull’esito di pratiche o contenziosi ancora condizionati dal rinvio.

Fonte: Corte costituzionale, ordinanza n. 147/2026, https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/147

Avv. Fabio Loscerbo

Un diniego amministrativo deve spiegare perché: il diritto dello straniero a una decisione motivata

Un diniego amministrativo deve spiegare perché: il diritto dello straniero a una decisione motivata

Chi riceve un provvedimento negativo dalla pubblica amministrazione ha diritto di comprendere su quali fatti e su quali norme la decisione sia fondata. Nelle pratiche di immigrazione la motivazione assume un valore particolare, perché un diniego può incidere sul lavoro, sulla stabilità familiare e sulla continuità del soggiorno. La necessità di conoscere le ragioni effettive dell'atto costituisce una premessa essenziale del diritto di difesa.

Che cosa impone l'articolo 3 della legge n. 241 del 1990

L'articolo 3 stabilisce, salve le eccezioni previste, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno condotto alla decisione, in relazione agli esiti dell'istruttoria. Non dovrebbe ridursi a un richiamo astratto della norma quando la questione da risolvere esige l'esame della situazione individuale.

Il caso di un permesso di soggiorno

Si immagini un richiedente che abbia prodotto documenti attestanti un'attività lavorativa e al quale venga notificato un diniego fondato su una presunta insufficienza della posizione economica. Occorre comprendere quali documenti siano stati considerati, il periodo di riferimento e la regola applicata. In presenza di un nuovo contratto o di ulteriori elementi intervenuti nel corso dell'istruttoria, è necessario verificare anche la loro rilevanza alla luce della disciplina del titolo richiesto, senza presumere che ogni documento sopravvenuto comporti automaticamente l'accoglimento.

Il rinvio ad altri atti

La legge ammette che le ragioni della decisione risultino da un diverso atto dell'amministrazione richiamato nel provvedimento. In tal caso l'atto richiamato deve essere indicato e reso disponibile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3. Questo profilo può rendere necessario l'accesso documentale per ricostruire il ragionamento amministrativo e verificare l'effettiva base istruttoria.

Motivazione e partecipazione procedimentale

L'obbligo di motivazione va distinto dal preavviso di rigetto disciplinato dall'articolo 10-bis della medesima legge. Nei procedimenti in cui quest'ultimo si applica, il cittadino ha l'opportunità di formulare osservazioni prima della decisione. L'autorità deve poi confrontarsi, secondo le regole applicabili, con gli elementi pertinenti presentati. La mancata applicazione del preavviso, tuttavia, non costituisce automaticamente un vizio in ogni procedimento di immigrazione: esistono regole speciali ed esclusioni da verificare.

La difesa contro un provvedimento negativo

Prima di predisporre un ricorso occorre acquisire il testo completo del diniego, la prova della notificazione, la documentazione prodotta nel procedimento e gli eventuali atti istruttori pertinenti. Una contestazione seria individua le carenze della motivazione, gli errori nei fatti o nella disciplina utilizzata e il concreto rilievo di tali errori. La richiesta di riesame amministrativo non deve essere confusa con l'impugnazione, né considerata automaticamente sospensiva dei relativi termini.

La mia prospettiva

Una motivazione comprensibile e controllabile non è un adempimento burocratico superfluo. È il modo con cui l'amministrazione dimostra di avere realmente valutato la posizione sottoposta al suo esame. La legalità dei procedimenti migratori richiede decisioni tempestive, fondate su dati verificabili e idonee a consentire una difesa effettiva. La certezza delle regole si misura anche nella qualità delle ragioni che accompagnano ogni decisione.

Fonte normativa: Legge n. 241/1990, articoli 3 e 10-bis, Normattiva.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

lunedì 19 ottobre 2026

Persecuzione religiosa e protezione sur place: la rassegna Cassazione–EUAA del 12 maggio 2026

Il 12 maggio 2026 l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione, in collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, ha pubblicato la rassegna tematica «Protezione internazionale e complementare – La persecuzione per motivi religiosi e la protezione sur place».

La protezione sur place impone di verificare il rischio emerso o aggravatosi dopo la partenza dal Paese di origine. Possono assumere rilievo eventi successivi all’espatrio e attività individuali svolte all’estero, comprese, secondo le circostanze, pratiche e manifestazioni religiose. Non basta, però, affermare una conversione o un’attività: occorre valutare in concreto esposizione, credibilità, conoscibilità da parte degli agenti di persecuzione e condizioni del Paese.

La prova richiede un esame individuale e aggiornato delle informazioni sul Paese di origine. Non è corretto né escludere il rischio perché l’attività è iniziata all’estero, né riconoscere automaticamente la protezione a ogni persona che dichiari un cambiamento religioso. La verifica deve rispettare le garanzie della procedura e la libertà di coscienza.

Il documento del Massimario costituisce un utile indice di orientamenti, ma non sostituisce il testo delle singole pronunce. Per predisporre un ricorso sarà indispensabile collegare ciascun principio alla vicenda del richiedente e alle fonti specifiche disponibili.

Fonte ufficiale: https://www.cortedicassazione.it/it/rlc_dettaglio.page?contentId=RLC50437

Avv. Fabio Loscerbo